Allegato 4 Con riferimento alle clausole dello schema di convenzione relativo al collegamento autostradale Campogalliano - Sassuolo, al fine di escludere potenziali effetti negativi per la finanza pubblica, si rappresenta la necessita' di apportare le seguenti modifiche: Art. 3 - Obblighi del concessionario Al comma 2, si suggerisce l'inserimento delle clausole, presenti in altre convenzioni gia' approvate, che prevedano l'obbligo del concessionario, in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti, cessioni di rami d'azienda e simili), di prestare tutte le garanzie idonee ad "assicurare che il costo della provvista finanziaria occorrente per l'adempimento degli obblighi di convenzione non sara' superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating". Occorre altresi' prevedere il divieto di cessione di azioni del concessionario al soggetto che subentra senza la preventiva autorizzazione del concedente. Art. 5 - Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il concessionario uscente Al comma 3 e' necessario eliminare la previsione del termine di 120 giorni entro il quale ANAS deve indennizzare il concessionario e conseguentemente stralciare la previsione della corresponsione a carico del concedente, in caso di ritardato pagamento dell'indennizzo, di un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto. Al comma 5 e' necessario eliminare la clausola che accolla al concedente l'indennizzo qualora il subentro del nuovo concessionario non avvenga entro 24 mesi dalla scadenza della concessione. Art. 9 - Decadenza dalla concessione Al comma 3. ultimo periodo, e' necessario espungere la previsione della corresponsione a carico del concedente, in caso di ritardo nel pagamento dell'indennizzo, di un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto. Tale previsione contrasta con il comportamento inadempiente del concessionario. La modifica richiesta e' necessaria al fine di escludere potenziali effetti negativi per la finanza pubblica. Conseguentemente, il comma 3 deve essere riformulato nei seguenti termini: "Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui e' titolare il Concessionario e relativi all'oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente nei confronti del concessionario. Il trasferimento e' subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo dal concedente, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari." Art. 11 - Piano economico finanziario Al comma 13 e' necessario stralciare la previsione di un verbale sottoscritto da concedente e concessionario, approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto l'aggiornamento del piano economico finanziario costituisce una modifica della convenzione che deve avvenire secondo la procedura delineata dal decreto legge n. 262/2006. Art. 15 - Canone per attivita' collaterale Tale articolo va espunto in quanto, ai sensi del punto 3.13 della delibera CIPE 39/2007 i proventi derivanti dalle attivita' accessorie concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico finanziario e sono destinati interamente al servizio di tale equilibrio. L'osservazione, peraltro, e' stata confermata dal parere del NARS reso in merito alle convenzioni autostradali esaminate nella seduta del 6 novembre 2009.