Allegato D CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE Parte 1 L'Autorita' puo' fissare in anticipo i seguenti elementi riguardanti gli accordi di interconnessione: a) risoluzione delle controversie; b) accesso agli accordi di interconnessione e pubblicazione, anche periodica, degli stessi; c) parita' di accesso e portabilita' dei numeri; d) condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione; e) mantenimento delle esigenze fondamentali; f) attribuzione ed uso dei numeri, compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei; g) mantenimento della qualita' del servizio da punto terminale a punto terminale; h) determinazione, se del caso, della parte scorporata delle condizioni economiche di interconnessione che rappresenti un contributo alla copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale. Parte 2 Gli accordi di interconnessione stipulati fra le parti contengono i seguenti elementi: a) descrizione dei servizi di interconnessione da offrire; b) condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione; c) ubicazione dei punti di interconnessione; d) norme tecniche di interconnessione; e) prove di interoperabilita'; f) misure per la conformita' ai requisiti essenziali; g) diritti di proprieta' intellettuale; h) definizione e limitazione della responsabilita' e dei risarcimenti; i) definizione delle condizioni economiche di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo; l) procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'autorita'; m) durata e rinegoziazione degli accordi; n) procedure in caso di proposte di modifica alle offerte di reti o di servizi di una delle parti; o) raggiungimento della parita' di accesso; p) uso comune delle strutture; q) accesso a servizi accessori, supplementari ed avanzati; r) gestione del traffico e della rete; s) mantenimento e qualita' dei servizi di interconnessione; t) riservatezza sulle parti non pubbliche degli accordi; u) formazione del personale.