(Annesso II parte II-art.1)
     PARTE 2 
     Conciliazione 
     Articolo 1 
     Una  Commissione  di  conciliazione   sara'   istituita   dietro
richiesta di una delle Parti alla  controversia.  La  Commissione,  a
meno che le Parti non  decidano  diversamente,  sara'  costituita  da
cinque membri, due nominati  da  ciascuna  parte  interessata  ed  un
Presidente selezionato di comune accordo da tali membri.