ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'allegato: - Il D.M. 30 novembre 1983 concerne: "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi". - Il D.M. 6 marzo 1986 fissa i criteri per il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno. - Il D.M. 26 giugno 1984, modificato con D.M. 14 gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1985), stabilisce le norme, i criteri e le procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi. - Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 577/1982 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente: "Art. 21 (Deroghe). - Nei casi in cui, per un'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potra' avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curera' l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale. L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmettera' l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreche' venga accertata la possibilita' di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme. Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti".