(Allegato IV)
                             ALLEGATO IV 
 
                             VERIFICA CE 
 
1. La verifica CE e' la procedura con la quale il  fabbricante  o  il
     suo mandatario stabilito nella Comunita' garantisce  e  dichiara
     che i prodotti soggetti  alle  disposizioni  del  punto  4  sono
     conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
     rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto. 
2. Il fabbricante  prende   le   misure   necessarie   affinche'   il
     procedimento di  fabbricazione  garantisca  la  conformita'  dei
     prodotti al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e
     ai requisiti  applicabili  del  presente  decreto.  Prima  della
     fabbricazione egli predispone una documentazione che definisce i
     processi  di  fabbricazione,  se  del   caso   i   processi   di
     sterilizzazione, nonche' tutte le disposizioni gia' prestabilite
     e sistematiche che saranno attuate per  garantire  l'omogeneita'
     della produzione ed eventualmente la conformita' dei prodotti al
     tipo  descritto  nell'attestato  di  certificazione  CE   e   ai
     requisiti applicabili  del  presente  decreto.  Egli  appone  il
     marchio CE secondo quanto stabilito all'articolo 7 e  predispone
     una dichiarazione di conformita'. 
     Inoltre, per i prodotti commercializzati allo  stato  sterile  e
     per  i  soli  aspetti  della  fabbricazione  che  riguardano  il
     raggiungimento di tale stato ed  il  relativo  mantenimento,  il
     fabbricante applica le disposizioni dell'allegato V, punti  3  e
     4. 
3. Il fabbricante s'impegna ad istituire e ad aggiornare regolarmente
     una procedura sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita
     nell'uso di dispositivi nella fase  successiva  alla  produzione
     nonche' a prevedere un sistema  appropriato  cui  ricorrere  per
     applicare le  misure  correttive  eventualmente  necessarie,  in
     particolare nel caso degli  incidenti  seguenti.  Detto  impegno
     comprende per il fabbricante l'obbligo di informare il Ministero
     della sanita' non appena egli ne venga a conoscenza,  circa  gli
     incidenti seguenti: 
     i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche 
         e/o delle prestazioni, nonche' carenze dell'etichettatura  o
         delle istruzioni per l'uso di  un  dispositivo  che  possono
         causare o avere causato la morte o  un  grave  peggioramento
         dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore; 
     ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le 
         caratteristiche o le prestazioni di  un  dispositivo  per  i
         motivi elencati al punto i), che  hanno  portato  al  ritiro
         sistematico  dal  mercato  da  parte  del  fabbricante   dei
         dispositivi appartenenti allo stesso tipo. 
4. L'organismo designato svolge gli esami e le prove  necessarie  per
     verificare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente
     decreto, sia mediante controllo e prova di  ogni  prodotto  come
     specificato al punto 5, sia mediante prova dei prodotti su  base
     statistica  come  specificato  al  punto   6,   a   scelta   del
     fabbricante. 
     Le verifiche summenzionate non si applicano agli  aspetti  della
     fabbricazione  che  riguardano  il  raggiungimento  dello  stato
     sterile. 
5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto 
5.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e vengono eseguite
     le prove necessarie, definite nella o  nelle  norme  applicabili
     dell'articolo 6, oppure prove equivalenti,  per  verificarne  la
     conformita', se del caso, al tipo  descritto  nell'attestato  di
     certificazione CE ai requisiti applicabili del presente decreto.
     5.2. L'organismo designato appone o  fa  apporre  il  numero  di
     identificazione  su  ogni  prodotto  approvato   e   redige   un
     certificato scritto di conformita' per le prove svolte. 
6. Verifica statistica 
6.1. Il fabbricante presenta i prodotti  fabbricati  sotto  forma  di
     lotti omogenei. 
6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso. I prodotti che
     formano il campione sono esaminati singolarmente e  sono  svolte
     le prove definite  nella  o  nelle  norme  applicabili  previste
     all'articolo 6, oppure  prove  equivalenti,  per  verificare  la
     conformita'  dei  campioni,  se  del  caso,  al  tipo  descritto
     nell'attestato di certificazione CE e ai  requisiti  applicabili
     al presente decreto in modo da  stabilire  l'accettazione  o  il
     rifiuto del lotto. 
6.3. Il  controllo  statistico  del  prodotto   e'   fatto   mediante
     attribuzioni  che  prevedono  un  piano  di  campionamento   che
     garantisca   una   qualita'   limite   corrispondente   ad   una
     probabilita' di accettazione del 5% con una percentuale  di  non
     conformita' compresa tra 3 e 7%. Il metodo di  campionamento  e'
     definito dalle norme armonizzate previste all'articolo 5, tenuto
     conto  delle  caratteristiche  specifiche  delle  categorie  dei
     prodotti in questione. 
6.4. L'organismo designato apporre il numero  di  identificazione  su
     ogni prodotto  dei  lotti  accertati  e  redige  un  certificato
     scritto di conformita'  relativo  alle  prove  svolte.  Tutti  i
     prodotti del lotto  possono  essere  immessi  in  commercio,  ad
     eccezione dei prodotti  del  campione  per  i  quali  sia  stato
     constatato che non erano conformi. 
     Qualora un lotto sia respinto, l'organismo designato  competente
     prende  le  misure  necessarie  per  evitarne  l'immissione   in
     commercio. In caso di frequente rifiuto dei  lotti,  l'organismo
     designato puo' sospendere la verifica statistica. 
     Sotto la responsabilita' dell'organismo designato il fabbricante
     puo' apporre il numero di identificazione  di  quest'ultimo  nel
     corso del processo di fabbricazione. 
7. Disposizione amministrative 
     Il fabbricante o il suo mandatario tiene  a  disposizione  delle
     autorita' nazionali, per almeno cinque anni dall'ultima data  di
     fabbricazione del prodotto: 
     - la dichiarazione di conformita'; 
     - la documentazione prevista al punto 2; 
     - i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4; 
     - se del caso, l'attestato di certificazione CE di cui 
       all'allegato III. 
8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa 
     Secondo  quanto  stabilito  all'articolo  11,  paragrafo  2,  il
     presente allegato puo' applicarsi ai prodotti appartenenti  alla
     classe IIa, fatte salve le deroghe seguenti: 
8.1. in deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante  garantisce  e  dichiara
     con la dichiarazione di conformita' che i prodotti  appartenenti
     alla  classe  IIa  sono  fabbricati  secondo  la  documentazione
     tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII  e  rispondono  ai
     requisiti applicabili del presente decreto; 
8.2. in  deroga  ai  punti  1,  2,  5  e  6   le   verifiche   svolte
     dall'organismo designato riguardano la conformita' dei  prodotti
     appartenenti  alla  classe  IIa  alla   documentazione   tecnica
     prevista al punto 3 dell'allegato VII.