(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
                    MODULO C: CONFORMITA' AL TIPO 
1. Questo  modulo  descrive  la  parte  della  procedura  in  cui  il
   fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione  Europea  si
   accerta e dichiara che gli apparecchi in questione  sono  conformi
   al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i
   requisiti del presente regolamento. 
   Il fabbricante o il suo mandatario stabilito  nell'Unione  Europea
   appone la  marcatura  CE  su  ciascun  apparecchio  e  redige  una
   dichiarazione di conformita'. 
2. Il fabbricante prende tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
   processo di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti  al
   tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti di
   rendimento del presente regolamento. 
3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione  Europea,
   conserva copia della dichiarazione di conformita' per  dieci  anni
   dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 
   Nel caso in cui ne' il fabbricante ne'  il  suo  mandatario  siano
   stabiliti nel territorio dell'Unione europea, l'obbligo di  tenere
   la  documentazione  a  disposizione  dell'autorita'  di  controllo
   incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul
   mercato comunitario. 
4. Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante,  effettua  gli
   esami del prodotto ad intervalli non prestabiliti. Il campione del
   prodotto finito, prelevato sul  posto  dall'organismo  notificato,
   viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite nelle
   norme di cui all'articolo 5, oppure a prove equivalenti  intese  a
   verificare  la  conformita'  della  produzione  ai  requisiti  del
   presente regolamento. 
           MODULO D: GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE 
1. Questo modulo descrive la procedura con cui  il  fabbricante,  che
   soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara  che  i
   prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato
   di esame CE  del  tipo  e  soddisfano  i  requisiti  del  presente
   regolamento. Il fabbricante o il suo  mandatario  stabilito  nella
   Unione Europea appone la marcatura CE  su  ciascun  apparecchio  e
   redige una  dichiarazione  di  conformita'.  La  marcatura  CE  e'
   seguita dal  numero  d'identificazione  dell'organismo  notificato
   responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema  di  qualita'  approvato
   per  la  produzione,  eseguire  l'ispezione  e  le   prove   degli
   apparecchi finiti secondo quanto specificato al  punto  3  e  deve
   essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 
3. Sistema di qualita' 
   3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua 
        scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualita'
        per gli apparecchi interessati. 
        La domanda deve contenere: 
        - tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti 
          prevista; 
        - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
        - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e 
          copia dell'attestato di esame CE del tipo. 
   3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' degli 
        apparecchi al tipo oggetto dell'attestato  di  esame  CE  del
        tipo e ai requisiti previsti dal presente  regolamento  nella
        parte ad essi applicabili. 
        Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni  adottati  dal
        fabbricante devono essere documentati in modo  sistematico  e
        ordinato  sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni
        scritte.  Questa  documentazione  relativa  al   sistema   di
        qualita' deve  consentire  una  interpretazione  uniforme  di
        programmi,  schemi,  manuali  e   rapporti   riguardanti   la
        qualita'. 
        Detta  documentazione   deve   includere,   in   particolare,
        un'adeguata descrizione: 
        - degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, 
             delle responsabilita' di gestione in materia di qualita' 
          dei prodotti; 
        - dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici 
          e delle tecniche di controllo e garanzia della qualita'; 
        - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, 
                durante e dopo la fabbricazione con indicazione della 
          frequenza con cui si intende effettuarli; 
        - della documentazione in materia di qualita', quali i 
             rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le 
          qualifiche del personale; 
        - dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della 
             qualita' richiesta e dell'efficacia di funzionamento del 
          sistema di qualita'. 
   3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per 
        determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso
        presume la  conformita'  a  tali  requisiti  dei  sistemi  di
        qualita' che soddisfano la corrispondente norma  armonizzata.
        Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere  presente
        almeno un esperto nella tecnologia del  ciclo  di  produzione
        del prodotto  oggetto  della  valutazione.  La  procedura  di
        valutazione deve comprendere una visita presso  gli  impianti
        del fabbricante. 
        La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica
        deve contenere le conclusioni  dell'esame  e  la  motivazione
        circostanziata della decisione. 
   3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti 
        dal sistema di qualita' approvato ed a fare in modo che  esso
        rimanga adeguato ed efficace. 
        Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione
        Europea informano l'organismo notificato, che ha approvato il
        sistema di qualita', sulle modifiche che intendono  apportare
        al sistema. 
        L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide
        se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di
        cui  al  punto  3.2.  o  se  sia   necessaria   una   seconda
        valutazione. 
        L'organismo  notificato  comunica   la   sua   decisione   al
        fabbricante. La comunicazione deve contenere  le  conclusioni
        dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
   4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi 
        tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  sistema   di   qualita'
        approvato. 
   4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere 
        a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, di ispezione, di
        effettuazione delle prove e di  deposito  fornendo  tutte  le
        necessarie informazioni, in particolare: 
        - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
        - altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati 
          sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; 
   4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche 
        ispettive per assicurarsi  che  il  fabbricante  mantenga  ed
        utilizzi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante  un
        rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 
   4.4. Inoltre l'organismo notificato puo' effettuare visite senza 
        preavviso  presso  il   fabbricante.   In   tale   occasione,
        l'organismo notificato puo' svolgere prove per verificare  il
        corretto funzionamento del sistema di qualita, se necessario.
        Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita  e,  se
        sono  state  svolte  prove,   una   relazione   sulle   prove
        effettuate. 
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' per dieci anni
   dall'ultima data di fabbricazione del prodotto: 
   - la documentazione di cui al punto 3.1., secondo trattino; 
   - gli adeguamenti di cui al punto 3.4.; 
   - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai 
     punti 3.4., 4.3. e 4.4. 
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
   le  informazioni  riguardanti  le  approvazioni  dei  sistemi   di
   qualita' rilasciate o ritirate. 
             MODULO E: GARANZIA DI QUALITA' DEL PRODOTTO 
1. Questo modulo descrive la procedura con cui  il  fabbricante,  che
   soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, accerta e dichiara che le
   caldaie  e  gli  apparecchi  sono   conformi   al   tipo   oggetto
   dell'attestato d'esame CE  del  tipo.  Il  fabbricante  o  il  suo
   mandatario stabilito nell'Unione Europea appone la marcatura CE su
   ogni  caldaia  e  apparecchio  e  redige  una   dichiarazione   di
   conformita'.  La  marcatura  CE   e'   seguita   dal   numero   di
   identificazione  dell'organismo  notificato   responsabile   della
   sorveglianza di cui al punto 4. 
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema  di  qualita'  approvato
   per l'ispezione finale e le prove della caldaia e dell'apparecchio
   secondo quanto specificato al punto 3 e deve  essere  assoggettato
   alla sorveglianza di cui al punto 4. 
3. Sistema di qualita' 
   3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua 
        scelta una domanda per la  valutazione  del  suo  sistema  di
        qualita' per le caldaie e gli apparecchi. 
        La domanda deve contenere: 
        - tutte le informazioni utili sulla categoria di caldaie e 
          apparecchi previsti; 
        - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
        - la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e 
          copia dell'attestato di esame CE del tipo. 
   3.2. Nel quadro del sistema di qualita', ogni caldaia o 
        apparecchio viene esaminato e su di esso  vengono  effettuate
        opportune  prove,  fissate  nelle  norme  relative   di   cui
        all'articolo  5,  o  prove  equivalenti  per  verificarne  la
        conformita' ai requisiti del presente  regolamento.  Tutti  i
        criteri,  i  requisiti  e  le   disposizioni   adottati   dal
        fabbricante devono essere documentati in modo  sistematico  e
        ordinato  sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni
        scritte. 
        Questa documentazione relativa al sistema  di  qualita'  deve
        permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, 
        manuali e documenti aventi attinenza con la qualita'. 
        Detta   documentazione   deve   includere   in    particolare
        un'adeguata descrizione: 
        - degli obiettivi di qualita', delle struttura organizzativa, 
                  delle responsabilita' di gestione e di qualita' del 
          prodotto; 
        - degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la 
          fabbricazione; 
        - dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di 
          qualita'. 
        - della documentazione in materia di qualita', quali i 
             rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le 
          qualifiche del personale. 
   3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per 
        determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso
        presume la  conformita'  a  tali  requisiti  dei  sistemi  di
        qualita' che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. 
        Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere  presente
        almeno un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto.  La
        procedura di valutazione deve comprendere una  visita  presso
        gli impianti del fabbricante. 
        La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica
        deve contenere le conclusioni  dell'esame  e  la  motivazione
        circostanziata della decisione. 
   3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti 
        dal sistema di qualita', ed a fare in modo che  esso  rimanga
        adeguato ed efficace. 
        Il fabbricante o  il  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione
        Europea  tengono  informato  l'organismo  notificato  che  ha
        approvato  il  sistema  di  qualita'  di  qualsiasi  prevista
        modifica del sistema. 
        L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide
        se il sistema modificato soddisfi i requisiti di cui al punto
        3.2. o se sia necessaria una seconda valutazione. 
        L'organismo  notificato  comunica   la   sua   decisione   al
        fabbricante. La comunicazione deve contenere  le  conclusioni
        dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 
4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 
   4.1. L'obiettivo della sorveglianza e' di garantire che il 
        fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema
        di qualita' approvato. 
   4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere 
        a fini ispettivi ai locali  di  ispezione,  di  effettuazione
        delle prove  e  di  deposito  fornendo  tutte  le  necessarie
        informazioni, in particolare: 
        - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
        - la documentazione tecnica; 
        - altra documentazione in materia di qualita', quali i 
             rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le 
          qualifiche del personale. 
   4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli 
        per assicurarsi che il fabbricante mantenga  ed  utilizzi  il
        sistema di qualita' e fornisce al fabbricante un rapporto sul
        controllo effettuato. 
   4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite non 
        preannunciate  presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,
        l'organismo notificato puo' svolgere,  se  necessario,  prove
        per verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di
        qualita'; esso fornisce  al  fabbricante  un  rapporto  sulla
        visita e, se sono  state  svolte  prove,  una  relazione  sui
        risultati delle prove. 
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' per dieci anni
   dall'ultima data di fabbricazione della caldaia o apparecchio: 
   - la documentazione di cui al punto 3.1., terzo trattino; 
   - gli adeguamenti di cui al punto 3.4.; 
   - le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai 
     punti 3.4., 4.3. e 4.4. 
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati
   le  informazioni  riguardanti  le  approvazioni  dei  sistemi   di
   qualita' rilasciate o ritirate.