ALLEGATO ALLEGATO I 1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, devono corrispondere alla norma EN 81-1 (edizione dicembre 1985), adottata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) salvo per quanto concerne i punti contemplati nel paragrafo 2: "Norme di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - parte 1 - ascensori elettrici". 2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 2.1. Punto 12.4.2.1. L'ultima frase e' sostituita dal seguente testo: "Tuttavia, fino al 26 settembre 1991, gli Stati membri rimangono liberi di imporre o meno tale obbligo". 2.2. Punto 13.1.1.4. Questo punto e' sostituito dal seguente testo: "L'impianto elettrico degli ascensori deve: a) soddisfare alle esigenze indicate nei documenti armonizzati del comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvate dai comitati elettrotecnici nazionali dei paesi della Comunita' economica europea, b) in mancanza dei documenti armonizzati di cui al punto a) concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare alle esigenze delle regolamentazioni nazionali del paese in cui l'ascensore viene installato". 2.3. Punto 13.1.2 Sostituire con il seguente testo: "Nei locali delle macchine e delle pulegge e' necessaria una protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano un grado di protezione IP 2 X". 2.4. Punto F.0.1.6. Questo punto e' completato come segue: ... "conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 84/528/CEE".