(Allegato 3)
 
                             ALLEGATO 3 
 
                  LIVELLI DOSIMETRICI DI INTERVENTO 
 
  A3 LIVELLI DOSIMETRICI DI INTERVENTO 
  A3.1 LEGISLAZIONE ITALIANA 
 
  Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230  (D.Lgs.230/95),  come
modificato dal decreto legislativo 26  maggio  2000,  n.  241  (D.Lgs
241/00), e' la normativa di  riferimento  in  materia  di  radiazioni
ionizzanti. 
  In particolare, il Capo X - Interventi - disciplina  le  situazioni
determinate da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo
ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare
nell'arco di un anno per i gruppi di  riferimento  della  popolazione
interessati  dall'emergenza  valori  di  dose  efficace  o  di   dose
equivalente superiori ai limiti  di  dose  per  gli  individui  della
popolazione e che avvengano: 
    - in impianti nucleari italiani, di cui al Capo VII; 
    - nelle installazioni che utilizzano materie radioattive soggette
a provvedimenti autorizzativi di cui ai Capi IV e VI; 
    - in impianti nucleari al di fuori del territorio nazionale, 
    - in navi a propulsione nucleare in aree portuali, 
    - nel corso di trasporto di materie radioattive; 
  o che non siano preventivamente correlabili  con  alcuna  specifica
area del territorio nazionale. 
  Nell' Allegato XII del D.Lgs 241/00 vengono stabiliti i livelli  di
intervento in caso  di  emergenze  nucleari  e  radiologiche  per  le
seguenti  azioni  protettive  previste  nella  fase  iniziale  di  un
incidente: 
  a) riparo al chiuso; 
  b) iodoprofilassi; 
  c) evacuazione. 
  Tali livelli, riportati in Tabella A3.1, sono espressi  in  termini
di dose equivalente evitabile e di dose efficace evitabile a  seguito
dell'adozione di uno specifico provvedimento, tenendo conto di  tutte
le vie di esposizione influenzate dall'azione protettiva stessa, e si
riferiscono ai gruppi di riferimento  della  popolazione  interessati
dall'emergenza. 
  Dei due riferimenti di dose  indicati  per  ciascuna  delle  misure
protettive considerate, il valore inferiore rappresenta il livello al
di sotto del quale  non  si  ritiene  giustificata  l'adozione  della
contromisura, mentre quello superiore indica il livello al  di  sopra
del quale la contromisura dovrebbe essere garantita. 
  Gli intervalli dei livelli di intervento stabiliti dal D.Lgs 241/00
sono analoghi a quelli raccomandati dall'Unione Europea (EC 1997). E'
inoltre da considerare sempre giustificata l'introduzione  di  azioni
protettive al fine di evitare effetti deterministici. 
  In Tabella A3.2 sono riportati i valori soglia di  dose  proiettata
in un intervallo di tempo inferiore  a  due  giorni  suscettibili  di
produrre seri effetti deterministici, indicati nel D.Lgs. 241/00. 
  Tabella A3.1. Livelli di intervento di emergenza per l'adozione  di
misure protettive (D.Lgs. 241/00) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Tabella A3.2. Valori soglia di dose proiettata in un intervallo  di
tempo inferiore a due giorni (D.Lgs. 241/00) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
  A3.2 REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA 
  La legislazione italiana  non  fissa  dei  livelli  dosimetrici  di
intervento  per  l'introduzione  di  eventuali   contromisure   quali
restrizioni sulla produzione e sul consumo di  alimenti  contaminati,
tuttavia l'Unione Europea ha emanato diversi Regolamenti che  fissano
i livelli  massimi  ammissibili  di  radioattivita'  per  i  prodotti
alimentari (CCE 1989a; CCE 1989b) e per  gli  alimenti  animali  (CCE
1990), che possono  essere  immessi  sul  mercato  a  seguito  di  un
incidente  nucleare  o  in  qualsiasi   altro   caso   di   emergenza
radiologica, ai fini della protezione della popolazione (Tabelle A3.3
e A4.4). 
  Tabella A3.3. Livelli massimi ammissibili di radioattivita'  per  i
prodotti alimentari in caso di emergenze nucleari e radiologiche (CCE
1989a; CCE 1989b) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Tabella A3.4. Livelli massimi di radioattivita' negli alimenti  per
animali in caso di emergenze nucleari e radiologiche (CCE 1990) 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    (elevato a)1 Sono esclusi i prodotti alimentari secondari, per  i
quali i livelli  massimi  ammissibili  da  applicare  sono  10  volte
superiori a quelli riportati in tabella. 
    (elevato a)2 I presenti livelli costituiscono uno  strumento  per
contribuire all'osservanza dei massimi  livelli  consentiti  per  gli
alimenti; essi non garantiscono di per se' stessi tale osservanza  in
ogni  circostanza  e  lasciano  impregiudicata   la   necessita'   di
controllare  i  livelli  di  contaminazione  nei   prodotti   animali
destinati al consumo umano. 
    (elevato a)3  Tali  livelli  si  riferiscono  agli  alimenti  per
animali pronti al consumo 
 
  A3.3 LINEE GUIDA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' PER  LA
IODOPROFILASSI 
  Nel 1989, poco  dopo  l'incidente  di  Chernobyl,  l'Organizzazione
Mondiale  della  Sanita'  elaboro'  delle  Linee  guida  (WHO   1989)
riguardanti la iodoprofilassi. Ai tempi di tale  rapporto,  tuttavia,
non  erano  stati  ancora  osservati   i   significativi   incrementi
nell'incidenza di neoplasie tiroidee, soprattutto in  eta'  infantile
(primi riscontri in Bielorussia nel  1991),  e  quindi,  proprio  per
tenere conto sia del significativo eccesso di casi osservati rispetto
a quelli  attesi  nella  popolazione  infantile,  che  dei  risultati
dell'esperienza di iodoprofilassi  su  larga  scala  in  Polonia  (17
milioni di dosi distribuite di cui 10 milioni a bambini), fu ritenuta
necessaria una revisione delle Linee guida,  che  fu  pubblicata  nel
1999 (WHO 1999). 
  Ai fini della  pianificazione  della  iodoprofilassi  il  documento
dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanita'  propone   livelli   di
riferimento distinti per gruppi di  popolazione  (Tabella  A3.5),  in
quanto: 
  -  il  rischio  di  induzione  di  carcinoma  tiroideo   da   iodio
radioattivo   e'   fortemente   dipendente   dall'eta'   al   momento
dell'esposizione: la classe  di  eta'  0-18  anni  risulta  quella  a
maggior rischio di effetti dannosi, mentre  tale  rischio  si  riduce
sensibilmente negli adulti e tende ad annullarsi oltre i 40  anni  di
eta'; 
  - esiste una maggiore radiosensibilita'  della  tiroide  in  alcune
condizioni fisiologiche (allattamento e gravidanza). 
  Tabella A3.5. Livelli di riferimento  di  dose  per  l'introduzione
della iodoprofilassi 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    (elevato a)4 Ingestione di latte da parte dei lattanti quando non
sono disponibili prodotti alternativi 
 
  A3.4 RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI 
  CCE 1989a Regolamento (EURATOM) n. 944/89 della Commissione del  12
aprile 1989 che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione
radioattiva per i prodotti  alimentari  secondari  a  seguito  di  un
incidente  nucleare  o  di  qualsiasi   altro   caso   di   emergenza
radioattiva. Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea  L101/17  del
13-4-1989 
  CCE 1989b Regolamento (EURATOM) n. 2218/89  del  Consiglio  del  18
luglio 1989, recante modifica del Regolamento (EURATOM)  n.  3954/87,
che fissa i livelli  massimi  ammissibili  di  radioattivita'  per  i
prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli
anomali di radioattivita' a seguito di un  incidente  nucleare  o  di
qualsiasi altro caso di  emergenza  radioattiva.  Gazzetta  Ufficiale
della Comunita' Europea L211/1 del 22-7-1989 
  CCE 1990 Regolamento (EURATOM) n. 770/90 della Commissione  del  29
marzo 1990 che fissa i  livelli  massimi  di  radioattivita'  ammessi
negli alimenti  per  animali,  contaminati  a  seguito  di  incidenti
nucleari o  di  altri  casi  di  emergenza  da  radiazione.  Gazzetta
Ufficiale della Comunita' Europea L83 del 31-3-1990 
  CCE 1996 Direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio del 13 maggio  1996,
che stabilisce le  norme  fondamentali  di  sicurezza  relative  alla
protezione sanitaria della popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i
rischi derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti.  Gazzetta  Ufficiale
L.159, 29 giugno 1996 
  EC 1997 European Commission "Radiological Protection principles for
urgent  countermeasures  to  protect  the  public  in  the  event  of
accidental release of radioactive material". Radiation Protection 87 
  WHO 1989  "Guidelines  for  Iodine  Prophylaxis  following  nuclear
accidents" World Health  Organization,  Environmental  Health  Series
n.35 
  WHO 1999  "Guidelines  for  Iodine  Prophylaxis  following  nuclear
accidents: Update 1999" WHO/SDE/PHE/99.6