(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale-Allegato C)
                             ALLEGATO C 
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E SOSTITUTO 
   NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA. 
  1) Fermi gli obblighi a carico delle UU.SS.LL. stabiliti  dall'art.
9, i rapporti economici tra medico  sostituto  e  quello  sostituito,
chiunque tra i due percepisca i compensi dalla U.S.L., sono  regolati
tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre  spese  oltre
che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione.  Non  e'
consentito  al  sostituto  acquisire  scelte  del  medico  sostituito
durante la sostituzione. 
  2) L'onorario professionale, la quota aggiuntiva professionale e il
compenso  di  variazione  degli  indici   del   costo   della   vita,
quest'ultimo nel caso che spetti al medico sostituito e il  sostituto
ne abbia diritto ai sensi dell'art. 41 devono essere  corrisposti  al
medico sostituto. 
  3) Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale
usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a
detto medico sostituto spetta il 15% del concorso nelle spese per  la
produzione del reddito, in quanto quest'ultimo  utilizza  il  proprio
mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. 
  4) L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento
professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. 
  5) Individuata convenzionalmente nel  20%  la  variazione  relativa
alla maggiore o minore morbilita', i  compensi  di  cui  al  comma  2
spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se
relativi a  sostituzioni  effettuate  nei  mesi  di  aprile,  maggio,
ottobre e  novembre;  se  relativi  ai  mesi  di  dicembre,  gennaio,
febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico  del
titolare e ridotti del 20% se relativi ai  mesi  di  giugno,  luglio,
agosto e settembre.