(all. 4 - art. 1)
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
    "Colline Frentane" e del relativo disciplinare di produzione
 
                               Art. 1.
 
   La  indicazione geografica tipica "Colline Frentane", accompagnata
o meno dalle specificazioni previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 
                               Art. 2.
 
   La indicazione geografica tipica "Colline Frentane"  e'  riservata
ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
    rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello.
   I   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colline  Frentane"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu' vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Colline  Frentane",  con  la
specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni:  Aglianico, Cabernet
Sauvignon,   Chardonnay,   Cococciola,   Pecorino,   Pinot    bianco,
Sangiovese,  Falanghina,  Greco, Montonico b., Moscato b., Sauvignon,
e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente
proveninenti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per  almento
l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Chieti fino ad un massimo del 15%.
 
                               Art. 3.
 
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  designati  con  la  indicazione  geografica   tipica   "Colline
Frentane"  comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
Archi,  Atessa,  Altino,  Bomba,  Archi,  Casoli,  Castel   Frentano,
Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San
Giovanni,  Sant'Eusanio  del  Sangro,  Santa  Maria  Imbaro, San Vito
Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti.
 
                               Art. 4.
 
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione  geografica  tipica  "Colline  Frentane"  bianco,
rosso  e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica
tipica "Colline  Frentane",  con  la  specificazione  del  vitigno  a
tonnellate 18.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Colline Frentane", devono assicurare  ai  vini  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9,5% per i bianchi;
    10% per i rossi;
    10% per i rosati.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0.5% vol.
 
                               Art. 5.
 
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e  al  50%
per la tipologia passito.
 
                               Art. 6.
 
   I   vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Colline  Frentane"
all'atto dell'immissione al consumo devono avere  i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Colline Frentane" bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%;
    "Colline Frentane" rosso: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Colline Frentane" rosato: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%;
    "Colline Frentane" novello: 11%;
    "Colline Frentane" passito: secondo la vigente normativa.
 
                               Art. 7.
 
   Alla  indicazione  geografica tipica "Colline Frentane" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica tipica "Colline Frentane" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.