PROCEDURE PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS
Art. 1.
1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da
installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonche'
l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche
esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle
seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma
2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203.
Note all'allegato IV:
Art. 1:
Il comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988
(Attuazione delle direttive CEE numeri 80/799, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183)
cosi' recita: "Le autorizzazioni di competenza del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste
dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio
degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo
parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della
sanita', sentita la regione interessata. Dopo
l'approvazione del piano energetico nazionale, per le
centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in
deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure
definite nell'ambito del piano medesimo".