(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI BLINDATI DESTINATI AL 
 "TRASPORTO DI VALORI". 
1. Definizioni. 
  Ai sensi del presente decreto s'intende per: 
  1.1. Vano guida: vano destinato esclusivamente al conducente ed  ai
passeggeri a fianco del medesimo. 
  1.2. Vano scorta: vano destinato esclusivamente  al  trasporto  del
personale operativo di scorta. 
  1.3. Abitacolo: vano comprensivo del vano guida e vano scorta. 
  1.4. Vano valori: vano destinato  esclusivamente  al  trasporto  di
valori. 
  1.5. Portiere:  aperture  predisposte  per  l'accesso  dall'esterno
all'interno del veicolo e viceversa da parte del personale. 
  1.6. Apertura - botole: aperture predisposte per l'evacuazione  del
personale solo in caso di pericolo. 
  1.7. Buche passadocumenti: aperture di dimensioni ridotte, apribili
esclusivamente dall'interno dell'automezzo, per  passaggio  documenti
od altri valori. 
  1.8.   Feritoie:   aperture   di   dimensioni   ridotte,   apribili
esclusivamente  dall'interno,  per  difesa  con  armi  da  parte  del
personale. 
  1.9. Spioncino: superficie  vetrata,  di  dimensioni  ridotte,  per
controllo da interno ad esterno  autoveicolo  e  non  rientrante  nei
limiti dei campi di visibilita' prescritti. 
2. Tipologia del veicolo. 
  2.1. L'autoveicolo per trasporto  di  valori  deve  presentare  una
separazione netta tra l'abitacolo ed il vano valori. 
  2.2. Possono essere previsti divisori  di  separazione  all'interno
del vano guida/vano  scorta  per  ulteriore  protezione  interna  del
personale. 
  2.3. L'accesso del personale  al  vano  valori  non  deve  avvenire
direttamente dall'esterno del veicolo. 
  2.4.  L'accesso  al  vano   valori   deve   avvenire   dall'interno
dell'automezzo  attraverso  una  portiera  installata  nella   parete
divisoria tra abitacolo e vano valori. 
  2.5. Qualora si debbano  introdurre  valori  di  grosse  dimensioni
sara' consentito l'accesso diretto al vano valori  sempre  che  siano
predisposti opportuni sistemi di sicurezza. 
3. Portiere - Aperture. 
  3.1. L'autoveicolo deve presentare sul lato destro oppure sinistro,
nel vano abitacolo, almeno una portiera dotata di finestrino. 
  3.2. Puo' essere prevista una botola di evacuazione, alloggiata  su
padiglione vano abitacolo, per permettere l'abbandono del veicolo  in
caso di emergenza. 
4. Fori - Prese d'aria. 
  4.1. Tutte le aperture verso l'esterno dell'abitacolo adibite  come
prese d'aria di ventilazione debbono essere protette  e  disposte  in
modo  da  impedire  anche  l'introduzione  diretta  dall'esterno   di
oggetti. 
  4.2. Puo'  essere  prevista  la  possibilita'  di  un  dispositivo,
azionato manualmente od elettricamente dall'equipaggio, per  chiusura
totale di dette prese. 
5. Feritoie - Buche. 
  5.1. Ogni apertura che permetta direttamente l'introduzione di cose
dall'esterno allo scompartimento destinato a ricevere i valori,  deve
essere munita  di  un  dispositivo  di  sicurezza  che  possa  essere
manovrato esclusivamente dall'interno. 
  5.2. Il veicolo puo' essere dotato di feritoie di sparo,  cieche  o
visibili, nelle pareti dell'abitacolo ed eventualmente  sulle  pareti
del vano valori. Ogni feritoia costituita di materiale balistico deve
poter essere chiusa dall'interno  del  veicolo.  Ogni  feritoia  deve
essere posizionata in prossimita' di  una  finestratura  o  spioncino
vetrato. 
  5.3. Possono essere previste buche passadocumenti con l'esterno. In
tal caso esse debbono essere apribili solo dall'interno ed  essere  a
filo  con  la  carrozzeria  esterna  in  modo  da  evitare  qualsiasi
possibilita' di apertura dall'esterno. 
6. Paraurti. 
  Nel rispetto delle norme vigenti sui veicoli, puo' essere  prevista
l'installazione  di  paraurti  anteriori  e  posteriori   per   poter
adempiere alla funzione di eventuali rimozioni di ostacoli,  in  caso
di emergenza. 
7. Pneumatici. 
  L'autoveicolo  deve  essere   equipaggiato   con   pneumatici   e/o
dispositivi di sicurezza, tali  da  consentire  l'allontanamento  dal
luogo di attacco nel caso  in  cui  i  pneumatici  siano  colpiti  da
proiettili di arma da fuoco. 
8. Segni distintivi. 
  Sul  tetto  dei  veicoli  blindati   puo'   essore   riportato   un
contrassegno alfa numerico, debitamente approvato  e  registrato  dal
Ministero dell'interno, per l'identificazione da parte di  aeromobili
di pronto intervento delle Forze dell'ordine. 
9. Prescrizioni di allestimento. 
  9.1 Le portiere di accesso all'abitacolo debbono essere  munite  di
chiusura di  sicurezza  supplementare  azionabile  automaticamente  o
manualmente dall'interno del veicolo, in modo da non  permettere,  in
fase di esercizio, che una persona  non  autorizzata  possa  accedere
all'interno. 
  9.2. Il veicolo deve essere dotato  di  un  sistema  idoneo  a  non
consentire l'apertura del vano valori  con  il  medesimo  veicolo  in
stato di allarme e/o con le porte esterne aperte (interblocco). 
  9.3. Qualsiasi sistema di chiusura automatico delle porte, azionato
dall'interno deve essere doppiato da un sistema di  soccorso  manuale
sempre dall'interno. 
  9.4.  Il  veicolo  deve  essere  predisposto   con   impianti   e/o
canalizzazione per l'applicazione di impianti ricetrasmittenti. 
10. Prescrizioni di protezione attiva. 
  10.1. Il veicolo deve essere munito di un dispositivo supplementare
di segnalazione acustica e luminosa di tipo approvato. 
  10.2 L'alimentazione  dei  sistemi  di  allarme  di  cui  al  punto
precedente   deve   essere   garantito   da   batteria   accumulatori
supplementare opportunamente protetta ed alloggiata nel vano valori. 
  10.3. Ogni veicolo deve essere  dotato  di  sistema  interfono  per
comunicazione fra interno ed esterno veicolo. 
  10.4  Sia  nell'abitacolo  che  nel  vano  valori   dovra'   essere
installato un estintore di capacita' non inferiore a  2  kg  di  tipo
omologato. 
  10.5. Sul veicolo puo' essere installato un impianto  centralizzato
antincendio con comando manuale od automatico od a sensori. 
  10.6.  La  protezione   del   serbatoio   carburante   e   batteria
accumulatori deve rispondere, al minimo, al livello di  blindatura  B
(vedi allegato II). 
11. Prescrizioniimpianto condizionamento - Ventilazione. 
  11.1.  Nell'abitacolo  dovra'  essere  installato  un  impianto  di
condizionamento adeguato, in relazione al volume, alla  coibentazione
dell'abitacolo stesso, al  numero  di  persone  trasportate  ed  alle
condizioni termodinamiche esterne - interne di riferimento. 
  11.2. Nell'abitacolo del veicolo blindato, deve essere previsto  un
sistema supplementare di  aerazione,  con  presa  aria  esterna,  per
ricambio aria, secondo le prescrizioni minime di salute stabilite per
i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto (vedi  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  303/1956  e  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 547/1955) in correlazione al numero delle persone
trasportate e del volume dell'abitacolo. 
 
           Nota all'allegato IV:
            -  Il   D.P.R. n. 547/1955,  concernente le norme per  la
          prevenzione degli   infortuni   sul    lavoro,    e'  stato
          pubblicato    nella    Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
          italiana del 12   luglio 1955,  n.  158,  e  il  D.P.R.  n.
          303/1956  concernente  le norme  generali per  l'igiene sul
          lavoro, e'  stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del
          30 aprile 1956, n. 105.