TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA
TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI
Gli Stati firmatari del presente Protocollo alla Convenzione
europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei
trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre
1987 (di seguito denominate "la Convenzione.),
Convinti dell'opportunita' di consentire ai membri del Comitato
europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti (di Seguito denominato "il Comitato"), di essere
rieleggibili due volte;
Considerando la nervosita' di garantire un equilibrato rinnovo dei
membri del Comitato,
Hanno convenuto guanto segue:
Articolo 1
1 La seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 5 della
Convenzione si legge come segue:
"Sono rieleggibili due volte".
2 L'articolo 5 della Convenzione e' completato dai paragrafi 4 e 5
cosi redatti:
"4 Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni,
di meta' del Comitato, il Comitato dei Ministri puo', prima di
procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o piu' mandati
dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni,
senza tuttavia superare sei anni o essere inferiore a due anni.
5 Qualora occorra conferire piu' mandati e quando il Comitato dei
Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati
sara' effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario
Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.