(Protocollo II - art. 4)
                             Articolo 4 
Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza,
            trappole ed altri dispositivi in zone abitate 
1. Il presente articolo si applica: 
a) alle mine diverse dalle mine installate a distanza; 
b) alle trappole; e 
c) ad altri dispositivi. 
2. E' vietato utilizzare le armi cui si applica il presente  articolo
    in  ogni  citta',  villaggio  o  zona  dove   esista   un'analoga
    concentrazione di persone civili e dove i combattimenti tra forze
    terrestri non sono iniziati o non sembrano imminenti, a meno che:
    a) esse siano poste su un obiettivo militare  o  nelle  immediate
    vicinanze di un obiettivo  militare  appartenente  ad  una  Parte
    avversa o sotto il suo controllo; oppure 
b) vengano  adottati  provvedimenti  per  proteggere  la  popolazione
    civile dai loro effetti, ad esempio affiggendo avvisi, appostando
    sentinelle, divulgando avvisi o installando recinzioni.