(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
                                     (previsto dall'art. 18, comma 1) 
 
             CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA 
 
   I programmi di intervento devono prevedere almeno: 
    1) la creazione  di  un'unita'  di  crisi  a  livello  nazionale,
incaricata  del  coordinamento  di  tutte  le  misure  di   emergenza
adottate; 
    2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati  di  strutture
adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a  livello
locale; 
    3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure
di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilita'; 
    4) la possibilita', per qualsiasi centro locale di emergenza,  di
contattare rapidamente le persone  o  organizzazioni  direttamente  o
indirettamente interessate dall insorgenza di un focolaio; 
    5) la disponibilita' di attrezzature e materiale necessari per la
corretta esecuzione delle misure di emergenza; 
    6) istruzioni dettagliate sulle azioni  da  adottare  qualora  si
sospettino e confermino casi di infezione o contagio, ivi compresi  i
mezzi di distruzione delle carcasse; 
    7) programmi di formazione  per  l'aggiornamento  e  lo  sviluppo
delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle
procedure amministrative; 
    8) per i laboratori  di  diagnosi,  un  servizio  per  gli  esami
post-mortem, la  capacita'  necessaria  per  gli  esami  sierologici,
istologici, e  di  altro  tipo,  l'aggiornamento  delle  tecniche  di
diagnosi  rapida  per  cui  occorre  adottare  disposizioni  per   il
trasporto rapido di campioni; 
    9) previsioni relative  al  quantitativo  di  vaccini  contro  la
singola  malattia  ritenuto  necessario  in  caso  di  ricorso   alla
vaccinazione di emergenza; 
    10) le disposizioni per realizzare ciascun programma.