(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
  1.  L'amministrazione o ente concedente - qualora in sede di avviso
di gara abbia dato notizia di volersi avvalere della facolta' di  cui
all'art.  3,  comma  3,  della legge n. 80 del 1987, ed il numero dei
candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dalle tabelle 1 e
2  risulti  superiore al numero massimo fissato nel predetto avviso -
provvede  alla  relativa  scelta  utilizzando  -  oltre  al  criterio
preferenziale  previsto  dall'art.  3, comma 3, della legge n. 80 del
1987 - i criteri ed i punteggi riportati nella tabella 3  e  relative
note esplicative.
  2.  Qualora  i  valori  dei  criteri  posseduti dai candidati siano
compresi fra quelli indicati come massimi e  minimi,  i  punteggi  da
assegnare sono determinati mediante le seguenti formule:
                                    A
(per i criteri n. 1, 2, 3, e 4) (-------- x (D - C))
                                  B - C
                            A
(per il criterio n. 5) (-------- x (B - D))
                         B  -  C
dove:
A = punteggio massimo;
B = valore massimo;
C = valore minimo;
D = valore posseduto dal candidato.
  3.  Qualora  i  valori  dei  criteri  posseduti dai candidati siano
maggiori di quelli indicati come massimi,  i  punteggi  da  assegnare
sono pari ai punteggi stabiliti per i valori massimi; qualora invece,
siano minori di quelli indicati come minimi i punteggi  da  assegnare
sono pari ai punteggi stabiliti per i valori minimi.
  4.  Qualora  il  candidato  sia  un  raggruppamento temporaneo o un
consorzio, i valori relativi alle voci 3, 12, 13, 14, 15, 17, di  cui
alle  citate  note  esplicative,  vanno  calcolati  sommando i valori
relativi alle singole imprese riunite o consorziate, mentre il valore
relativo  alla voce 16 di cui alle sopracitate note, va calcolato con
riferimento ad una sola impresa del raggruppamento o consorzio.
  5. Con i criteri ed i punteggi suddetti l'amministrazione forma una
graduatoria in base alla quale vengono scelti, in via prioritaria,  i
candidati  di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987, e,
quindi, eventualmente, i candidati privi del requisito  preferenziale
ora detto.
  6.  Ai  fini del precedente comma 5, i candidati di cui all'art. 3,
comma 3, della legge n. 80 del  1987,  sono  quelli  che  comprendono
almeno una impresa dotata delle seguenti caratteristiche:
    a)  aver  eseguito,  complessivamente  negli ultimi tre esercizi,
nella regione dove si dovranno realizzare le opere della concessione,
lavori  diretti  e  indiretti per una "cifra d'affari" (come definita
nella voce 3 delle note esplicative
delle  tabelle 1, 2 e 3) piu' elevata rispetto a ciascuna delle cifre
d'affari in questione relative ad ogni altra  regione,  purche'  tale
cifra  non  sia  inferiore  al 20% (venti per cento) del totale delle
suddette cifre d'affari;
    b)  avere,  nel  raggruppamento  o  nel  consorzio,  una quota di
partecipazione non inferiore al 10% (dieci per cento).
  7.  Qualora  l'ultimo posto utile della graduatoria sia occupato da
piu' di un candidato a pari  punteggio,  calcolato  fino  alla  terza
cifra  decimale,  l'invito e' esteso a tutti i candidati che occupino
tale posto, anche in soprannumero rispetto al numero  limite  fissato
nell'avviso di gara di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987.