(Annesso II parte II-art.5)
     Articolo 5 
     La Commissione di conciliazione adottera' le sue  decisioni  con
un voto di maggioranza dei suoi membri. 
Essa determinera'  la  sua  procedura,  a  meno  che  le  Parti  alla
controversia  non  decidano  diversamente  di  comune  accordo.  Essa
formulera' una proposta per la risoluzione della controversia, che le
Parti esamineranno in buona fede.