Articolo 9
Cooperazione internazionale per l'eliminazione dei campi di mine, di
mine e di trappole
Dopo la cessazione delle ostilita' attive, le parti si sforzeranno di
concludere un accordo, sia tra di loro sia, se del caso, con
altri Stati ed organizzazioni internazionali, per quanto riguarda
la comunicazione delle informazioni e la concessione di
un'assistenza tecnica e materiale - nonche', se le circostanze lo
consentono, l'organizzazione di operazioni congiunte - al fine di
togliere o di neutralizzare in altra maniera i campi di mine, le
mine e le trappole installate durante il conflitto.