Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Colline Frentane" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colline Frentane", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Colline Frentane" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante, e passito; rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello; rosati, anche nelle tipologie frizzante e novello. I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti. La indicazione geografica tipica "Colline Frentane", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Cococciola, Pecorino, Pinot bianco, Sangiovese, Falanghina, Greco, Montonico b., Moscato b., Sauvignon, e' riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente proveninenti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almento l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Chieti fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Colline Frentane" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Archi, Atessa, Altino, Bomba, Archi, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio, in provincia di Chieti. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" bianco, rosso e rosato a tonnellate 20, per i vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane", con la specificazione del vitigno a tonnellate 18. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane", devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,5% per i bianchi; 10% per i rossi; 10% per i rosati. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0.5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per la tipologia passito. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Colline Frentane" bianco: 10%, con riferimento al vitigno 10,5%; "Colline Frentane" rosso: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%; "Colline Frentane" rosato: 10,5%, con riferimento al vitigno 11%; "Colline Frentane" novello: 11%; "Colline Frentane" passito: secondo la vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Colline Frentane" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colline Frentane" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.