(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   1.  Nel  caso  di  interruzione  dei  servizi essenziali, dovuta a
qualsiasi causa,  l'ente  contraente  e'  tenuto  a  darne  immediata
comunicazione alla U.S.L.
   2.  L'U.S.L.  compiuti  i  necessari accertamenti puo' autorizzare
l'istituzione  contraente  ad  avvalersi,  in  via  sostitutiva,  dei
servizi  di altre strutture pubbliche o convenzionate, con fissazione
di un congruo  termine  entro  il  quale  i  servizi  debbono  essere
ripristinati, a pena di modifica o revisione della convenzione.
   3. Nel caso in cui vengano meno i presupposti per la stipula della
convenzione, previsti dall'art. 43 della legge 23 dicembre  1978,  n.
833, la U.S.L. procede alla revoca della convenzione stessa.
   4.  L'unita'  sanitaria  locale  puo' disporre accessi al presidio
convenzionato di propri funzionari appositamente incaricati, ai  fini
della  vigilanza  igienica,  della  verifica  della  persistenza  dei
requisiti  strutturali,  di  dotazione  strumentale  e  di  dotazione
organica.
   5.  Gli accertamenti vanno compiuti di intesa e congiuntamente con
la direzione sanitaria del presidio.
 
          Nota all'art. 4:
             Per  il  testo  dell'art.  43 della legge n. 833/1978 si
          vede la nota alle premesse del decreto.