Articolo 6
Divieto d'impiego di alcune trappole
1. Fatte salve le regole del diritto internazionale applicabili ai
conflitti armati relative al tradimento ed alla perfidia, e'
vietato in ogni circostanza utilizzare:
a) trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi,
espressamente progettati e costruiti per contenere una carica
esplosiva e che producono una detonazione quando sono spostati o
quando sono avvicinati da una persona; oppure
b) trappole che sono agganciate o associate in qualunque modo:
i) ad emblemi, segni o segnali di protezione internazionalmente
riconosciuti;
ii) a malati, feriti o morti;
iii) a luoghi d'inumazione o d'incineramento o a tombe
iv) a impianti, materiale, forniture o trasporti sanitari;
v) a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti
specialmente destinati all'alimentazione, alla sanita',
all'igiene, al vestiario o all'educazione dei bambini;
vi) ad alimenti o a bevande;
vii) ad utensili da cucina o ad apparecchi elettro-domestici, salvo
in istituti militari, in siti militari ed in depositi
d'approvvigionamento militari;
viii) ad oggetti di natura indiscutibilmente religiosi;
ix) a monumenti storici opere d'arte o luoghi di culto che
costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli
x) ad animali o a carcasse di animali
2. E' vietato in ogni circostanza impiegare trappole progettate per
causare ferite inutili o sofferenze superflue.