PROCEDURE PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS Art. 1. 1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonche' l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Note all'allegato IV: Art. 1: Il comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/799, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) cosi' recita: "Le autorizzazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo".