(Allegato IV Direttiva della commissione del 18 giugno 1986-Allegato I)
                               ALLEGATO 
                              ALLEGATO I 
 
1.  Gli  apparecchi  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1,  devono
corrispondere alla norma EN 81-1 (edizione dicembre  1985),  adottata
dal comitato  europeo  di  normalizzazione  (CEN)  salvo  per  quanto
concerne i punti contemplati nel paragrafo 2: 
"Norme di  sicurezza  per  la  costruzione  e  l'installazione  degli
ascensori e dei montacarichi - parte 1 - ascensori elettrici". 
2. Tale norma e' applicabile con le seguenti modifiche: 
2.1. Punto 12.4.2.1. 
L'ultima frase e' sostituita dal seguente testo: 
"Tuttavia, fino al 26 settembre  1991,  gli  Stati  membri  rimangono
liberi di imporre o meno tale obbligo". 
2.2. Punto 13.1.1.4. 
Questo punto e' sostituito dal seguente testo: 
"L'impianto elettrico degli ascensori deve: 
a) soddisfare alle esigenze indicate nei  documenti  armonizzati  del
comitato europeo di normalizzazione elettrica (CENELEC) approvate dai
comitati elettrotecnici nazionali dei paesi della Comunita' economica
europea, 
b)  in  mancanza  dei  documenti  armonizzati  di  cui  al  punto  a)
concernenti l'installazione di apparecchiature elettriche, soddisfare
alle esigenze delle  regolamentazioni  nazionali  del  paese  in  cui
l'ascensore viene installato". 
2.3. Punto 13.1.2 
Sostituire con il seguente testo: 
"Nei  locali  delle  macchine  e  delle  pulegge  e'  necessaria  una
protezione dai contatti diretti per mezzo di involucri che abbiano un
grado di protezione IP 2 X". 
2.4. Punto F.0.1.6. 
Questo punto e' completato come segue: 
... "conformemente all'articolo  13,  paragrafo  2,  della  direttiva
84/528/CEE".