Art. 4. 1. L'amministrazione o ente concedente - qualora in sede di avviso di gara abbia dato notizia di volersi avvalere della facolta' di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987, ed il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dalle tabelle 1 e 2 risulti superiore al numero massimo fissato nel predetto avviso - provvede alla relativa scelta utilizzando - oltre al criterio preferenziale previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987 - i criteri ed i punteggi riportati nella tabella 3 e relative note esplicative. 2. Qualora i valori dei criteri posseduti dai candidati siano compresi fra quelli indicati come massimi e minimi, i punteggi da assegnare sono determinati mediante le seguenti formule: A (per i criteri n. 1, 2, 3, e 4) (-------- x (D - C)) B - C A (per il criterio n. 5) (-------- x (B - D)) B - C dove: A = punteggio massimo; B = valore massimo; C = valore minimo; D = valore posseduto dal candidato. 3. Qualora i valori dei criteri posseduti dai candidati siano maggiori di quelli indicati come massimi, i punteggi da assegnare sono pari ai punteggi stabiliti per i valori massimi; qualora invece, siano minori di quelli indicati come minimi i punteggi da assegnare sono pari ai punteggi stabiliti per i valori minimi. 4. Qualora il candidato sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, i valori relativi alle voci 3, 12, 13, 14, 15, 17, di cui alle citate note esplicative, vanno calcolati sommando i valori relativi alle singole imprese riunite o consorziate, mentre il valore relativo alla voce 16 di cui alle sopracitate note, va calcolato con riferimento ad una sola impresa del raggruppamento o consorzio. 5. Con i criteri ed i punteggi suddetti l'amministrazione forma una graduatoria in base alla quale vengono scelti, in via prioritaria, i candidati di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987, e, quindi, eventualmente, i candidati privi del requisito preferenziale ora detto. 6. Ai fini del precedente comma 5, i candidati di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 80 del 1987, sono quelli che comprendono almeno una impresa dotata delle seguenti caratteristiche: a) aver eseguito, complessivamente negli ultimi tre esercizi, nella regione dove si dovranno realizzare le opere della concessione, lavori diretti e indiretti per una "cifra d'affari" (come definita nella voce 3 delle note esplicative delle tabelle 1, 2 e 3) piu' elevata rispetto a ciascuna delle cifre d'affari in questione relative ad ogni altra regione, purche' tale cifra non sia inferiore al 20% (venti per cento) del totale delle suddette cifre d'affari; b) avere, nel raggruppamento o nel consorzio, una quota di partecipazione non inferiore al 10% (dieci per cento). 7. Qualora l'ultimo posto utile della graduatoria sia occupato da piu' di un candidato a pari punteggio, calcolato fino alla terza cifra decimale, l'invito e' esteso a tutti i candidati che occupino tale posto, anche in soprannumero rispetto al numero limite fissato nell'avviso di gara di cui all'art. 5 della legge n. 80 del 1987.