Articolo 3
Limitazioni generali per l'impiego di mine, trappole ed altri
dispositivi
1. Il presente articolo si applica
a) alle mine;
b) alle trappole;
c) agli altri dispositivi.
2. E' vietato in qualunque circostanza dirigere le armi che sono
oggetto del presente articolo contro la popolazione civile in
generale o contro civili individualmente, a titolo sia offensivo,
difensivo o di rappresaglia.
3. E' vietato l'uso indiscriminato delle armi che sono oggetto del
presente articolo. Per uso indiscriminato s'intende
un'installazione di queste armi:
a) diversamente che su un obiettivo militare, o tale che queste armi
non siano dirette contro tale obiettivo; oppure
b) che implichi un metodo o mezzo di trasporto verso il bersaglio
tale da escludere che siano dirette contro uno specifico
obiettivo militare; oppure
c) da cui ci si puo' attendere che causino incidentalmente perdite di
vite umane nella popolazione civile, ferite a persone civili,
danni a beni a carattere civile o una combinazione di queste
perdite e danni, che sarebbero eccessive rispetto al vantaggio
militare concreto previsto.
4. Tutte le precauzioni possibili saranno adottate per proteggere i
civili dagli effetti delle armi cui si applica il presente articolo.
Per precauzioni possibili, si intendono le precauzioni fattibili o
che e' possibile in pratica adottare, tenendo conto di tutte le
condizioni contingenti del momento ed in particolare di
considerazioni di natura umanitaria e di ordine militare.