Articolo 4
Limitazione all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza,
trappole ed altri dispositivi in zone abitate
1. Il presente articolo si applica:
a) alle mine diverse dalle mine installate a distanza;
b) alle trappole; e
c) ad altri dispositivi.
2. E' vietato utilizzare le armi cui si applica il presente articolo
in ogni citta', villaggio o zona dove esista un'analoga
concentrazione di persone civili e dove i combattimenti tra forze
terrestri non sono iniziati o non sembrano imminenti, a meno che:
a) esse siano poste su un obiettivo militare o nelle immediate
vicinanze di un obiettivo militare appartenente ad una Parte
avversa o sotto il suo controllo; oppure
b) vengano adottati provvedimenti per proteggere la popolazione
civile dai loro effetti, ad esempio affiggendo avvisi, appostando
sentinelle, divulgando avvisi o installando recinzioni.