Articolo 8
Protezione delle forze e delle missioni delle Nazioni Unite dagli
effetti dei campi di mine, di mine e di trappole
1. Quando una forza o una missione delle Nazioni Unite svolge
funzioni di mantenimento della pace, di osservazione o funzioni
analoghe in una zona, ciascuna delle parti al conflitto, se e'
pregata in tal senso dal capo della forza o della missione delle
Nazioni Unite nella zona in questione, deve, nella misura in cui
puo' farlo:
a) togliere o rendere innocue tutte le trappole o mine nella zona in
questione;
b) adottare i provvedimenti che possono essere necessari per
proteggere la forza o la missione dagli effetti dei campi di
mine, di mine e trappole mentre essa esegue i suoi compiti; e c)
mettere a disposizione del capo della forza o della missione
delle Nazioni Unite nella zona in questione tutte le informazioni
in suo possesso relative all'ubicazione dei campi di mine, delle
mine e delle trappole che si trovano in questa zona.
2. Quando una missione d'inchiesta delle Nazioni Unite esercita le
sue funzioni in una zona, la parte al conflitto interessata deve
fornirgli una protezione salvo se, a causa dell'importanza di
questa missione, essa non e' in grado di farlo in maniera
soddisfacente. In tal caso essa deve mettere a disposizione del
capo della missione le informazioni in suo possesso relative
all'ubicazione dei campi di mine, di mine e di trappole che si
trovano in questa zona.