(Allegato)
                              ALLEGATO 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Note all'allegato:
            -   Il   D.M.   30   novembre  1983  concerne:  "Termini,
          definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzione
          incendi".
            - Il D.M. 6 marzo 1986 fissa i criteri per il calcolo del
          carico  di incendio per locali aventi strutture portanti in
          legno.
            -  Il D.M. 26 giugno 1984, modificato con D.M. 14 gennaio
          1985  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 16 del 19
          gennaio   1985),  stabilisce  le  norme,  i  criteri  e  le
          procedure  per  la  classificazione  di reazione al fuoco e
          l'omologazione  dei  materiali  ai  fini  della prevenzione
          incendi.
            -  Il  testo  dell'art. 21 del D.P.R. n. 577/1982 (per il
          titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente:
            "Art.  21  (Deroghe). - Nei casi in cui, per un'attivita'
          soggetta   al   controllo   di   prevenzione  incendi,  per
          situazione  particolare degli insediamenti, degli impianti,
          delle  caratteristiche  dei  cicli  di lavorazione, non sia
          possibile  il  rispetto  integrale  delle  norme in vigore,
          l'interessato  potra' avanzare motivata richiesta di deroga
          all'osservanza  della norma medesima al comando provinciale
          dei  vigili  del  fuoco  che,  accertata la consistenza dei
          motivi  della  richiesta,  ne  curera'  l'inoltro,  con  il
          proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
            L'ispettore   regionale  o  interregionale,  con  proprio
          motivato   parere,  trasmettera'  l'istanza  ai  competenti
          organi  centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
            Le  deroghe  potranno  essere concesse, sentito il parere
          espresso  dal  comitato centrale tecnico-scientifico di cui
          all'art.  10, sempreche' venga accertata la possibilita' di
          realizzare,   mediante  misure  alternative,  un  grado  di
          sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
            Rimane  immutato quanto disposto dal decreto ministeriale
          31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti".