(Allegato-MODULO S3)
 
MODULO S3 
 
Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese 
 
AVVERTENZE GENERALI 
Soggetti utilizzatori del modulo 
    • Societa' semplice 
    • Societa' in nome collettivo 
    • Societa' in accomandita semplice 
    • Societa' a responsabilita' limitata 
    • Societa' per azioni 
    • Societa' in accomandita per azioni 
    • Societa' cooperativa 
    • Consorzio con attivita' esterna 
    • Societa' consortile 
    • Ente pubblico economico 
    • G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico 
    • Societa' estera esclusivamente  nei  casi  in  cui  abbia  sede
amministrativa o secondaria o attivita' principale in Italia, per  la
sola iscrizione dei dati relativi alla  sede  legale  estera.  Se  la
societa' estera opera in Italia solo con semplici  unita'  locali  le
modifiche  dell'impresa  si  denunciano   con   il   modulo   R.   La
cancellazione di una singola sede secondaria in Italia  va  richiesta
solo con il modulo UL se residuano  altre  localizzazioni  attive  in
Italia.  Se  invece  si  richiede  la  cancellazione  di   tutte   le
localizzazioni operanti in Italia, e'  sufficiente  la  presentazione
del solo modulo S3 (o rispettivamente del solo modulo R se trattavasi
di semplici unita' locali) 
    • Associazione ed altro ente od organismo che esercitano  in  via
esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa. 
    • Azienda speciale e consorzio previsti dal T.U. 267/2000 
    • Societa' Europea 
    • Societa' Cooperativa Europea 
    • Impresa sociale disciplinata dal d.lgs. 155/06 
    • Societa' tra avvocati ai sensi del d.lgs. n. 96/2001 
    • Societa' tra professionisti ai sensi del dm. 34/2013 
    • Societa' di mutuo soccorso del dm. 6/3/2013 
    • Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica 
    Qualora  non  sia  necessario  precisare  il  tipo  di   soggetto
giuridico, nelle istruzioni  si  utilizzera'  il  termine  impresa  o
societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate. 
Finalita' del modulo 
    Il modulo va utilizzato per l'iscrizione nel  R.I.  dei  seguenti
atti: 
      -  scioglimento  e  liquidazione  di  societa'  ed  altri  enti
collettivi iscritti nella Sezione Ordinaria e nella Sezione  Speciale
(societa' semplici e societa' tra professionisti) 
      - bilancio finale di liquidazione (solo per  s.p.a.,  s.a.p.a.,
s.r.l., societa' consortili e cooperative) 
      - cariche relative alla liquidazione 
      - istanza di cancellazione di societa' ed altri enti collettivi
iscritti nella Sezione Ordinaria e nella Sezione  Speciale  (societa'
semplici e societa' tra professionisti) 
      - sentenza dichiarativa di nullita' della societa'  (art.  2332
c.c.) 
      - comunicazione del curatore (art. 29 DL 78/2010) 
    Si  tenga  presente   che,   se   contestualmente   all'atto   di
scioglimento/liquidazione,   vengano   apportate   altre    modifiche
statutarie, quali ad  esempio  il  trasferimento  della  sede  legale
dell'impresa, il  modulo  S3  deve  essere  allegato  al  modulo  S2,
compilato nei relativi riquadri. 
Ufficio del Registro Imprese competente alla ricezione del modulo 
    E'  quello  della  provincia  ove  e'  ubicata  la  sede   legale
dell'impresa. 
    Le societa' estere presentano il presente modulo presso l'ufficio
di riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B. 
Persone obbligate alla presentazione del modulo 
    L'obbligo ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o
dalle leggi speciali, sul  notaio,  gli  amministratori,  i  soci,  i
liquidatori, i commissari giudiziali  e  gli  altri  organi  preposti
dall'Autorita' giudiziaria o governativa, etc. 
    Nel caso di societa' semplice costituita con  contratto  verbale,
il modulo va sottoscritto da tutti i soci (o dal liquidatore). 
    I soggetti che trasferiscono la  propria  sede  legale  in  altra
provincia presentano esclusivamente la relativa  domanda  all'ufficio
del R.I. della  Camera  di  Commercio  della  circoscrizione  ove  si
trasferiscono, tramite compilazione del modulo S2. Solo  in  caso  di
mantenimento  dell'attivita'  nella  provincia  della  vecchia   sede
legale, allo stesso o  ad  altro  indirizzo,  va  ivi  presentato  il
relativo modulo UL di apertura di nuova localizzazione. 
Estinzione a seguito di fusione o scissione 
    Il deposito  degli  atti  di  fusione  per  le  societa'  fuse  o
incorporate o dell'atto di scissione totale per la  societa'  scissa,
comportando l'estinzione di  queste,  va  effettuato  presentando  il
modulo S3 all'ufficio del R.I. competente in base alla sede di  dette
societa'. In caso di effetti differiti  dell'atto  di  fusione  o  di
scissione, e' opportuno iscrivere nei  termini  l'atto  con  il  solo
modulo S2 e successivamente presentare, in data prossima a quella  di
effetto, l'adempimento di cancellazione tramite il modulo S3. 
Cariche relative alla liquidazione 
    Si tenga presente che, contestualmente alla messa in liquidazione
dell'impresa, per ogni soggetto che viene  nominato  alla  carica  di
liquidatore, e per quelli che cessano da una  carica  precedentemente
rivestita, occorre compilare il modulo Intercalare P. 
Avvertenze per i singoli riquadri 
A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA 
    Vanno  indicati:  la  sigla  della  provincia  della  Camera   di
Commercio presso la quale l'impresa e' iscritta ed il relativo numero
R.E.A. 
B/ESTREMI DELL'ATTO 
    Vanno indicati: 
      - il codice della forma dell'atto e  quello  relativo  all'atto
(come da tabella corrispondente) 
      - la data dell'atto 
      -  il  numero  di  repertorio  assegnato  all'atto  (il  notaio
rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la  sede  notarile
verranno desunti dal certificato di firma digitale) 
      - la  data  ed  il  numero  di  registrazione  e  l'indicazione
dell'ufficio   dell'Agenzia   delle   Entrate   (come   da    tabella
corrispondente) 
      - la presenza di  statuto  o  di  patti  sociali  integrali  in
allegato alla pratica 
1/SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
    - In caso di  dichiarazione  del  verificarsi  di  una  causa  di
scioglimento riscontrata dall'organo amministrativo occorre compilare
il campo A. 
    - In  caso  di  scioglimento  e  messa  in  liquidazione  occorre
compilare il campo B1. 
    -  In  caso  di  scioglimento  senza  apertura  della   fase   di
liquidazione (per le societa' di persone) occorre compilare il  campo
B2. 
    In tutti questi predetti casi, occorre specificare  una  soltanto
tra le cause di scioglimento previste, vistando il campo relativo. 
    - In caso di scioglimento e messa in liquidazione  a  seguito  di
provvedimento dell'assemblea occorre compilare il campo C. 
    - In caso di scioglimento  per  impossibilita'  di  funzionamento
occorre compilare il campo D. 
    -  In  caso  di  scioglimento  per  provvedimento  dell'autorita'
governativa occorre compilare il campo E. 
    -  In  caso  di  scioglimento  del  contratto  di  consorzio  con
provvedimento dell'autorita' governativa,  o  della  cooperativa  con
provvedimento dell'autorita' di vigilanza, occorre compilare il campo
F. 
    Occorre altresi' indicare: 
      - il codice relativo al tipo  di  liquidazione  (obbligatorio):
vedi tabella LIQ 
    Per le societa' in liquidazione, la  denominazione  sociale  deve
contenere l'indicazione che trattasi di societa' in liquidazione.  In
tal caso, come per eventuali altri contestuali adempimenti, il modulo
S3 va allegato al modulo S2. 
Nota bene relativo alla cessazione dell'attivita'. 
    In ogni caso se, contestualmente alla data dello scioglimento, la
societa' cessa  lo  svolgimento  dell'attivita'  economica,  dovranno
essere eseguiti i seguenti adempimenti: 
      - va sempre depositato il modulo S5 presso la  provincia  della
sede legale  al  fine  di  dichiarare  la  cessazione  dell'attivita'
economica dell'impresa, ed inoltre: 
      - attivita' esercitata presso la provincia della  sede  legale:
deposito  del  suddetto   modulo   S5,   nel   caso   di   cessazione
dell'attivita' esercitata presso la  sede  legale,  e/o  deposito  di
tanti moduli UL per quante sono le localizzazioni  in  provincia,  al
fine di comunicare l'eventuale loro cessazione o modifica del tipo di
localizzazione  (ossia  da  unita'  produttiva   quali   laboratorio,
stabilimento, ecc., a ufficio, sede amministrativa, ecc.); 
      - attivita' esercitata in province diverse: i moduli UL di  cui
sopra, vanno presentati presso i competenti uffici del R.I.  di  ogni
provincia interessata. 
    A seguito di cancellazione dell'impresa, con il riquadro 6/A, per
le eventuali altre localizzazioni presenti in altre province  non  e'
necessario presentare pratiche di cancellazione, in quanto provvede a
cio' l'ufficio che riceve la cancellazione dell'impresa. 
2/BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE (solo per S.p.A., S.A.p.A., S.r.l.,
  Societa' consortili e Cooperative) 
    Nel campo relativo a "Bilancio  finale  di  liquidazione  al"  va
obbligatoriamente indicata la data alla quale e' riferito il bilancio
finale di liquidazione (che corrisponde alla data di  chiusura  della
liquidazione stessa). 
    Nel   successivo   campo   "Tipo   liquidazione"   deve    essere
obbligatoriamente  inserito   il   codice   relativo   al   tipo   di
liquidazione. 
19/REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE 
1) Procedura relativa  alla  revoca  per  S.p.A.,  S.A.p.A.,  S.r.l.,
  Societa' consortili e Cooperative 
    Nella compilazione  di  questo  riquadro  occorre  rispettare  il
disposto dell'art. 2487 ter c.c.: 
      a)  Se   la   delibera   di   revoca   assunta   dall'assemblea
straordinaria ha efficacia immediatamente esecutiva (nel caso in  cui
consti il consenso dei creditori della societa' ovvero  il  pagamento
di quelli che non hanno dato il consenso), occorre compilare: 
        -  il  primo  campo  con  l'indicazione  della   data   della
deliberazione  con  cui  era  stata   disposta   originariamente   la
liquidazione; 
        - il campo relativo all'effetto esecutivo; 
        - nel campo  "Tipo  liquidazione"  deve  essere  inserito  il
codice relativo al tipo di liquidazione. 
    Sempre in questa ipotesi dovranno essere compilati: 
      - i moduli Intercalari P sia per la  cessazione  delle  persone
dei liquidatori e sia  per  la  nomina  delle  persone  che  vanno  a
comporre il nuovo organo amministrativo; 
      - il modulo S2 per l'iscrizione di  tutti  i  dati  che  devono
essere variati a seguito della revoca della liquidazione  (in  questo
caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); 
      - il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti  ove  si  debba
contestualmente dichiarare  l'inizio  di  attivita'  presso  la  sede
legale e/o presso altre localizzazioni.  Nel  caso  in  cui  l'unita'
locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove
e' ubicata la sede legale, il modulo UL  va  presentato  al  R.I.  di
quella provincia. 
      b) Se la delibera  di  revoca  non  ha  effetto  immediatamente
esecutivo (quando non consti il consenso dei creditori  sociali),  la
revoca ha effetto soltanto dopo che sono  trascorsi  sessanta  giorni
dalla data dell'iscrizione della deliberazione di revoca nel R.I.. 
    In  questa   ipotesi   occorre   compilare   una   prima   volta,
contestualmente alla presentazione della delibera di revoca: 
      - il primo campo con indicazione della data della deliberazione
con cui era stata disposta originariamente la liquidazione; 
      - nel campo "tipo liquidazione" deve essere inserito il  codice
relativo al tipo di liquidazione. 
    Successivamente, una volta che  sono  trascorsi  sessanta  giorni
dalla data di iscrizione della delibera di revoca  nel  R.I.,  dovra'
essere nuovamente presentato un modulo S3 compilato: 
      -  il  primo  campo  con   l'indicazione   della   data   della
deliberazione  con  cui  era  stata   disposta   originariamente   la
liquidazione; 
      - il campo relativo all'effetto esecutivo; 
      - nel campo "Tipo liquidazione" deve essere inserito il  codice
relativo al tipo di liquidazione. 
    Contemporaneamente  dovranno  essere  compilati  ed  allegati  al
modulo S3: 
      - i moduli Intercalari P sia per la  cessazione  delle  persone
dei liquidatori e sia  per  la  nomina  delle  persone  che  vanno  a
comporre  il  nuovo   organo   amministrativo.   Nella   compilazione
dell'Intercalare P  occorre  ricordare  che  la  data  effetto  della
cessazione e la data effetto della nomina deve essere coincidente con
la data di efficacia della delibera di revoca; 
      - il modulo S2 per l'iscrizione di  tutti  i  dati  che  devono
essere variati a seguito della revoca della liquidazione  (in  questo
caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); 
      - il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti  ove  si  debba
contestualmente dichiarare  l'inizio  di  attivita'  presso  la  sede
legale e/o presso altre localizzazioni.  Nel  caso  in  cui  l'unita'
locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove
e' ubicata la sede legale, il modulo UL  va  presentato  al  R.I.  di
quella provincia. 
2) Procedura relativa alla revoca di  liquidazione  per  societa'  di
  persone e consorzi 
    Questo riquadro va compilato nel caso in cui sia  intervenuto  un
atto modificativo dei patti sociali che  determina  la  revoca  della
liquidazione precedentemente disposta. 
    In  tal  caso  l'atto  di  revoca  ha  efficacia   immediatamente
esecutiva,  per  cui  va  compilato  il  campo  relativo  all'effetto
esecutivo. 
    Contemporaneamente  dovranno  essere  compilati  ed  allegati  al
modulo S3: 
      - i moduli Intercalari P sia per la  cessazione  delle  persone
dei liquidatori sia per l'iscrizione dei nuovi soci nelle societa' di
persone o  delle  persone  che  vanno  a  comporre  il  nuovo  organo
amministrativo nei consorzi. 
      - il modulo S2 per l'iscrizione di  tutti  i  dati  che  devono
essere variati a seguito della revoca della liquidazione  (in  questo
caso il modulo S3 sara' un allegato del modulo S2); 
      - il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti  ove  si  debba
contestualmente dichiarare  l'inizio  di  attivita'  presso  la  sede
legale e/o presso altre localizzazioni.  Nel  caso  in  cui  l'unita'
locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove
e' ubicata la sede legale, il modulo UL  va  presentato  al  R.I.  di
quella provincia. 
6/A ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL R. I. 
    Occorre obbligatoriamente compilare, a seconda  delle  differenti
fattispecie, uno soltanto dei seguenti campi: 
      - Approvato il bilancio finale di liquidazione,  i  liquidatori
di societa' di persone ai  sensi  dell'art.  2312  c.c.  chiedono  la
cancellazione della societa' dal R.I.. In tal caso si deve  indicare,
nel campo successivo, la data in  cui  il  bilancio  e  il  piano  di
riparto sono stati comunicati ai soci. 
      - Approvato il bilancio finale di liquidazione,  i  liquidatori
di societa' di capitali ai sensi  dell'art.  2495  c.c.  chiedono  la
cancellazione della societa' dal R.I.. In tal caso si deve  indicare,
nel campo successivo, la data in cui il bilancio e'  stato  approvato
nei termini previsti dall'art. 2493 c.c. 
      - Lo scioglimento ha luogo senza che sia stata  successivamente
aperta la fase di liquidazione e l'atto relativo reca anche l'istanza
di cancellazione dal R.I. 
      - La societa' si estingue per effetto di un atto di fusione con
il quale essa viene incorporata da altro soggetto. 
      - La societa' si estingue per effetto di un atto  di  scissione
totale con  il  quale  essa  trasferisce  l'intero  patrimonio  nelle
societa' derivate o beneficiarie. 
    Negli ultimi  due  casi  citati  i  dati  identificativi  della/e
societa'  subentrante/i  vanno  indicati   nel   riquadro   8/IMPRESE
SUBENTRANTI ALLA SOCIETA'. 
    - Viene depositato il dispositivo della sentenza che dichiara  la
nullita' della costituzione di una societa' di  capitali  (art.  2332
c.c.): in questo caso per la societa' puo' non essere  immediatamente
richiesta la cancellazione, quando nella  sentenza  vengono  nominati
uno o piu' liquidatori. Bisogna  inoltre  compilare  ed  allegare  al
modulo S3  i  moduli  Intercalare  P  necessari  per  la  nomina  dei
liquidatori e per la cessazione degli amministratori. 
    - Indicazione di un  motivo  di  cancellazione  dell'impresa  non
previsto nei punti precedenti. 
    In   caso   di   cancellazione   per   trasferimento   all'estero
dell'impresa, va riportato  lo  stato  estero  in  cui  l'impresa  si
trasferisce,  l'indirizzo  completo  della  nuova  sede  e  tutte  le
informazioni utili a documentare il trasferimento. 
    Nel modulo XX - Note, al momento della cancellazione, le societa'
di capitali sono tenute a dichiarare, ai sensi  dell'art.  2496  cod.
civ., gli estremi del deposito dei libri sociali presso l'ufficio del
registro delle imprese, ovvero l'intenzione di procedere con separato
adempimento  al  suddetto  deposito.  L'ufficio  del  registro  delle
imprese indica le modalita' pratiche per l'effettuazione del deposito
dei libri in parola. 
8/IMPRESE SUBENTRANTI ALLA SOCIETA' 
    Questo riquadro e' collegato al precedente riquadro 6/A. 
    Vi vanno indicati i seguenti estremi delle  societa'  in  cui  e'
stata incorporata o in cui  e'  stato  trasferito  il  patrimonio  di
societa' per la quale si e' presentato il modello S3: 
      -  denominazione   o   ragione   sociale   e   codice   fiscale
(obbligatorio) 
      - titolo subentro 
10/COMUNICAZIONE CURATORE (ART.29 DL 78/2010) 
    Il riquadro va compilato dal curatore  che  abbia  gia'  iscritto
l'accettazione della carica o  che  la  effettui  contestualmente  al
presente adempimento, allegando alla pratica apposito INT P. 
    Vanno indicati gli estremi del provvedimento, il Tribunale ed  il
giudice delegato, la data termine per la  domanda  di  ammissione  al
passivo, luogo e data dell'udienza per lo  stato  passivo,  eventuali
ulteriori informazioni di utilita'. 
    L'informazione viene trasferita agli altri Enti nell'ambito della
Comunicazione Unica, fermo restando  la  necessita'  di  compilazione
degli adempimenti allo stato previsti da ogni singolo Ente. 
FIRMA 
    Il  modulo  va  sottoscritto  dal  soggetto  obbligato  alla  sua
presentazione (notaio, liquidatore, socio, rappresentante  legale  di
ente o di societa' estera). Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI
GENERALI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.