(Protocollo-Annesso)
    
                      -------------------------


    

 
 

 
                               ANNESSO 

 
MODIFICHE E AGGIUNTE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER  LA
                SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE 

 
 

 
                             CAPITOLO I. 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 

 
              PARTE A - APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, ECC. 

 
                              REGOLA 2. 
                           (Definizioni). 

 
Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma: 
  (n) "Eta' di una nave" significa  il  periodo  di  tempo  trascorso
dall'anno di costruzione quale indicato nei fogli di immatricolazione
della nave. 

 
                   PARTE B - VISITE E CERTIFICATI 

 
                              REGOLA 6. 
                        (Ispezioni e visite). 

 
Il testo esistente della Regola 6 viene sostituito dal seguente: 
  (a) Le ispezioni e  le  visite  delle  navi,  per  quanto  riguarda
l'applicazione dei dispositivi delle presenti Regole e la concessione
di  esenzioni  da  esse,  devono  essere  effettuate  da   funzionari
dell'Amministrazione.  L'Amministrazione  puo'  pero'   affidare   le
ispezioni  e  le  visite  a  ispettori   all'uopo   nominati   o   ad
organizzazioni da essa riconosciute. 
  (b) L'Amministrazione deve istituire disposizioni per le  ispezioni
non programmate da effettuare durante il  periodo  di  validita'  del
certificato. 
  Tali  ispezioni  devono  assicurare  che   la   nave   e   il   suo
equipaggiamento rimangono, sotto ogni punto di  vista,  soddisfacenti
per il servizio cui la nave e' adibita. 
  Queste ispezioni possono essere effettuate dai servizi di ispezione
dell'Amministrazione stessa, oppure da ispettori nominati, oppure  da
organizzazioni riconosciute,  oppure  da  altre  Parti  su  richiesta
dell'Amministrazione. Se l'Amministrazione, in base alle disposizioni
delle Regole 8 e 10 del presente Capitolo, stabilisce visite  annuali
obbligatorie,  le  suddette  ispezioni  non  programmate   non   sono
obbligatorie. 
  (c)   Un'Amministrazione   che   nomina   ispettori   o   riconosce
organizzazioni per effettuare ispezioni e visite ai sensi  dei  commi
(a) e  (b)  della  presente  Regola,  deve  almeno  autorizzare  ogni
ispettore nominato od ogni organizzazione riconosciuta a: 
    (i) richiedere riparazioni a una nave, e 
    (ii) effettuare ispezioni e visite se richieste dalle  competenti
Autorita' dello Stato del porto. 
  L'Amministrazione    deve    notificare    all'Organizzazione    le
responsabilita'  e  le  condizioni  specifiche  delle  autorizzazioni
conferite agli ispettori nominati o alle organizzazioni riconosciute. 
  (d) Quando un ispettore nominato od una organizzazione riconosciuta
trova che le condizioni della nave  o  del  suo  equipaggiamento  non
corrispondono sostanzialmente ai dati del certificato o sono tali che
la nave non e' atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa o
per le  persone  imbarcate,  tale  ispettore  o  organizzazione  deve
immediatamente assicurarsi  che  sia  stato  preso  un  provvedimento
correttivo e deve in tempo debito  informarne  l'Amministrazione.  Se
tale  provvedimento  correttivo  non  viene  preso,  il   certificato
relativo deve essere ritirato  e  l'Amministrazione  ne  deve  essere
informata immediatamente; e, se la nave  si  trova  in  un  porto  di
un'altra Parte, anche le competenti autorita' dello Stato  del  porto
devono  esserne  informate  immediatamente.  Quando  un   funzionario
dell'Amministrazione o  un  ispettore  nominato  o  un'organizzazione
riconosciuta hanno informato le competenti autorita' dello Stato  del
porto, il Governo dello Stato del porto interessato  deve  fornire  a
tale  funzionario  o  ispettore  o  organizzazione  ogni   assistenza
necessaria per soddisfare i loro obblighi secondo la presente Regola. 
Quando possibile, il Governo dello Stato del porto  interessato  deve
assicurarsi che la nave non parta fino a che possa prendere il  mare,
o lasciare il  porto  per  recarsi  in  un  appropriato  cantiere  di
riparazione, senza pericolo per la  nave  stessa  o  per  le  persone
imbarcate. 
  (e) In ogni caso, l'Amministrazione deve  garantire  pienamente  la
compiutezza e l'efficienza dell'ispezione  e  della  visita,  e  deve
provvedere a quanto necessario per soddisfare a tale obbligo. 

 
                              REGOLA 7. 
                 (Visite delle navi da passeggeri). 

 
Il testo esistente del comma (b) (iii) viene sostituito dal seguente: 
  (iii) Una visita, generale o parziale secondo le circostanze,  deve
essere effettuata dopo  una  riparazione  conseguente  alle  indagini
prescritte alla Regola 11 del  presente  Capitolo,  od  ogniqualvolta
vengano eseguite importanti riparazioni o sostituzioni. 
  La  visita  deve  essere  tale  da  assicurare  che  le  necessarie
riparazioni o sostituzioni siano state effettivamente  eseguite,  che
il materiale e la lavorazione  di  tali  riparazioni  o  sostituzioni
siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista e che la nave  soddisfa
sotto ogni punto di vista alle disposizioni della Convenzione  e  del
presente  Protocollo  e  delle  vigenti  Norme   internazionali   per
prevenire gli abbordi in mare, e delle leggi, decreti, ordinamenti  e
norme promulgati in merito dall'Amministrazione. 

 
                              REGOLA 8. 
(Visita dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni delle  navi  da
                              carico). 

 
Il testo esistente della Regola 8 viene sostituito dal seguente: 
  (a) I mezzi di salvataggio, eccetto l'impianto radiotelegrafico nel
motoscafo di salvataggio o l'apparecchio radio portatile per mezzi di
salvataggio,  l'ecosonda,  la  girobussola,  i  mezzi  di  estinzione
incendi e l'impianto a  gas  inerte  delle  navi  da  carico  cui  si
applicano i Capitoli II-1, II-2, III e  V  della  Convenzione  e  del
presente Protocollo, sono soggetti a visite  iniziale  e  susseguenti
come prescritto per le navi da passeggeri nella Regola 7 del Capitolo
I della Convenzione e nel presente Protocollo, sostituendo 24 mesi in
luogo di 12 mesi nel comma (a) (ii) di tale Regola. I  piani  per  la
difesa contro il fuoco nelle navi nuove  e  le  scalette  per  piloti
comprese quelle a motore, i fanali, i segnali ed i mezzi per emettere
segnali sonori, imbarcati su navi nuove od esistenti,  devono  essere
inclusi nelle visite, per garantire che  essi  rispondano  pienamente
alle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo e,  ove
applicabile, alle vigenti  Norme  internazionali  per  prevenire  gli
abbordi in mare. 
  (b) Per le navi petroliere aventi 10 o piu' anni  di  eta',  devono
essere effettuate visite intermedie, entro 3 mesi  prima  o  dopo  la
data di scadenza dei Certificati di sicurezza delle dotazioni di nave
da carico, per assicurarsi che le dotazioni di cui al comma (a) della
presente Regola si sono mantenute come indicato alla  Regola  11  del
presente Capitolo e si trovano in buone condizioni di  funzionamento.
Tali visite intermedie devono  essere  indicate  sul  Certificato  di
sicurezza delle dotazioni di nave da carico rilasciato a norma  della
Regola 12 (a) (iii) del Capitolo I della Convenzione. 

 
                             REGOLA 10. 
(Visite di scafo, macchine ed equipaggiamento delle navi da carico). 

 
Il testo esistente della Regola 10 viene sostituito dal seguente: 
  (a) Scafo, macchine ed equipaggiamento (esclusi quegli elementi per
i  quali  vengono  rilasciati  i  Certificati  di  sicurezza  per  le
dotazioni  di  nave   da   carico,   i   Certificati   di   sicurezza
radiotelegrafica per navi da carico  o  i  Certificati  di  sicurezza
radiotelefonica per navi da carico) di  una  nave  da  carico  devono
essere visitati al loro completamento, e poi  come  l'Amministrazione
potra' considerare necessario, per assicurarsi che le loro condizioni
sono  soddisfacenti  sotto  ogni  punto  di  vista,  ed  ai  seguenti
intervalli: 
    (i)  agli  intervalli  specificati  dall'Amministrazione  ma  non
eccedenti 5 anni (visite periodiche); 
    (ii) oltre a tali visite periodiche, una nave  petroliera  avente
eta' di  10  anni  o  piu'  deve  sottoporsi  ad  almeno  una  visita
intermedia durante il periodo di validita'  del  suo  Certificato  di
sicurezza di costruzione per nave da carico. Nei casi in cui soltanto
una di tali visite intermedie sia effettuata in uno  dei  periodi  di
validita' del certificato, essa deve essere eseguita non prima  di  6
mesi dalla data a meta' del periodo di validita' del certificato, ne'
6 mesi dopo tale data. 
  (b)  Le  visite  iniziale  e  periodiche  devono  essere  tali   da
assicurare che le sistemazioni, i materiali e i dimensionamenti della
struttura, le caldaie e gli altri recipienti  in  pressione,  i  loro
accessori, il macchinario principale e ausiliario compresi gli organi
di governo e i relativi impianti di comando, l'impianto  elettrico  e
gli altri equipaggiamenti sono  soddisfacenti  sotto  ogni  punto  di
vista per il servizio cui la nave e' destinata. Tali visite, nel caso
di navi petroliere, devono includere anche  l'ispezione  della  parte
esterna del fondo della nave, i  locali  pompe,  gli  impianti  delle
tubature del carico e del combustibile,  le  tubature  di  sfogo,  le
valvole di pressione/vuoto e i parafiamme. 
  (c) Una visita intermedia a una nave petroliera avente eta'  di  10
anni o piu' deve comprendere l'ispezione degli organi  di  governo  e
dei relativi impianti di comando, dei locali  pompe,  degli  impianti
delle tubature del carico e del combustibile sul ponte e  nei  locali
pompe, le tubature di  sfogo,  le  valvole  di  pressione/vuoto  e  i
parafiamme, le sistemazioni elettriche nelle  zone  pericolose  e  la
parte esterna del fondo della nave. 
  Oltre  all'esame  visivo  dell'impianto  elettrico,   deve   essere
misurata la resistenza di isolamento  dell'impianto  elettrico  nelle
zone pericolose. Se, dopo gli esami, vi fosse  qualche  dubbio  sulle
condizioni delle tubature, devono essere  prese  misure  addizionali,
quali  prove  idrostatiche  e  determinazione   di   spessore,   come
necessario. Le suddette visite intermedie devono essere indicate  sul
Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico rilasciato
in base alla Regola 12 (a) (ii) del Capitolo I della Convenzione. 
  (d) Una visita, generale o parziale secondo  le  circostanze,  deve
essere effettuata, quando sia richiesta dopo  un'indagine  prescritta
nella Regola 11  del  presente  Capitolo,  od  ogniqualvolta  vengano
eseguite importanti riparazioni o sostituzioni. La visita deve essere
tale da assicurare che le necessarie riparazioni o sostituzioni siano
state effettivamente eseguite, che i materiali e  la  lavorazione  di
tali riparazioni o sostituzioni sono soddisfacenti sotto  ogni  punto
di vista e che la nave e' atta a prendere il mare senza pericoli  per
se stessa o per le persone imbarcate. 

 
                             REGOLA 11. 
           (Mantenimento delle condizioni dopo le visite). 

 
Il testo esistente della Regola 11 viene sostituito dal seguente: 
  (a) Le condizioni della  nave  e  del  suo  equipaggiamento  devono
essere mantenute  in  modo  da  soddisfare  alle  disposizioni  della
Convenzione e del presente  Protocollo  per  garantire  che  la  nave
rimarra', sotto ogni punto di vista, atta a prendere  il  mare  senza
pericoli per se stessa e per le persone imbarcate. 
  (b) Dopo che sia stata completata una visita secondo le  Regole  6,
7, 8, 9 e  10  del  Capitolo  I  della  Convenzione  e  del  presente
Protocollo, nessun cambiamento puo' essere apportato alla  struttura,
al macchinario, all'equipaggiamento e ad altre parti che siano  state
oggetto della visita, senza benestare dell'Amministrazione. 
  (c) Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto  un  difetto
interessante la sicurezza della nave o l'efficienza o la  completezza
dei suoi mezzi di salvataggio o altro equipaggiamento, il  comandante
o  l'armatore  della  nave  deve  riferirne  all'Amministrazione,   o
all'ispettore nominato, o all'organizzazione riconosciuta,  che  deve
rilasciare il relativo  certificato,  che  provvedera'  a  che  siano
iniziate indagini per stabilire se sia  necessaria  una  visita  come
richiesto dalle Regole  6,  7,  8,  9  e  10  del  Capitolo  I  della
Convenzione e dal presente Protocollo. Se la  nave  si  trova  in  un
porto di un'altra Parte, il comandante o  l'armatore  deve  informare
immediatamente anche le competenti autorita' dello Stato del porto, e
l'ispettore nominato o l'organizzazione riconosciuta deve  accertarsi
che tale informazione sia stata data. 

 
                             REGOLA 14. 
                (Durata e validita' dei certificati). 

 
Il testo esistente della Regola 14 viene sostituito dal seguente: 
  (a)  I  certificati,  eccetto  il  Certificato  di   sicurezza   di
costruzione per nave da carico, il  Certificato  di  sicurezza  delle
dotazioni di nave da carico ed ogni Certificato di esenzione,  devono
essere rilasciati per un periodo non superiore a 12 mesi. 
  Il Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico  deve
essere  rilasciato  per  un  periodo  non  superiore  a  5  anni.  Il
Certificato di sicurezza delle  dotazioni  di  nave  da  carico  deve
essere  rilasciato  per  un  periodo  non  superiore  a  24  mesi.  I
Certificati di esenzione non potranno  avere  validita'  superiore  a
quella dei certificati cui essi si riferiscono. 
  (b)  Non  puo'  essere  permessa  alcuna  estensione  del   periodo
quinquennale di validita' del Certificato di sicurezza di costruzione
per nave da carico. 
  (c) Se una visita ha luogo entro i 2 mesi che precedono il  termine
del periodo per il  quale  e'  stato  originariamente  rilasciato  un
Certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave  da  carico  o  un
Certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico, per navi
da carico aventi stazza lorda di 300 tons o piu' ma inferiore  a  500
tons, detto Certificato puo' essere ritirato e puo' essere rilasciato
un nuovo Certificato  con  scadenza  12  mesi  dopo  il  termine  del
suddetto periodo. 
  (d) Se la nave, quando viene a scadere un certificato che  non  sia
quello di cui al comma (b) della presente Regola, non si trova in  un
porto della nazione in cui e' immatricolata  o  in  cui  deve  essere
sottoposta a visita, l'Amministrazione puo'  estendere  la  validita'
del certificato, ma tale estensione puo'  essere  accordata  solo  al
fine di permettere alla nave di completare il suo viaggio  fino  alla
nazione nella quale essa e' immatricolata o deve essere sotto posta a
visita, e  solo  nei  casi  in  cui  appaia  che  sia  appropriato  e
ragionevole fare cosi'. 
  (e) Nessun certificato puo' essere esteso in base alle disposizioni
del comma (d) della presente Regola per un periodo di tempo superiore
a 5 mesi, ed una nave cui sia stata accordata un'estensione non  deve
essere autorizzata, in virtu' di tale estensione, al suo arrivo nella
nazione nella quale e' immatricolata o nel porto in cui  deve  essere
visitata, a lasciare quel porto o quella nazione senza aver  ottenuto
un nuovo certificato. 
  (f) Un certificato, che non sia quello di cui al  comma  (b)  della
presente Regola, che non sia  stato  esteso  in  base  alle  suddette
disposizioni   della   presente   Regola,    puo'    essere    esteso
dall'Amministrazione per un periodo di grazia fino ad  1  mese  dalla
data di scadenza su di esso indicata. 
  (g) Un certificato cessa di avere validita': 
    (i) se le ispezioni e le visite non vengono  effettuate  entro  i
periodi specificati nelle Regole 7 (a), 8, 9 e 10 (a) del Capitolo  I
della Convenzione e nel presente Protocollo  o  entro  gli  eventuali
periodi di estensione accordati in base ai commi (d), (e) od (f) 
della presente Regola, o 
    (ii) dopo trasferimento della nave  alla  bandiera  di  un  altro
Governo. 
  Un nuovo certificato puo' essere rilasciato solo quando il  Governo
che lo  deve  rilasciare  sia  pienamente  soddisfatto  che  la  nave
risponde alle disposizioni della Regola 11 (a)  e  (b)  del  presente
Capitolo. Nel caso di trasferimento tra due Parti, se richiesto entro
3 mesi dalla data del trasferimento, il Governo della  Parte  la  cui
bandiera era prima battuta dalla nave deve trasmettere al piu' presto
all'Amministrazione copie dei certificati che la nave aveva prima del
trasferimento e, se  disponibili,  copie  dei  relativi  rapporti  di
visita. 

 
                             REGOLA 19. 
                            (Controlli). 

 
Il testo esistente della Regola 19 viene sostituito dal seguente: 
  (a) Ogni nave, quando si trova in un porto di  un'altra  Parte,  e'
soggetta a controlli, da parte di funzionari debitamente  autorizzati
dal Governo di tale Parte,  intesi  a  verificare  la  validita'  dei
certificati rilasciati in base alla Regola 12 o alla  Regola  13  del
Capitolo I della Convenzione. 
  (b) Tali certificati, se validi, devono essere accettati a meno che
non vi siano chiari elementi che facciano ritenere che le  condizioni
della   nave   o   del   suo   equipaggiamento   non    corrispondono
sostanzialmente ai dati di qualche certificato o che la nave e il suo
equipaggiamento non soddisfano alle disposizioni della Regola 11  (a)
e (b) del presente Capitolo. 
  (c) Nella circostanza di cui al comma (b) della presente  Regola  o
se un certificato e' spirato  o  ha  perduto  la  sua  validita',  il
funzionario che esegue il controllo deve fare passi  per  assicurarsi
che la nave non parta fino  a  che  non  possa  prendere  il  mare  o
lasciare  il  porto  per  arrivare  ad  un  appropriato  cantiere  di
riparazione senza pericoli per se stessa o per le persone imbarcate. 
  (d) Nel caso che questo controllo dia origine ad un  intervento  di
qualsiasi genere, il  funzionario  che  effettua  il  controllo  deve
immediatamente informare, per iscritto, il Console o, in sua assenza,
la piu' vicina rappresentanza diplomatica dello Stato di cui la  nave
batte la bandiera, di tutte le circostanze per  cui  l'intervento  e'
stato ritenuto necessario. Inoltre devono essere  di  cio'  informati
anche  gli  ispettori  nominati  o  le  organizzazioni   riconosciute
responsabili  del  rilascio  dei  certificati.  I  fatti  riguardanti
l'intervento devono essere notificati all'Organizzazione. 
  (e) L'Autorita' interessata dello Stato del porto  deve  notificare
tutte le informazioni riguardanti la nave  alle  autorita'  del  piu'
vicino porto di scalo, oltreche' alle parti di cui al comma (d) della
presente Regola, se non e' in grado di fare quanto  detto  nei  commi
(c) e (d) della presente Regola o se la nave e' stata  autorizzata  a
procedere fino al piu' vicino porto di scalo. 
  (f) Nell'effettuazione dei controlli secondo  la  presente  Regola,
deve essere compiuto ogni sforzo  per  evitare  che  una  nave  venga
indebitamente fermata o ritardata. 
  Se una nave viene per cio' indebitamente fermata o ritardata,  essa
ha diritto a compenso per perdite o danni patiti. 

 
 

 
                           CAPITOLO II-1. 
COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA'  MACCHINE  ED  IMPIANTI
                              ELETTRICI 

 
                       PARTE A - GENERALITA'. 

 
                              REGOLA 1. 
                           (Applicazione). 

 
  Al testo esistente del comma (b)  della  Regola  I  viene  aggiunto
quanto segue: 
    (iii) Nonostante le disposizioni  del  punto  (ii)  del  presente
comma (b) e del punto (a) (iii) della presente Regola,  ai  fini  del
comma (d) della Regola 29  del  presente  Capitolo,  nave  petroliera
"nuova" significa una nave petroliera: 
      1. - per la quale il contratto di costruzione abbia data 
posteriore al 1 giugno 1979; o 
      2. - in mancanza di contratto di costruzione, la chiglia  della
quale venga impostata, o la quale si trovi ad un corrispondente 
stadio di costruzione, dopo il 1 gennaio 1980; o 
      3. - la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o 
      4. - che abbia subito una  trasformazione  o  una  modifica  di
grande importanza: 
        (a) per le quali il contratto abbia data posteriore al 1 
giugno 1979; o 
        (b) in mancanza di un contratto, il lavoro di costruzione 
delle quali venga iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o 
        (c) siano completate dopo il 1 giugno 1982. 
    (iv) Ai fini del comma (d) della Regola 29 del presente Capitolo,
nave petroliera "esistente" e' una nave petroliera che  non  sia  una
nave petroliera "nuova" quale definita al punto  (iii)  del  presente
comma (b). 
    (v)  Ai  fini  del  punto  (iii)  del  presente  comma  (b),   la
trasformazione di una nave petroliera esistente avente portata  lorda
di 20.000 t  o  piu'  per  farla  rispondere  alle  disposizioni  del
presente  Protocollo  o  del  Protocollo  del  1978   relativo   alla
Convenzione   internazionale   del   1973    per    la    prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, non  puo'  essere  considerata
costituire trasformazione o modifica di grande importanza. 

 
                              REGOLA 2. 
                           (Definizioni). 

 
  Al testo esistente della Regola 2 vanno aggiunti i seguenti commi: 
    (k) L'impianto di comando a distanza degli organi di  governo  e'
il mezzo col quale i dovuti movimenti del  timone  vengono  trasmessi
dal ponte di comando ai comandi  dei  gruppi  che  azionano  i  detti
organi. 
      1. - L'organo di governo  principale  e'  il  macchinario,  gli
eventuali gruppi che azionano l'organo stesso e i suoi ausiliari,  ed
i mezzi di applicazione del momento torcente all'asta del timone (per
esempio barra o settore) necessari per far muovere il timone al  fine
di governare la nave nelle condizioni di servizio normale. 
    (m) Gruppo azionante un organo di governo e': 
      (i)  nel  caso  di  organo  di  governo  elettrico,  un  motore
elettrico col relativo equipaggiamento elettrico; 
      (ii) nel caso di organo di governo elettro-idraulico, un motore
elettrico col relativo equipaggiamento elettrico e la pompa connessa; 
      (iii) nel  caso  di  altro  organo  di  governo  Idraulico,  la
macchina che lo aziona e la pompa connessa. 
    (n)  L'organo  di  governo  ausiliario  e'  il  sistema  che   e'
provveduto per far muovere il timone al fine di governare la nave nel
caso che venga a mancare l'organo di governo principale. 

 
              PARTE C - MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI. 

 
                             REGOLA 29. 
                        (Organi di governo). 

 
  Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma: 
    (d) Solo per le navi petroliere: 
      (i) Quanto segue si  applica  ad  ogni  nave  petroliera  nuova
avente stazza lorda di 10.000 tons o piu' e, non dopo  2  anni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo,  ad  ogni  nave
petroliera esistente avente stazza lorda di 10.000 tons o piu': 
        1. - devono essere  provveduti  due  impianti  di  comando  a
distanza degli organi di governo, ognuno dei quali deve poter  essere
comandato separatamente dal ponte di comando. 
  Cio' non richiede che la ruota  o  la  leva  di  governo  siano  in
doppio. 
  Nel caso di mancanza dell'impianto  di  comando  a  distanza  degli
organi di governo in funzione, l'altro  impianto  deve  poter  essere
messo in funzione immediata da un posto sul ponte  di  comando.  Ogni
impianto di comando a distanza degli organi di governo, se elettrici,
deve essere servito da un proprio circuito separato,  alimentato  dal
circuito che aziona gli organi di governo, da un posto situato dentro
al compartimento degli organi di governo.  In  caso  di  mancanza  di
alimentazione di energia  elettrica  ad  un  impianto  di  comando  a
distanza degli organi di governo deve essere dato allarme al ponte di
comando. Gli allarmi richiesti nel presente punto  1.  devono  essere
tanto acustici quanto ottici e devono essere situati in un posto  sul
ponte di comando ove possano essere prontamente osservati; 
        2. - un comando dell'organo di governo principale deve essere
previsto anche nel compartimento degli organi di governo; 
        3.- nel compartimento degli organi di governo  devono  essere
previsti mezzi per sconnettere gli impianti  di  comando  a  distanza
degli organi di governo dal circuito che li aziona; 
        4.- tra il ponte di comando e il compartimento  degli  organi
di governo deve essere previsto un mezzo di comunicazione; 
        5. - sul ponte di comando deve essere indicata  la  posizione
angolare esatta del timone. L'indicazione dell'angolo del timone deve
essere indipendente dagli impianti di comando a distanza degli organi 
di governo; e 
        6.  -  la  posizione  angolare   del   timone   deve   essere
riconoscibile nel compartimento degli organi di governo. 
      (ii) Ad ogni nave  petroliera  nuova  avente  stazza  lorda  di
10.000 tons o piu', in aggiunta alle richieste di cui in  (a)  ed  in
(d) (i) della presente Regola, si applica quanto segue: 
        1. - l'organo di governo principale deve  comprendere  due  o
piu' gruppi di energia identici e deve essere capace di  azionare  il
timone come richiesto in (d) (ii) (2) della  presente  Regola  mentre
sono in funzione uno o piu' gruppi. 
  Per quanto ragionevole e pratico, l'organo  di  governo  principale
deve essere sistemato in modo che  una  singola  mancanza  nella  sua
tubatura o in uno dei gruppi  non  menomi  l'integrita'  delle  altre
parti dell'organo di governo. 
  Tutti gli accoppiatoi meccanici  che  fanno  parte  dell'organo  di
governo e la connessione meccanica con eventuali impianti di  comando
a distanza dell'organo di governo, devono essere  di  sana  e  fidata
costruzione a soddisfazione dell'Amministrazione; 
        2. - l'organo di governo principale deve essere  capace,  con
la nave alla sua massima immersione in mare, di portare il timone  da
35° da un lato a 35° dall'altro, quando la  nave  procede  in  marcia
avanti alla sua massima velocita' di esercizio. Il timone deve  poter
essere portato da 35° dall'uno o dall'altro lato a 30° dall'altro  in
non piu' di 28 s, nelle stesse condizioni; 
        3. - l'organo di  governo  principale  deve  essere  azionato
meccanicamente se necessario per adempiere alle richieste di  cui  in
(d) (ii) (2) della presente Regola; 
        4. - i gruppi che azionano  l'organo  di  governo  principale
devono essere sistemati in modo  da  partire  automaticamente  quando
l'energia viene ristabilita dopo una sua mancanza; 
        5. - nel caso di mancanza di uno  qualunque  dei  gruppi  che
azionano gli organi di governo, deve esserne dato un allarme al ponte
di  comando.  Ogni  gruppo  deve  poter  essere  messo  in   funzione
automaticamente o manualmente da una posizione sul ponte di comando, 
e 
        6. - deve essere  prevista  automaticamente  un'alimentazione
alternativa di energia, sufficiente almeno per alimentare  un  gruppo
degli organi di governo in modo da azionare il timone come  precisato
qui di seguito ed  anche  per  alimentare  l'impianto  di  comando  a
distanza associato e l'indicatore dell'angolo del timone entro 45  s,
dalla sorgente di  energia  elettrica  di  emergenza  o  da  un'altra
sorgente di energia indipendente posta nel compartimento degli organi
di governo. La sorgente di energia  indipendente  deve  essere  usata
solo a questo scopo  e  deve  avere  una  capacita'  sufficiente  per
mezz'ora di funzionamento continuo. Il gruppo che aziona l'organo  di
governo,  quando  viene  alimentato   dalla   sorgente   di   energia
indipendente, deve essere capace almeno di portare il timone  da  15°
da un lato a 15° dall'altro in non piu' di 60 s con la nave alla  sua
massima immersione in mare quando procede in marcia  avanti  a  meta'
della sua velocita' massima di esercizio, oppure a 7 nodi,  assumendo
il maggiore tra questi due valori di velocita'. 

 
                           CAPITOLO II-2. 
COSTRUZIONE - PROTEZIONE ANTINCENDIO, RIVELAZIONE  DEGLI  INCENDI  ED
                      ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

 
                        PARTI A - GENERALITA' 

 
                              REGOLA 1. 
                           (Applicazione). 

 
  Al testo esistente del comma (a) viene aggiunto quanto segue: 
    (iv) Nonostante le  disposizioni  dei  punti  (ii)  e  (iii)  del
presente comma (a), ai fini del punto (a)  (ii)  della  Regola  55  e
della Regola  60  del  presente  Capitolo,  nave  petroliera  "nuova"
significa una nave petroliera: 
      1. - per la quale il contratto di costruzione abbia data 
posteriore al 1 giugno 1979; o 
      2. - in mancanza di contratto di costruzione, la chiglia  della
quale venga impostata, o la quale si trovi ad un corrispondente stato 
di costruzione, dopo il 1 gennaio 1980; o 
      3. - la consegna della quale avvenga dopo il 1 giugno 1982; o 
      4. - che abbia subito una  trasformazione  o  una  modifica  di
grande importanza: 
        (a) per le quali il contratto abbia data posteriore al 1 
giugno 1979; o 
        (b) in mancanza di un contratto, il lavoro di costruzione 
delle quali venga iniziato dopo il 1 gennaio 1980; o 
        (c) siano completato dopo il 1 giugno 1982. 
    (v) Ai fini del punto (a) (ii) della Regola 55 e della Regola  60
del presente  Capitolo,  nave  petroliera  "esistente"  e'  una  nave
petroliera che non sia una nave petroliera "nuova, quale definita  al
punto (iv) del presente comma (a). 
    (vi)  Ai  fini  del  punto  (iv)  del  presente  comma  (a),   la
trasformazione di una nave petroliera esistente avente portata  lorda
di 20.000 t  o  piu'  per  farla  rispondere  alle  disposizioni  del
presente  Protocollo  o  del  Protocollo  del  1978   relativo   alla
Convenzione   internazionale   del   1973    per    la    prevenzione
dell'inquinamento da parte delle navi, non  puo'  essere  considerata
costituire trasformazione o modifica di grande importanza. 

 
                              REGOLA 3. 
                           (Definizioni). 

 
  Il testo esistente del punto (v) viene sostituito dal seguente: 
    (v)   "Dislocamento   leggero"   (Lightweight)    significa    il
dislocamento di una nave (in  t)  senza  carico,  combustibile,  olio
lubrificante, acqua di zavorra, acqua dolce ed acqua di  alimento  in
cisterne, provviste di consumo e passeggeri ed  equipaggio  coi  loro
effetti personali. 

 
  Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma: 
    (x) "Petrolio greggio" (Crude oil) significa  qualsiasi  petrolio
che si trova allo stato naturale  nella  terra,  trattato  o  no  per
renderlo atto al trasporto, e comprende: 
      (i) petrolio greggio da cui possono essere state estratte certe 
frazioni distillate 
      (ii) petrolio greggio a cui possono essere state aggiunte certe
frazioni distillate. 

 
PARTE E -  MISURE  DI  SICUREZZA  CONTRO  GLI  INCENDI  PER  LE  NAVI
                             PETROLIERE. 

 
                             REGOLA 55. 
                           (Applicazione). 

 
  Il testo esistente di questa Regola viene sostituito dal seguente: 
    (a) Se non disposto altrimenti espressamente: 
      (i) La presente Parte E si applica a tutte le  navi  petroliere
nuove che trasportano petrolio greggio  e  prodotti  petroliferi  con
p.i. non superiore a 60 °C (140  °F)  (prova  in  vaso  chiuso)  come
determinato per mezzo di un apparato approvato di misura del  p.i.  e
con pressione di vapore Reid inferiore alla pressione atmosferica e a
quella di altri prodotti liquidi aventi rischio di incendio similare; 
e 
      (ii) inoltre, tutte le navi cui si applica la presente Parte  E
devono soddisfare alle norme delle Regole 52, 53 e  54  del  Capitolo
II-2 della Convenzione, con la differenza che gli impianti  fissi  di
estinzione incendi a gas per i locali da  carico  non  devono  essere
usati  per  navi  petroliere  nuove  e  per  quelle  navi  petroliere
esistenti che soddisfano alla Regola 60 del presente Capitolo. Per le
navi  petroliere  esistenti  per  le  quali  non  e'  richiesto   che
soddisfino  alla  Regola   60,   l'Amministrazione,   applicando   le
disposizioni del  comma  (f)  della  Regola  52,  puo'  accettare  un
impianto  a  schiuma  atto  a  scaricare   schiuma   internamente   o
esternamente alle cisterne.  I  dettagli  della  sistemazione  devono
essere a soddisfazione dell'Amministrazione. 
    (b) Ove si intendano trasportare carichi, diversi  da  quelli  di
cui in (a) (i) della presente Regola, introducenti rischi di incendio
addizionali, saranno richieste  misure  di  sicurezza  addizionali  a
soddisfazione dell'Amministrazione. 
    (c)  Le  navi  che  trasportano  carichi  combinati  non   devono
trasportare carichi solidi, a meno che tutte le cisterne  del  carico
siano vuote di petrolio e libere da gas o a meno che, in  ogni  caso,
l'Amministrazione sia soddisfatta delle sistemazioni provvedute. 

 
                             REGOLA 60. 
               (Protezione delle cisterne del carico). 

 
  Il testo esistente di questa Regola viene sostituito dal seguente: 
    (a) Per le navi petroliere nuove aventi portata lorda di 20.000 t
o piu', la protezione della zona di ponte delle cisterne del carico e
delle cisterne stesse deve essere ottenuta per mezzo di  un  impianto
fisso a schiuma per ponte e di un impianto fisso a gas inerte secondo
le disposizioni  delle  Regole  61  e  62  del  Capitolo  II-2  della
Convenzione, a meno  che,  in  luogo  delle  suddette  installazioni,
l'Amministrazione,  dopo   aver   considerato   le   sistemazioni   e
l'equipaggiamento della nave, possa accettare altre  combinazioni  di
installazioni fisse  se  esse  offrono  protezione  equivalente  alle
suddette, secondo la Regola 5 del Capitolo I della Convenzione. 
    (b) Per essere considerato equivalente,  l'impianto  proposto  in
luogo di quello a schiuma per ponte deve: 
      (i) essere  capace  di  estinguere  incendi  di  versamenti  di
petrolio ed anche di impedire l'accensione di petrolio versato non 
ancora acceso; e 
      (ii) essere capace di combattere incendi in cisterne rotte. 
    (c) Per essere considerato equivalente,  l'impianto  proposto  in
luogo di quello a gas inerte deve: 
      (i) essere capace di prevenire pericolosi accumuli  di  miscele
esplosive in cisterne del carico intatte durante il servizio  normale
per tutto il Viaggio in zavorra ed il servizio necessario per le 
operazioni delle cisterne; e 
      (ii) essere progettato in modo da ridurre al minimo il  rischio
di incendio per generazione di elettricita' statica  da  parte  dello
stesso impianto. 
    (d) Ogni nave petroliera esistente avente  portata  lorda  di  20
mila t o piu' impiegata per servizio di trasporto di petrolio greggio
deve essere provvista di un impianto a gas  inerte  rispondente  alle
disposizioni del  comma  (a)  della  presente  Regola,  non  dopo  le
seguenti date: 
      (i) 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per 
una nave petroliera avente portata lorda di 70.000 t o piu'; e 
      (ii) 4 anni dopo l'entrata in vigore  del  presente  Protocollo
per una nave petroliera avente portata lorda inferiore a 70.000 t,  a
meno che, per navi petroliere aventi portata lorda inferiore a 40.000
t non provviste di macchine per lavaggio delle cisterne con capacita'
singola superiore a 60 m  cubi/h,  l'Amministrazione  possa  esentare
navi petroliere esistenti dalle richieste del presente comma (d),  se
non fosse ragionevole e praticabile applicare tali richieste, tenendo
conto delle caratteristiche di progetto della nave. 
    (e) Ogni nave petroliera esistente avente  portata  lorda  di  40
mila t o piu' impiegata per servizio di trasporto di petrolio greggio
ed ogni nave petroliera esistente avente portata lorda di 20.000 t  o
piu' impiegata per servizio  di  trasporto  di  petroli  diversi  dal
petrolio greggio provvista di macchine per  lavaggio  delle  cisterne
con capacita' singola superiore a 60 m cubi/h, deve essere  provvista
di un impianto a gas inerte rispondente alle richieste del comma  (a)
della presente Regola, non dopo le seguenti date: 
      (i) 2 anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per 
una nave petroliera avente portata lorda di 70.000 t o piu'; e 
      (ii) 4 anni dopo l'entrata in vigore  del  presente  Protocollo
per una nave petroliera avente portata lorda inferiore a 70.000 t. 
    (f) Ogni nave petroliera che opera cm un procedimento di  pulizia
delle cisterne del carico mediante lavaggio con petrolio greggio deve
essere provvista  di  un  impianto  a  gas  inerte  rispondente  alle
richieste della Regola 62 del Capitolo II-2 della  Convenzione  e  di
macchine fisse per lavaggio delle cisterne. 
    (g) Tutte le navi petroliere provviste di un impianto fisso a gas
inerte devono avere un impianto di vuoto chiuso. 
    (h) Ogni nave petroliera nuova avente stazza lorda di 2.000  tons
o piu' non coperta dal comma (a) della presente  Regola  deve  essere
provvista  di  un  impianto  a  schiuma  atto  a  scaricare   schiuma
internamente o esternamente alle cisterne. 
  I dettagli di tale  installazione  devono  essere  a  soddisfazione
dell'Amministrazione. 

 
                             CAPITOLO V. 
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

 
                             REGOLA 12. 
            (Equipaggiamento di navigazione delle navi). 

 
  Il testo esistente del comma (a) viene sostituito dal seguente: 
    (a) Tutte le navi aventi stazza lorda di 1.600 tons  o  piu',  ma
inferiore a 10.000 tons, devono essere provviste di almeno  1  radar.
Tutte le navi, aventi stazza lorda  di  10.000  tons  o  piu'  devono
essere provviste di  almeno  2  radar,  ciascuno  atto  a  funzionare
indipendentemente dall'altro.  Tutti  i  radar  previsti  secondo  la
presente Regola devono essere di tipo approvato  dall'Amministrazione
e devono rispondere a norme operative non inferiori a quelle adottate
dall'Organizzazione. Sul ponte di comando delle suddette navi  devono
esservi dispositivi per il rilievo delle letture dei radar. 

 
                             REGOLA 19. 
                    (Uso del pilota automatico). 

 
  Al testo esistente viene aggiunto il seguente comma: 
    (d) Il governo manuale deve essere provato dopo un uso prolungato
del pilota  automatico,  e  prima  di  entrare  in  zone  in  cui  la
navigazione richiede cautela speciale. 

 
  Al presente Capitolo vanno aggiunte le seguenti nuove Regole: 

 
                            REGOLA 19-1. 
              (Funzionamento degli organi di governo). 

 
  Nelle zone in cui la navigazione richiede cautela speciale, le navi
devono avere piu' di un gruppo di energia per gli organi  di  governo
in  funzione  quando  tali  gruppi  sono  capaci   di   funzionamento
simultaneo. 

 
                            REGOLA 19-2. 
            (Organi di governo - Prove ed esercitazioni) 

 
  (a) Entro 12 ore dopo la partenza gli organi di governo della  nave
devono essere controllati e provati dall'equipaggio  della  nave.  La
procedura di prova deve includere, ove applicabile, il  funzionamento
di quanto segue: 
    (i) organo di governo principale; 
    (ii) organo di governo ausiliario; 
    (iii) impianti di comando a distanza degli organi di governo; 
    (iv) posti di governo situati sul ponte di comando; 
    (v) alimentazione di energia di emergenza; 
    (vi) indicatori dell'angolo del timone  rispetto  alla  posizione
reale del timone; 
    (vii) allarmi di mancanza di energia all'impianto di comando a 
distanza degli organi di governo; e 
    (viii) allarmi di mancanza dei gruppi  azionanti  gli  organi  di
governo. 
  (b) I controlli e le prove devono includere: 
    (i) il completo movimento  del  timone  secondo  le  possibilita'
degli organi di governo che sono richieste; 
    (ii) un'ispezione visiva degli organi di governo e dei loro 
elementi di connessioni; e 
    (iii) il funzionamento dei mezzi di comunicazione tra il ponte di
comando e il compartimento degli organi di governo. 
  (c) (i) Sul ponte di comando e nel compartimento  degli  organi  di
governo devono essere permanentemente  esposte  istruzioni  operative
semplici, con un  diagramma  schematico  mostrante  le  procedure  di
scambio per gli impianti  di  comando  a  distanza  degli  organi  di
governo e i gruppi che azionano gli organi di governo. 
    (ii) Tutti gli ufficiali interessati al  funzionamento  e/o  alla
manutenzione degli organi di governo devono avere familiarita' con il
funzionamento dei relativi impianti sistemati  sulla  nave  e  con  i
sistemi di scambio da un impianto ad un altro. 
  (d) Oltre ai controlli ed alle prove  di  "routine"  prescritti  ai
commi (a) e  (b)  della  presente  Regola,  devono  venir  effettuate
esercitazioni di governo di emergenza almeno ogni 3 mesi, al fine  di
prendere pratica sulle procedure di governo di emergenza. 
  Queste esercitazioni devono includere un comando diretto da  dentro
il compartimento degli organi di governo, il sistema di comunicazione
col ponte di comando  e,  ove  applicabile,  il  funzionamento  delle
alimentazioni di energia alternative. 
  (e) L'Amministrazione puo' rinunciare alla richiesta di eseguite  i
controlli e le prove prescritti ai commi (a)  e  (b)  della  presente
Regola per le  navi  che  effettuano  regolarmente  viaggi  di  breve
durata. 
  Per tali navi i suddetti controlli e prove devono  essere  eseguiti
almeno una volta alla settimana. 
  (f) Le date in cui  vengono  effettuati  i  controlli  e  le  prove
prescritti in (a) e (b) della presente Regola, e le date e i dettagli
delle esercitazioni di governo di emergenza eseguite secondo il comma
(d) della  presente  Regola,  devono  essere  indicati  nel  giornale
nautico come puo' essere prescritto dall'Amministrazione.