(Accordo - art. 24)
                             ARTICOLO 24 
All'entrata in vigore del presente Accordo, i  prodotti  della  pesca
originari  della  Repubblica  slovacca  elencati   nell'allegato   XV
beneficiano della riduzione dei dazi doganali prevista  nel  suddetto
allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis,  le
disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.