(Allegato IV Direttiva della commissione del 18 giugno 1986-art. 2)
                              Articolo 2 
 
1.  Gli  Stati  membri   applicano   le   disposizioni   legislative,
regolamentari  ed  amministrative  necessarie  per  conformarsi  alla
presente direttiva entro il 27 settembre 1986. 
Essi ne informano immediatamente la Commissione. 
2. Gli Stati  membri  comunicano  alla  Commissione  il  testo  delle
disposizioni di diritto interno adottate nel  campo  di  applicazione
della presente direttiva.