(Protocollo 2- art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
  PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA 
       TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI 
   Gli Stati  firmatari  del  presente  Protocollo  alla  Convenzione
europea  per  la  prevenzione  della  tortura  e  delle  pene  o  dei
trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre
1987 (di seguito denominate "la Convenzione.), 
   Convinti dell'opportunita' di consentire ai  membri  del  Comitato
europeo per la prevenzione della tortura e delle pene  o  trattamenti
inumani o degradanti (di Seguito denominato "il Comitato"), di essere
rieleggibili due volte; 
   Considerando la nervosita' di garantire un equilibrato rinnovo dei
membri del Comitato, 
   Hanno convenuto guanto segue: 
                               Articolo 1 
   1  La  seconda  frase  del  paragrafo  3  dell'articolo  5   della
Convenzione si legge come segue: 
   "Sono rieleggibili due volte". 
   2 L'articolo 5 della Convenzione e' completato dai paragrafi 4 e 5
cosi redatti: 
   "4 Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni  due  anni,
di meta' del Comitato,  il  Comitato  dei  Ministri  puo',  prima  di
procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o piu' mandati
dei membri da eleggere avranno una durata diversa  da  quattro  anni,
senza tuttavia superare sei anni o essere inferiore a due anni. 
   5 Qualora occorra conferire piu' mandati e quando il Comitato  dei
Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati
sara' effettuata mediante  un  sorteggio  effettuato  dal  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.