(Protocollo II - art. 5)
                             Articolo 5 
            Limiti all'uso di mine installate a distanza 
1. E' vietato l'uso di mine installate a distanza  salvo  che  queste
    mine sono installate unicamente in una zona  che  rappresenta  un
    obiettivo militare o che contiene obiettivi militari  ed  a  meno
    che: 
a) la loro ubicazione sia registrata con esattezza in conformita' con
    il capoverso a) del paragrafo 1 dell'articolo 7; oppure 
b) si utilizzi  per  ciascuna  di  esse  un  meccanismo  efficace  di
    neutralizzazione,  vale  a  dire  un  meccanismo  di  autoscatto,
    concepito per disattivarle  o  per  provocarne  l'autodistruzione
    qualora si  possa  ritenere  che  non  serviranno  piu'  ai  fini
    militari per i quali  sono  state  installate,  o  un  meccanismo
    teleguidato progettato per disattivarle o distruggerle quando  la
    mina non serve piu'  ai  fini  militari  per  i  quali  e'  stata
    installata. 
2. E' necessario dare un preavviso effettivo  riguardo  al  lancio  o
    allo sganciamento di mine installate a  distanza  che  potrebbero
    avere  effetti  per  la  popolazione  civile,  a  meno   che   le
    circostanze non lo consentano.