ALLEGATO IV (previsto dall'art. 18, comma 1) CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA I programmi di intervento devono prevedere almeno: 1) la creazione di un'unita' di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate; 2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale; 3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilita'; 4) la possibilita', per qualsiasi centro locale di emergenza, di contattare rapidamente le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall insorgenza di un focolaio; 5) la disponibilita' di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza; 6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio, ivi compresi i mezzi di distruzione delle carcasse; 7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative; 8) per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post-mortem, la capacita' necessaria per gli esami sierologici, istologici, e di altro tipo, l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida per cui occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni; 9) previsioni relative al quantitativo di vaccini contro la singola malattia ritenuto necessario in caso di ricorso alla vaccinazione di emergenza; 10) le disposizioni per realizzare ciascun programma.