Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Cannonau di Sardegna" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da escludere i terreni umidi, in particolare se interessati dalla falda freatica. I sesti di impianto, le forme di allevamento, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura ed e' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Cannonau di Sardegna" non deve essere superiore a q.li 110 di uva per ettaro di coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quello specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve devono assicurare ai vini "Cannonau di Sardegna" rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5%. Le uve destinate alla produzione della tipologia "Cannonau di Sardegna" rosso "riserva" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13%. Ai fini della vinificazione delle tipologie dei vini "Cannonau di Sardegna" rosso "riserva" e "Cannonau di Sardegna" liquoroso le rela- tive uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri dovra' essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.