ALLEGATO 3C ELENCO ALLEGATI DA INVIARE A SEGUITO RICHIESTA DEL PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO DI CUI AL PUNTO 2.3 DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE. 1) Certificato di iscrizione nel registro ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della provincia in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della domanda di concessione. Detto certificato dovra' riportare i seguenti dati relativi all'impresa richiedente: denominazione, natura giuridica, oggetto sociale, attivita' esercitata, sede legale, unita' locale interessata all'investimento (se diversa dalla sede legale), tutte le altre unita' locali utilizzate, numero di iscrizione nel registro ditte, numero di codice fiscale e (se diverso) numero di partita IVA ed elenco dei rappresentanti dell'impresa (cognome, nome, data di nascita e carica sociale detenuta). 2) Certificato di iscrizione all'INPS, rilasciato in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di concessione. Detto certificato dovra' riportare il "ramo" di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dall'impresa richiedente nel trimestre antecedente alla domanda di concessione. Dovra' essere prodotto un certificato dell'INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui al precedente punto 1), l'impresa risulti disporre di unita' locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potra' essere prodotto un unico certificato purche' in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento. Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: che l'impresa non ha dipendenti; che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono stati regolarmente effettuati. 3) Copie autenticate e assoggettate ad imposta di bollo dei bilanci depositati in Tribunale relativi agli ultimi tre esercizi precedenti a quello nel quale viene presentata la domanda, ovvero copie autenticate delle situazioni patrimoniali e dei conti economici tratte dal libro inventari e/o dal libro verbali assemblee relative ai tre esercizi medesimi. Le imprese di nuova costituzione che, alla data dell'invio della documentazione, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, dovranno produrre copia dell'atto costitutivo, nonche' copia autenticata della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di concessione. Le imprese che, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, siano esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e dalla redazione del bilancio, potranno produrre un apposito "prospetto delle attivita' e delle passivita'", redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974. 4) Copia autenticata ed assoggettata ad imposta di bollo dell'atto costitutivo dell'impresa richiedente (solo per le imprese di nuova costituzione). 5) Certificazione "antimafia". La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla Prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa e' necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1992. Tale certificazione dovra' riguardare: per le ditte individuali, il titolare; per le societa' in accomandita semplice, il, o i, soci accomandari nonche' le societa' medesime; per le societa' in nome collettivo, tutti i soci, nonche' le societa' medesime; per le societa' di capitali e per le cooperative, le societa' medesime, il legale rappresentante, nonche' tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione. Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre novanta giorni alla data della dichiarazione o domanda. Qualora l'importo del contributo richiesto e/o concesso non sia superiore a L. 50.000.000, in luogo della predetta certificazione puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: "non e' stato sottoposto a misura di prevenzione e non e' a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori". La suddetta certificazione puo' temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla Prefettura anche nel caso di contributi di importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da copia autenticata della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla prefettura medesima in data anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva. La suddetta certificazione prefettizia dovra' comunque essere inviata appena rilasciata. 6) Elenco dettagliato degli investimenti per voci omogenee con indicazione dei costruttori o fornitori e relativi costi, con riferimento alla distinta sintetica riportata nella domanda di concessione.