Articolo 4 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed agli Stati non membri parti alla Convenzione: a. ogni firma; b. il deposito dl ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 3; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo. In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' la copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.