(Accordo - art. 97)
                             TITOLO VII 
                       COOPERAZIONE CULTURALE 
                             ARTICOLO 97 
1. Le Parti si adoperano per promuovere  la  cooperazione  culturale.
All'occorrenza, potranno essere estesi alla Repubblica  slovacca  gli
attuali programmi di cooperazione culturale comunitari  o  quelli  di
uno o piu' Stati membri e si  svilupperanno  ulteriori  attivita'  di
reciproco interesse. 
Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: 
- le traduzioni letterarie; 
- la conservazione  e  il  restauro  di  monumenti  e  localita'  del
patrimonio architettonico e culturale; 
- la formazione degli addetti agli affari culturali; 
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere  europeo.
2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in
Europa. Piu' in particolare, il settore audiovisivo della  Repubblica
slovacca puo' partecipare alle iniziative avviate dalla Comunita' nel
quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformita' delle pro-
cedure previste dagli enti responsabili della  gestione  di  ciascuna
attivita' e  conformemente  alle  disposizioni  della  decisione  del
Consiglio delle  Comunita'  europee  del  21  dicembre  1990  che  ha
istituito il programma. 
Le Parti coordinano  e,  all'occorrenza,  armonizzano  le  rispettive
politiche    concernenti    la    disciplina    delle    trasmissioni
transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della  tecnologia
audiovisiva europea.