ALLEGATO 4 (art. 7, comma 1, lettera b)) GARANZIA DELLA QUALITA' COMPLETA 1. Il fabbricante deve presentare domanda di certificazione del sistema di garanzia della qualita' completa della sua azienda, stabilita nell'ambito della Comunita', secondo le pertinenti norme UNI-CEI, ad un organismo notificato per la valutazione dei sistemi qualita' aziendale di sua scelta. 2. Le modalita' di ottenimento e mantenimento dell'approvazione di cui al comma 1 sono stabilite dall'organismo notificato scelto. 3. Ottenuta la certificazione del sistema qualita' completa dell'azienda, il fabbricante presenta domanda di approvazione di tale sistema all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, allegando: copia del certificato rilasciato dall'organismo notificato di cui al comma1; copia della sezione del manuale qualita' relativa a ciascun tipo di prodotto che intende fabbricare. 4. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia, dopo l'esame della documentazione, l'attestato relativo alla certificazione del sistema di assicurazione della qualita' completa relativa al prodotto. E' in facolta' dell'Ispettorato disporre suc- cessive ispezioni.