Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono percio' da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in collina posti ad altimetria non superiore a 600 m s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ammessa nei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q 140 per il tipo bianco e a q 130 per il tipo rosso. La resa per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata al suddetto limite attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo. La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" i titoli alcolometrici volumici naturali minimi di cui appresso: "Genazzano" bianco: 10%; "Genazzano" rosso: 10,5%.