(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  "Cannonau  di  Sardegna"  devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  escludere  i  terreni umidi, in particolare se
interessati dalla falda freatica.
   I sesti di impianto, le forme di  allevamento,  ed  i  sistemi  di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E'  vietata  ogni  pratica   di   forzatura   ed   e'   consentita
l'irrigazione di soccorso.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  dei vini
"Cannonau di Sardegna" non deve essere superiore a q.li  110  di  uva
per ettaro di coltura specializzata.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Fermo  restando  il  limite  sopra indicato, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quello
specializzata, in rapporto  all'effettiva  superficie  coperta  dalla
vite.
   La  regione  sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente  disciplinare  di  produzione,  dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   Le  uve  devono  assicurare ai vini "Cannonau di Sardegna" rosso e
rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%.
   Le uve destinate alla  produzione  della  tipologia  "Cannonau  di
Sardegna"  rosso  "riserva"  debbono  assicurare  al  vino  un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 13%.
   Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini "Cannonau  di
Sardegna" rosso "riserva" e "Cannonau di Sardegna" liquoroso le rela-
tive  uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui
relativi   registri   dovra'   essere   espressamente   indicata   la
destinazione delle uve medesime.