Allegato IV CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI BLINDATI DESTINATI AL "TRASPORTO DI VALORI". 1. Definizioni. Ai sensi del presente decreto s'intende per: 1.1. Vano guida: vano destinato esclusivamente al conducente ed ai passeggeri a fianco del medesimo. 1.2. Vano scorta: vano destinato esclusivamente al trasporto del personale operativo di scorta. 1.3. Abitacolo: vano comprensivo del vano guida e vano scorta. 1.4. Vano valori: vano destinato esclusivamente al trasporto di valori. 1.5. Portiere: aperture predisposte per l'accesso dall'esterno all'interno del veicolo e viceversa da parte del personale. 1.6. Apertura - botole: aperture predisposte per l'evacuazione del personale solo in caso di pericolo. 1.7. Buche passadocumenti: aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente dall'interno dell'automezzo, per passaggio documenti od altri valori. 1.8. Feritoie: aperture di dimensioni ridotte, apribili esclusivamente dall'interno, per difesa con armi da parte del personale. 1.9. Spioncino: superficie vetrata, di dimensioni ridotte, per controllo da interno ad esterno autoveicolo e non rientrante nei limiti dei campi di visibilita' prescritti. 2. Tipologia del veicolo. 2.1. L'autoveicolo per trasporto di valori deve presentare una separazione netta tra l'abitacolo ed il vano valori. 2.2. Possono essere previsti divisori di separazione all'interno del vano guida/vano scorta per ulteriore protezione interna del personale. 2.3. L'accesso del personale al vano valori non deve avvenire direttamente dall'esterno del veicolo. 2.4. L'accesso al vano valori deve avvenire dall'interno dell'automezzo attraverso una portiera installata nella parete divisoria tra abitacolo e vano valori. 2.5. Qualora si debbano introdurre valori di grosse dimensioni sara' consentito l'accesso diretto al vano valori sempre che siano predisposti opportuni sistemi di sicurezza. 3. Portiere - Aperture. 3.1. L'autoveicolo deve presentare sul lato destro oppure sinistro, nel vano abitacolo, almeno una portiera dotata di finestrino. 3.2. Puo' essere prevista una botola di evacuazione, alloggiata su padiglione vano abitacolo, per permettere l'abbandono del veicolo in caso di emergenza. 4. Fori - Prese d'aria. 4.1. Tutte le aperture verso l'esterno dell'abitacolo adibite come prese d'aria di ventilazione debbono essere protette e disposte in modo da impedire anche l'introduzione diretta dall'esterno di oggetti. 4.2. Puo' essere prevista la possibilita' di un dispositivo, azionato manualmente od elettricamente dall'equipaggio, per chiusura totale di dette prese. 5. Feritoie - Buche. 5.1. Ogni apertura che permetta direttamente l'introduzione di cose dall'esterno allo scompartimento destinato a ricevere i valori, deve essere munita di un dispositivo di sicurezza che possa essere manovrato esclusivamente dall'interno. 5.2. Il veicolo puo' essere dotato di feritoie di sparo, cieche o visibili, nelle pareti dell'abitacolo ed eventualmente sulle pareti del vano valori. Ogni feritoia costituita di materiale balistico deve poter essere chiusa dall'interno del veicolo. Ogni feritoia deve essere posizionata in prossimita' di una finestratura o spioncino vetrato. 5.3. Possono essere previste buche passadocumenti con l'esterno. In tal caso esse debbono essere apribili solo dall'interno ed essere a filo con la carrozzeria esterna in modo da evitare qualsiasi possibilita' di apertura dall'esterno. 6. Paraurti. Nel rispetto delle norme vigenti sui veicoli, puo' essere prevista l'installazione di paraurti anteriori e posteriori per poter adempiere alla funzione di eventuali rimozioni di ostacoli, in caso di emergenza. 7. Pneumatici. L'autoveicolo deve essere equipaggiato con pneumatici e/o dispositivi di sicurezza, tali da consentire l'allontanamento dal luogo di attacco nel caso in cui i pneumatici siano colpiti da proiettili di arma da fuoco. 8. Segni distintivi. Sul tetto dei veicoli blindati puo' essore riportato un contrassegno alfa numerico, debitamente approvato e registrato dal Ministero dell'interno, per l'identificazione da parte di aeromobili di pronto intervento delle Forze dell'ordine. 9. Prescrizioni di allestimento. 9.1 Le portiere di accesso all'abitacolo debbono essere munite di chiusura di sicurezza supplementare azionabile automaticamente o manualmente dall'interno del veicolo, in modo da non permettere, in fase di esercizio, che una persona non autorizzata possa accedere all'interno. 9.2. Il veicolo deve essere dotato di un sistema idoneo a non consentire l'apertura del vano valori con il medesimo veicolo in stato di allarme e/o con le porte esterne aperte (interblocco). 9.3. Qualsiasi sistema di chiusura automatico delle porte, azionato dall'interno deve essere doppiato da un sistema di soccorso manuale sempre dall'interno. 9.4. Il veicolo deve essere predisposto con impianti e/o canalizzazione per l'applicazione di impianti ricetrasmittenti. 10. Prescrizioni di protezione attiva. 10.1. Il veicolo deve essere munito di un dispositivo supplementare di segnalazione acustica e luminosa di tipo approvato. 10.2 L'alimentazione dei sistemi di allarme di cui al punto precedente deve essere garantito da batteria accumulatori supplementare opportunamente protetta ed alloggiata nel vano valori. 10.3. Ogni veicolo deve essere dotato di sistema interfono per comunicazione fra interno ed esterno veicolo. 10.4 Sia nell'abitacolo che nel vano valori dovra' essere installato un estintore di capacita' non inferiore a 2 kg di tipo omologato. 10.5. Sul veicolo puo' essere installato un impianto centralizzato antincendio con comando manuale od automatico od a sensori. 10.6. La protezione del serbatoio carburante e batteria accumulatori deve rispondere, al minimo, al livello di blindatura B (vedi allegato II). 11. Prescrizioniimpianto condizionamento - Ventilazione. 11.1. Nell'abitacolo dovra' essere installato un impianto di condizionamento adeguato, in relazione al volume, alla coibentazione dell'abitacolo stesso, al numero di persone trasportate ed alle condizioni termodinamiche esterne - interne di riferimento. 11.2. Nell'abitacolo del veicolo blindato, deve essere previsto un sistema supplementare di aerazione, con presa aria esterna, per ricambio aria, secondo le prescrizioni minime di salute stabilite per i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto (vedi decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 e decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955) in correlazione al numero delle persone trasportate e del volume dell'abitacolo.
Nota all'allegato IV: - Il D.P.R. n. 547/1955, concernente le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 1955, n. 158, e il D.P.R. n. 303/1956 concernente le norme generali per l'igiene sul lavoro, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1956, n. 105.