(Protocollo-art. V)
                             ARTICOLO V. 
                        (Entrata in vigore). 
 
  1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 6 mesi dopo la  data
alla quale almeno 15 Stati,  la  cui  flotta  mercantile  complessiva
costituisca almeno il 50 per cento del tonnellaggio di  stazza  lorda
della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti  contraenti
secondo l'articolo IV di esso, purche' pero' il  presente  Protocollo
non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. 
  2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o
adesione depositato dopo la data di entrata in  vigore  del  presente
Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito. 
  3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo  sara'
considerata accettata in base all'articolo  VIII  della  Convenzione,
qualsiasi  strumento  di  ratifica,  accettazione,   approvazione   o
adesione  depositato  si  riferira'  al  presente  Protocollo   quale
modificato.