(all. 4 - art. 1)
   PROCEDURE PER I PROGETTI DI CENTRALI TERMOELETTRICHE E TURBOGAS
                               Art. 1.
  1.   La  localizzazione  e  l'autorizzazione  alla  costruzione  ed
all'esercizio  di  nuove  centrali  termoelettriche  e  turbogas,  da
installare  sulla  terra  ferma  o  nelle acque territoriali, nonche'
l'autorizzazione  delle  modifiche  delle  centrali   termoelettriche
esistenti,  da  effettuarsi  da  parte dell'ENEL, sono regolate dalle
seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del  comma
2  dell'articolo  17  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203.
 
          Note all'allegato IV:
          Art. 1:
             Il   comma   2  dell'art.  17  del  D.P.R.  n.  203/1988
          (Attuazione delle  direttive  CEE  numeri  80/799,  82/884,
          84/360  e  85/203  concernenti norme in materia di qualita'
          dell'aria, relativamente a specifici agenti  inquinanti,  e
          di  inquinamento  prodotto  dagli  impianti industriali, ai
          sensi dell'art. 15 della legge 16  aprile  1987,  n.   183)
          cosi' recita: "Le autorizzazioni di competenza del Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  previste
          dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio
          degli impianti di cui al comma 1,  sono  rilasciate  previo
          parere   favorevole  dei  Ministri  dell'ambiente  e  della
          sanita',   sentita    la    regione    interessata.    Dopo
          l'approvazione  del  piano  energetico  nazionale,  per  le
          centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in
          deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure
          definite nell'ambito del piano medesimo".