(Annesso II parte II-art.2)
     Articolo 2 
     Nelle controversie tra piu' di due Parti,  le  Parti  aventi  lo
stesso interesse nomineranno  i  loro  membri  della  Commissione  di
comune accordo. Se due o piu' Parti hanno  interessi  diversi,  o  se
sono in disaccordo sul fatto di avere o meno  gli  stessi  interessi,
essi nomineranno i loro membri separatamente.