Art. 4. 1. Nel caso di interruzione dei servizi essenziali, dovuta a qualsiasi causa, l'ente contraente e' tenuto a darne immediata comunicazione alla U.S.L. 2. L'U.S.L. compiuti i necessari accertamenti puo' autorizzare l'istituzione contraente ad avvalersi, in via sostitutiva, dei servizi di altre strutture pubbliche o convenzionate, con fissazione di un congruo termine entro il quale i servizi debbono essere ripristinati, a pena di modifica o revisione della convenzione. 3. Nel caso in cui vengano meno i presupposti per la stipula della convenzione, previsti dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la U.S.L. procede alla revoca della convenzione stessa. 4. L'unita' sanitaria locale puo' disporre accessi al presidio convenzionato di propri funzionari appositamente incaricati, ai fini della vigilanza igienica, della verifica della persistenza dei requisiti strutturali, di dotazione strumentale e di dotazione organica. 5. Gli accertamenti vanno compiuti di intesa e congiuntamente con la direzione sanitaria del presidio.
Nota all'art. 4: Per il testo dell'art. 43 della legge n. 833/1978 si vede la nota alle premesse del decreto.