Articolo 7
Registrazione e pubblicazione dell'ubicazione dei campi di mine, di
mine e di trappole
1. Le parti ad un conflitto registreranno l'ubicazione:
a) di tutti i campi di mine pianificati che esse hanno installato;
b) di tutte le zone in cui sono state utilizzate trappole su grande
scala ed in maniera pianificata.
2. Le parti faranno ogni sforzo per far registrare l'ubicazione di
tutti gli altri campi di mine, delle mine e delle trappole che
hanno posato o installato.
3. Tutte queste registrazioni saranno conservate dalle parti, che
dovranno:
a) immediatamente dopo la cessazione delle ostilita' attive:
i) adottare tutte le misure necessarie ed appropriate compresa
l'utilizzazione di queste registrazioni per proteggere i civili
dagli effetti dei campi di mine, mine e trappole; nonche'
ii) qualora non vi siano forze di nessuna parte sul territorio della
parte avversa, scambiare tra di loro e fornire al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite tutte le
informazioni in loro possesso relative all'ubicazione dei campi
di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul
territorio della parte avversa; nonche'
iii) non appena le forze delle parti si saranno totalmente ritirate
dal territorio della parte avversa, fornire a tale parte avversa
ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
tutte le informazioni in loro possesso relative all'ubicazione
dei campi di mine, delle mine e delle trappole che si trovano sul
territorio della parte avversa;
b) quando una forza o missione delle Nazioni Unite esercita le sue
funzioni in una zona o in zone qualsiasi, fornire all'autorita'
di cui all'articolo 8 le informazioni fornite da questo articolo;
c) in tutta la misura del possibile, mediante accordo reciproco,
assicurare la pubblicazione di informazioni relative
all'ubicazione dei campi di mine, delle mine e delle trappole, in
particolare negli accordi relativi alla cessazione delle
ostilita'.