(all. 4 - art. 1)
                                                          ALLEGATO IV
      MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO
    4.1 - OBIETTIVO
    L'obiettivo delle misure  per  la  rivelazione  degli  incendi  e
l'allarme  e'  di  assicurare  che  le  persone presenti nel luogo di
lavoro siano avvisate di un principio  di  incendio  prima  che  esso
minacci la loro incolumita'. L'allarme deve dare avvio alla procedura
per  l'evacuazione  del  luogo  di lavoro nonche' l'attivazione delle
procedure d'intervento.
    4.2 - MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO
    Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio,
il sistema per dare l'allarme  puo'  essere  semplice.  Per  esempio,
qualora  tutto  il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme
dato a voce puo' essere adeguato.
    In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad
azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso
per poter raggiungere  una  di  tali  attrezzature  non  deve  essere
superiore  a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo
di lavoro, occorre installare  un  sistema  di  allarme  elettrico  a
comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
    I  pulsanti  per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti
di allarme devono essere chiaramente indicati affinche' i  lavoratori
ed  altre  persone  presenti  possano  rapidamente  individuarli.  Il
percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme  manuale  non
deve superare 30 m.
    Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli
stessi  punti  su  tutti i piani e vicini alle uscite di piano, cosi'
che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.
    4.3 - MISURE PER I  LUOGHI  DI  LAVORO  DI  GRANDI  DIMENSIONI  O
COMPLESSI
    Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema
di allarme deve essere di tipo elettrico.
    Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il
luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme e' necessario.
    In  quelle parti dove il livello di rumore puo' essere elevato, o
in  quelle  situazioni  dove  il  solo  allarme   acustico   non   e'
sufficiente,  devono  essere  installati  in  aggiunta  agli  allarmi
acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai
essere utilizzati come unico mezzo di allarme.
    4.4 - PROCEDURE DI ALLARME
    Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioe', al
suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale.  Tuttavia  in
alcuni  luoghi  piu' complessi risulta piu' appropriato un sistema di
allarme a piu' fasi per consentire l'evacuazione in due fasi  o  piu'
fasi  successive.  Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi
dove c'e' notevole presenza di pubblico.
    A) EVACUAZIONE IN DUE FASI
    Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi,
da' un allarme di  evacuazione  con  un  segnale  continuo  nell'area
interessata  dall'incendio  od  in  prossimita'  di questa, mentre le
altre aree dell'edificio sono interessate da un  segnale  di  allerta
intermittente,  che  non  deve  essere  inteso  come  un  segnale  di
evacuazione totale.
    Qualora  la  situazione  diventi  grave, il segnale intermittente
deve essere cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo  in
tale   circostanza   la  restante  parte  dell'edificio  e'  evacuata
totalmente.
    B) EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE
    Un sistema di allarme basato sull'evacuazione  progressiva,  deve
prevedere  un  segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine
dell'incendio ed in  quello  immediatamente  sovrastante.  Gli  altri
piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite
altoparlante.
    Dopo  che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante
sono stati evacuati, se necessario, il segnale di  evacuazione  sara'
esteso  agli  altri  piani,  normalmente quelli posti al di sopra del
piano  interessato  dall'incendio  ed  i  piani   cantinati,   e   si
provvedera' ad una evacuazione progressiva piano per piano.
    In   edifici  alti  (con  altezza  antincendio  oltre  24  metri)
l'evacuazione progressiva non puo' essere attuata senza prevedere una
adeguata  compartimentazione,  sistemi  di  spegnimento   automatici,
sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
    C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO
    Negli  ambienti  di  lavoro  con notevole presenza di pubblico si
rende spesso necessario prevedere un allarme  iniziale  riservato  ai
lavoratori   addetti  alla  gestione  dell'emergenza  ed  alla  lotta
antincendio, in modo che questi possano  tempestivamente  mettere  in
atto  le  procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento.
In tali circostanze,  idonee  precauzioni  devono  essere  prese  per
l'evacuazione totale.
    Mentre   un   allarme   sonoro  e'  normalmente  sufficiente,  in
particolari situazioni, con  presenza  di  notevole  affollamento  di
pubblico,   puo'   essere   previsto   anche  un  apposito  messaggio
pre-registrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio
tramite  altoparlanti.  Tale  messaggio  deve  annullare  ogni  altro
messaggio sonoro o musicale.
    4.5 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO
    Lo  scopo  della  rivelazione  automatica  di  un  incendio e' di
allertare le persone presenti in tempo utile per  abbandonare  l'area
interessata   dall'incendio   finche'   la   situazione   sia  ancora
relativamente sicura.
    Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema  di  rivelazione
incendio  a comando manuale puo' essere sufficiente, tuttavia ci sono
delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio e' da
ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.
    Nei  luoghi  di  lavoro  costituiti   da   attivita'   ricettive,
l'installazione  di  impianti  di  rivelazione automatica di incendio
deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro  dove  il
sistema  di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente
allegato, si puo' prevedere l'installazione di un sistema  automatico
di rivelazione quale misura compensativa.
    Un impianto automatico di rivelazione puo essere previsto in aree
non  frequentate  ove  un  incendio  potrebbe  svilupparsi  ed essere
scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo.
    Se  un  allarme  viene  attivato,  sia  tramite  un  impianto  di
rivelazione  automatica  che  un  sistema  a  comando  manuale, i due
sistemi devono essere tra loro integrati.
    4.6 - IMIPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE
    Qualora,  a  seguito  della  valutazione  dei rischi, un pericolo
importante non possa essere eliminato o  ridotto  oppure  le  persone
siano  esposte  a  rischi  particolari,  possono  essere  previste le
seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:
    -  installazione  di  un  impianto  di   allarme   elettrico   in
sostituzione di un allarme di tipo manuale;
    -  installazione  di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto
di allarme  elettrico,  per  ridurre  la  distanza  reciproca  tra  i
pulsanti;
    - miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un
sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
    -  installazione  di  un  impianto  automatico  di rivelazione ed
allarme.