(Protocollo II - art. 6)
                             Articolo 6 
                Divieto d'impiego di alcune trappole 
1. Fatte salve le regole del diritto  internazionale  applicabili  ai
    conflitti armati relative al  tradimento  ed  alla  perfidia,  e'
    vietato in ogni circostanza utilizzare: 
a) trappole aventi  l'apparenza  di  oggetti  portatili  inoffensivi,
    espressamente progettati e costruiti  per  contenere  una  carica
    esplosiva e che producono una detonazione quando sono spostati  o
    quando sono avvicinati da una persona; oppure 
b) trappole che sono agganciate o associate in qualunque modo: 
i) ad emblemi,  segni  o  segnali  di  protezione  internazionalmente
     riconosciuti; 
ii) a malati, feriti o morti; 
iii) a luoghi d'inumazione o d'incineramento o a tombe 
iv) a impianti, materiale, forniture o trasporti sanitari; 
v) a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti
     specialmente   destinati   all'alimentazione,   alla    sanita',
     all'igiene, al vestiario o all'educazione dei bambini; 
vi) ad alimenti o a bevande; 
vii) ad utensili da cucina o ad apparecchi  elettro-domestici,  salvo
     in  istituti  militari,  in  siti  militari   ed   in   depositi
     d'approvvigionamento militari; 
viii) ad oggetti di natura indiscutibilmente religiosi; 
ix) a monumenti  storici  opere  d'arte  o  luoghi   di   culto   che
     costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli 
x) ad animali o a carcasse di animali 
2. E' vietato in ogni circostanza impiegare trappole  progettate  per
    causare ferite inutili o sofferenze superflue.