(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
                                                         (Articolo 9) 
 
  Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri 
  1. I luoghi  di  lavoro  al  servizio  dei  cantieri  edili  devono
rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo  n.
626/1994. 
 
  Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri 
  1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attivita' di  costruzione
devono  soddisfare  alle  disposizioni  previste  dalla  legislazione
vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II. 
 
                              Sezione I 
 
  Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali 
  1. Porte di emergenza. 
   1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno. 
   1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in  modo  tale
da non poter  essere  aperte  facilmente  e  immediatamente  da  ogni
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 
   1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola  sono  vietate  come
porte di emergenza. 
  2. Areazione. 
   2.1. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento  d'aria
o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale  che
i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste. 
   2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono  comportare
immediatamente un rischio  per  la  salute  dei  lavoratori  a  causa
dell'inquinamento  dell'aria  respirata   devono   essere   eliminati
rapidamente. 
  3. Illuminazione naturale e artificiale. 
   3.1.  I  luoghi  di  lavoro  devono  disporre,  nella  misura  del
possibile,  di  sufficiente  luce  naturale  ed  essere   dotati   di
dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale  per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
  4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 
   4.1. I pavimenti dei locali non  devono  presentare  protuberanze,
cavita' o piani  inclinati  pericolosi;  essi  devono  essere  fissi,
stabili e antisdrucciolevoli. 
   4.2. Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti  nei
locali devono essere tali da poter essere  pulite  e  intonacate  per
ottenere condizioni appropriate di igiene. 
   4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le  pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei  posti  di  lavoro  e
delle vie di circolazione  devono  essere  chiaramente  segnalate  ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da
detti posti di lavoro e vie di  circolazione,  in  modo  tale  che  i
lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse,  ne'
essere feriti qualora vadano in frantumi. 
  5. Finestre e lucernari dei locali. 
   5.1. Le finestre, i lucernari  e  i  dispositivi  di  ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in  maniera  sicura.  Quando  sono  aperti  essi  non  devono  essere
posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. 
   5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che
ne  consentano  la  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori   che
effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti. 
  6. Porte e portoni. 
   6.1.  La  posizione,  il  numero,  i  materiali  impiegati  e   le
dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura  e
dall'uso dei locali. 
   6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle  porte
trasparenti. 
   6.3. Le porte ed i portoni a vento  devono  essere  trasparenti  o
essere dotati di pannelli trasparenti. 
   6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle  porte  e
dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e  quando  c'e'
da temere che i lavoratori possano essere feriti se una  porta  o  un
portone va in  frantumi,  queste  superfici  devono  essere  protette
contro lo sfondamento. 
  7. Vie di circolazione. 
   7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali  lo  richiedano  per
assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato  delle  vie  di
circolazione deve essere messo in evidenza. 
  8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili. 
   8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono  funzionare  in  modo
sicuro. 
   8.2. Essi  devono  essere  dotati  dei  necessari  dispositivi  di
sicurezza. 
   8.3. Essi devono  essere  dotati  di  dispositivi  di  arresto  di
emergenza facilmente identificabili e accessibili. Sezione II Posti 
di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali 
 
  1. Caduta di oggetti. 
   1.1. I materiali  e  le  attrezzature  devono  essere  disposti  o
accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento. 
  2. Lavori di demolizione. 
   2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura  puo'
presentare  un  pericolo,  i  lavori  devono  essere   progettati   e
intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 
  3. Paratoie e cassoni. 
   3.1. Paratoie e cassoni  devono  essere:  a)  ben  costruiti,  con
materiali appropriati e solidi dotati di resistenza  sufficiente;  b)
provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori  di
ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 
   3.2. La costruzione,  la  sistemazione,  la  trasformazione  o  lo
smantellamento  di  una  paratoia  o  di  un  cassone  devono  essere
effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 
   3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono  essere  ispezionati  ad
intervalli regolari da una persona competente. 
 
          Nota all'allegato IV:
            - Il titolo II del D.Lgs. n. 626/1994 cosi' recita:
                                  "Titolo II
                               Luoghi di lavoro
            Art. 30 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  dell'applicazione
          delle  disposizioni  di cui al presente titolo si intendono
          per luoghi di lavoro:
             a) i luoghi  destinati  a  contenere  posti  di  lavoro,
          ubicati   all'interno   dell'azienda   ovvero   dell'unita'
          produttiva,  nonche'  ogni  altro  luogo  nell'area   della
          medesima   azienda   ovvero   unita'   produttiva  comunque
          accessibile per il lavoro.
            2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
             a) ai mezzi di trasporto;
             b) ai cantieri temporanei o mobili;
             c) alle industrie estrattive;
             d) ai pescherecci;
             e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una
          impresa agricola o forestale, ma  situati  fuori  dall'area
          edificata dell'azienda.
            3.  Ferme  restando  le disposizioni di legge vigenti, le
          prescrizioni di sicurezza e  di  salute  per  i  luoghi  di
          lavoro sono specificate nell'allegato II.
            4.  I  luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo
          conto, se del caso, di eventuali  lavoratori  portatori  di
          handicap.
            5.  L'obbligo  di cui al comma 4 vige, in particolare per
          le porte, le vie di circolazione, le  scale,  le  docce,  i
          gabinetti  e  i  posti  di  lavoro  utilizzati  od occupati
          direttamente da lavoratori portatori di handicap.
            6. La disposizione di cui al comma 4 non  si  applica  ai
          luoghi  di lavoro gia' utilizzati prima del 1 gennaio 1993,
          ma debbono essere adottate misure idonee  a  consentire  la
          mobilita'  e  l'utilizzazione  dei  servizi  sanitari  e di
          igiene personale.
            Art. 31 (Requisiti di sicurezza e di salute). - 1.  Ferme
          restando   le   disposizioni  legislative  e  regolamentari
          vigenti,  i  luoghi  di  lavoro  costruiti   o   utilizzati
          anteriormente  all'entrata  in  vigore del presente decreto
          devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e sa-
          lute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1996.
            Art. 32 (Obblighi del datore di lavoro). - 1.  Il  datore
          di lavoro provvede affinche':
             a)  le  vie  di  circolazione  interne  o all'aperto che
          conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite  di
          emergenza   siano   sgombre   allo   scopo  di  consentirne
          l'utilizzazione in ogni evenienza;
             b) i luoghi di lavoro,  gli  impianti  e  i  dispositivi
          vengano   sottoposti  a  regolare  manutenzione  tecnica  e
          vengano eliminati, quanto  piu'  rapidamente  possibile,  i
          difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
          salute dei lavoratori;
             c)  i  luoghi  di  lavoro,  gli impianti e i dispositivi
          vengano sottoposti a  regolare  pulitura,  onde  assicurare
          condizioni igieniche adeguate;
             d)  gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati
          alla prevenzione o all'eliminazione dei  pericoli,  vengano
          sottoposti  a  regolare  manutenzione e al controllo e loro
          funzionamento.
            Art. 33. (Adeguamenti di norme). - 1 .............
            2 ................................................
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           13 ................................................
            14. Le disposizioni di cui al presente  articolo  entrano
          in  vigore  tre  mesi  dopo  la  pubblicazione del presente
          decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana".