(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
"Genazzano" debbono essere quelle tradizionali della zona e  comunque
atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  percio'  da  considerarsi  idonei,  ai  fini dell'iscrizione
all'albo di cui all'art. 15 della legge 10  febbraio  1992,  n.  164,
unicamente  i  vigneti  ubicati  in  collina  posti ad altimetria non
superiore a 600 m s.l.m.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura  debbono  essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La produzione massima di uva per ettaro in  coltura  specializzata
ammessa  nei  vigneti  destinati  alla  produzione  dei  vini  di cui
all'art. 1 non deve essere superiore a q 140 per il tipo bianco e a q
130 per il tipo rosso.
   La resa per ettaro, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,
dovra'  essere  riportata  al suddetto limite attraverso una accurata
cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il
limite medesimo.
   La regione Lazio, con proprio decreto, sentite  le  organizzazioni
di  categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite
inferiore di uva  per  ettaro,  dandone  immediata  comunicazione  al
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al Comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  ai  vini  a
denominazione   di   origine   controllata   "Genazzano"   i   titoli
alcolometrici volumici naturali minimi di cui appresso:
    "Genazzano" bianco: 10%;
    "Genazzano" rosso: 10,5%.