(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
Con riferimento alle clausole dello schema di convenzione relativo al
collegamento  autostradale  Campogalliano  -  Sassuolo,  al  fine  di
escludere potenziali effetti negativi per  la  finanza  pubblica,  si
rappresenta la necessita' di apportare le seguenti modifiche: 
 
Art. 3 - Obblighi del concessionario 
Al comma 2, si suggerisce l'inserimento delle clausole,  presenti  in
altre  convenzioni  gia'  approvate,  che  prevedano  l'obbligo   del
concessionario, in caso  di  operazioni  di  carattere  straordinario
(fusioni, scissioni, acquisti, cessioni di rami d'azienda e  simili),
di prestare tutte le garanzie idonee  ad  "assicurare  che  il  costo
della  provvista  finanziaria  occorrente  per  l'adempimento   degli
obblighi di convenzione non sara' superiore a quello  precedentemente
sostenuto, assumendo come elemento di giudizio  anche  le  variazioni
del rating". 
Occorre altresi' prevedere il  divieto  di  cessione  di  azioni  del
concessionario  al  soggetto  che  subentra   senza   la   preventiva
autorizzazione del concedente. 
 
Art. 5 - Rapporti inerenti la successione tra  il  subentrante  e  il
concessionario uscente 
Al comma 3 e' necessario eliminare la previsione del termine  di  120
giorni entro il quale ANAS  deve  indennizzare  il  concessionario  e
conseguentemente stralciare  la  previsione  della  corresponsione  a
carico   del   concedente,   in   caso   di    ritardato    pagamento
dell'indennizzo,  di  un  interesse  nella  misura  del   tasso   BCE
maggiorato di un punto. 
Al comma 5  e'  necessario  eliminare  la  clausola  che  accolla  al
concedente l'indennizzo qualora il subentro del nuovo  concessionario
non avvenga entro 24 mesi dalla scadenza della concessione. 
 
Art. 9 - Decadenza dalla concessione 
Al comma 3. ultimo periodo, e'  necessario  espungere  la  previsione
della corresponsione a carico del concedente, in caso di ritardo  nel
pagamento dell'indennizzo, di un interesse nella misura del tasso BCE
maggiorato  di  un  punto.   Tale   previsione   contrasta   con   il
comportamento inadempiente del concessionario. La modifica  richiesta
e' necessaria al fine di escludere potenziali effetti negativi per la
finanza pubblica. 
Conseguentemente, il comma 3 deve  essere  riformulato  nei  seguenti
termini: 
"Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di  cui
e' titolare il Concessionario e relativi all'oggetto  della  presente
Convenzione,  in  essere   al   momento   del   trasferimento   della
concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del concedente  nei
confronti del concessionario.  Il  trasferimento  e'  subordinato  al
pagamento da parte del Concedente al Concessionario  decaduto  di  un
importo corrispondente al  costo  degli  investimenti  effettivamente
sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  calcolato   secondo   la
normativa  applicabile  ai  singoli  investimenti   autorizzati   dal
concedente, certificati da una Societa' di revisione scelta di comune
accordo ovvero, in caso di disaccordo dal concedente, salvo eventuali
modifiche normative e regolamentari." 
 
Art. 11 - Piano economico finanziario 
Al comma 13 e' necessario stralciare  la  previsione  di  un  verbale
sottoscritto da concedente e concessionario,  approvato  con  decreto
del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  quanto
l'aggiornamento  del  piano  economico  finanziario  costituisce  una
modifica della convenzione che deve  avvenire  secondo  la  procedura
delineata dal decreto legge n. 262/2006. 
 
Art. 15 - Canone per attivita' collaterale 
Tale articolo va espunto in quanto, ai sensi  del  punto  3.13  della
delibera CIPE 39/2007 i proventi derivanti dalle attivita' accessorie
concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico  finanziario
e  sono  destinati  interamente  al  servizio  di  tale   equilibrio.
L'osservazione, peraltro, e' stata confermata  dal  parere  del  NARS
reso in merito alle convenzioni autostradali esaminate  nella  seduta
del 6 novembre 2009.