(all. 4 - art. 1)
                                                          ALLEGATO 3C
 
ELENCO ALLEGATI DA INVIARE A SEGUITO RICHIESTA DEL PARERE FAVOREVOLE
   DEL COMITATO DI CUI AL PUNTO 2.3 DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE.
 
   1) Certificato di iscrizione nel registro ditte  della  camera  di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, della provincia in
cui e' ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato  in  data  non
anteriore a 30 giorni dalla data della domanda di concessione.
   Detto  certificato  dovra'  riportare  i  seguenti  dati  relativi
all'impresa richiedente:  denominazione,  natura  giuridica,  oggetto
sociale, attivita' esercitata, sede legale, unita' locale interessata
all'investimento  (se  diversa  dalla  sede  legale),  tutte le altre
unita' locali utilizzate, numero di iscrizione  nel  registro  ditte,
numero  di  codice  fiscale  e  (se diverso) numero di partita IVA ed
elenco  dei  rappresentanti  dell'impresa  (cognome,  nome,  data  di
nascita e carica sociale detenuta).
   2)  Certificato  di  iscrizione  all'INPS,  rilasciato in data non
antecedente  di  oltre  90  giorni  alla  data   della   domanda   di
concessione.
   Detto  certificato  dovra' riportare il "ramo" di iscrizione ed il
numero complessivo di dipendenti in costanza di  rapporto  di  lavoro
occupati  dall'impresa  richiedente  nel  trimestre  antecedente alla
domanda  di  concessione.  Dovra'  essere  prodotto  un   certificato
dell'INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato
di  cui  al precedente punto 1), l'impresa risulti disporre di unita'
locali. Qualora vi sia accentramento  contributivo  presso  una  sola
sede  provinciale  INPS,  potra' essere prodotto un unico certificato
purche' in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.
   Le imprese che non siano iscritte all'INPS,  in  quanto  prive  di
dipendenti,  dovranno  produrre una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio  1968,  n.  15,  da  cui
risulti:
    che l'impresa non ha dipendenti;
    che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono
stati regolarmente effettuati.
   3)  Copie  autenticate  e  assoggettate  ad  imposta  di bollo dei
bilanci depositati in Tribunale relativi  agli  ultimi  tre  esercizi
precedenti  a  quello  nel  quale viene presentata la domanda, ovvero
copie autenticate delle situazioni patrimoniali e dei conti economici
tratte dal libro inventari e/o dal libro verbali  assemblee  relative
ai tre esercizi medesimi.
   Le  imprese  di nuova costituzione che, alla data dell'invio della
documentazione,  non  abbiano  ancora  chiuso  il  primo   esercizio,
dovranno   produrre   copia   dell'atto  costitutivo,  nonche'  copia
autenticata della situazione patrimoniale tratta dal libro  inventari
in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di
concessione.
   Le  imprese  che, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  siano  esonerate  dalla
tenuta  della  contabilita' ordinaria e dalla redazione del bilancio,
potranno produrre un apposito  "prospetto  delle  attivita'  e  delle
passivita'",  redatto  con i criteri di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 689/1974.
   4) Copia autenticata ed assoggettata ad imposta di bollo dell'atto
costitutivo dell'impresa richiedente (solo per le  imprese  di  nuova
costituzione).
   5) Certificazione "antimafia".
   La  suddetta  certificazione  va  richiesta, in carta libera, alla
Prefettura competente per il luogo ove l'impresa  interessata  ha  la
propria  sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato
di famiglia dei richiedenti e specificando che essa e' necessaria per
l'ottenimento delle agevolazioni di cui al  decreto  ministeriale  27
giugno 1992. Tale certificazione dovra' riguardare:
    per le ditte individuali, il titolare;
    per   le   societa'  in  accomandita  semplice,  il,  o  i,  soci
accomandari nonche' le societa' medesime;
    per le societa' in nome collettivo,  tutti  i  soci,  nonche'  le
societa' medesime;
    per  le  societa'  di  capitali e per le cooperative, le societa'
medesime,  il  legale  rappresentante,  nonche'   tutti   gli   altri
componenti l'organo di amministrazione.
   Si   sottolinea   che   la  suddetta  certificazione  deve  essere
rilasciata in data non anteriore di oltre novanta  giorni  alla  data
della dichiarazione o domanda.
   Qualora  l'importo  del  contributo richiesto e/o concesso non sia
superiore a L. 50.000.000, in  luogo  della  predetta  certificazione
puo'  essere  prodotta  una  dichiarazione  sostitutiva,  autenticata
secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio  1968,  n.
15.  Tale  dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: "non
e' stato sottoposto a misura di prevenzione e  non  e'  a  conoscenza
dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti
in  corso  per  l'applicazione  della misura di prevenzione, o di una
delle cause ostative  all'iscrizione  negli  albi  di  appaltatori  o
fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori".
   La  suddetta  certificazione  puo'  temporaneamente  sostituire la
certificazione  rilasciata  dalla  Prefettura  anche  nel   caso   di
contributi  di  importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da
copia  autenticata  della  ricevuta   attestante   la   presentazione
dell'istanza  di  certificazione  alla  prefettura  medesima  in data
anteriore a trenta giorni  rispetto  alla  data  della  dichiarazione
sostitutiva.  La  suddetta certificazione prefettizia dovra' comunque
essere inviata appena rilasciata.
   6) Elenco dettagliato degli investimenti  per  voci  omogenee  con
indicazione  dei  costruttori  o  fornitori  e  relativi  costi,  con
riferimento  alla  distinta  sintetica  riportata  nella  domanda  di
concessione.