Articolo 5
Limiti all'uso di mine installate a distanza
1. E' vietato l'uso di mine installate a distanza salvo che queste
mine sono installate unicamente in una zona che rappresenta un
obiettivo militare o che contiene obiettivi militari ed a meno
che:
a) la loro ubicazione sia registrata con esattezza in conformita' con
il capoverso a) del paragrafo 1 dell'articolo 7; oppure
b) si utilizzi per ciascuna di esse un meccanismo efficace di
neutralizzazione, vale a dire un meccanismo di autoscatto,
concepito per disattivarle o per provocarne l'autodistruzione
qualora si possa ritenere che non serviranno piu' ai fini
militari per i quali sono state installate, o un meccanismo
teleguidato progettato per disattivarle o distruggerle quando la
mina non serve piu' ai fini militari per i quali e' stata
installata.
2. E' necessario dare un preavviso effettivo riguardo al lancio o
allo sganciamento di mine installate a distanza che potrebbero
avere effetti per la popolazione civile, a meno che le
circostanze non lo consentano.