(Allegato D)
                             Allegato D 
 
                                                        Allegato n. 7 
                                                    al D.Lgs 118/2011 
 
                CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE 
                        (Articolo 6, comma 1) 
 
  1) La struttura della codifica della transazione elementare di  cui
agli articoli 5 e 6 e' costituita da: 
    a) codice funzionale  per  missioni  e  programmi  (solo  per  le
spese), come definito dagli allegati n. 9 concernenti gli  schemi  di
bilancio; 
    b) codice economico attribuito alle articolazioni del  piano  dei
conti integrato come definito dagli  allegati  n.  6  concernenti  il
piano dei conti integrato, a decorrere dall'esercizio 2016; 
    c) codice identificativo della classificazione Cofog  al  secondo
livello, per le spese; 
    d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di
cui al punto 2; 
    e) codice SIOPE. Nei titoli di incasso e di pagamento  al  codice
SIOPE e' destinato un apposito campo; 
    f)  codice  unico  di  progetto,  identificativo   del   progetto
d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per  le
spese di investimento); 
    g)  codice   identificativo   dell'entrata   ricorrente   e   non
ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia  prevista  a
regime ovvero  limitata  ad  uno  o  piu'  esercizi,  e  della  spesa
ricorrente e non ricorrente, a seconda se la  spesa  sia  prevista  a
regime o limitata ad uno o piu' esercizi, costituiti da: 
      a) 1 per le entrate ricorrenti. 
      b) 2 per le entrate non ricorrenti. 
      c) 3 per le spese ricorrenti. 
      d) 4 perle spese non ricorrenti. 
    h) codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di
cui  all'articolo  20,  comma  1,  solo   per   le   regioni   tenute
all'applicazione di tale articolo. 
    i) codice che identifica il programma cui si riferiscono le spese
imputate ai programmi riguardanti la politica  regionale  unitaria  a
partire dalla nuova programmazione  comunitaria  2014,  solo  per  le
regioni. 
  2) Il codice identificativo delle transazioni  riguardanti  risorse
dell'Unione europea e' costituito da: 
    a) 1 per le  entrate  derivanti  da  trasferimenti  destinate  al
finanziamento dei progetti comunitari provenienti da  amministrazioni
pubbliche e da altri soggetti; 
    b) 2 per le altre entrate 
    c) 3 per le spese  finanziate  da  trasferimenti  della  UE,  ivi
compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere  dalla
nuova programmazione comunitaria 2014; 
    d) 4 per le spese finanziate da trasferimenti  statali  correlati
ai finanziamenti dell'Unione europea; 
    e) 5 per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati
ai finanziamenti dell'Unione europea. Le regioni adottano tale codice
solo in caso di trasferimenti da altre regioni; 
    f) 6 per le spese finanziate da trasferimenti di  altri  soggetti
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea; 
    g) 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione  europea
finanziati da risorse dell'ente; 
    h) 8 per le spese  non  correlate  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea. 
  3) Il codice identificativo dei capitoli del  perimetro  sanitario,
di cui all'articolo 20, comma 1, e' costituito da: 
    a. 1 per le entrate delle gestione ordinaria della regione; 
    b. 2 per le entrate della gestione sanitaria della regione,; 
    c. 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione; 
    d. 4 per le spese della gestione sanitaria della regione. 
  4) Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei  costi
per  missioni  prevista  dall'articolo  14,  comma  3,  del  presente
decreto, la codifica di cui al punto 1), lettera  a),  e'  attribuita
anche   alle   scritture   di   assestamento    della    contabilita'
economico-patrimoniale. 
  5) Ai fini dell'attribuzione della  codifica  di  cui  al  punto1),
lettera g) sono, in ogni caso,  da  considerarsi  non  ricorrenti  le
entrate riguardanti: 
    a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; 
    b) condoni; 
    c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; 
    d) entrate per eventi calamitosi; 
    e) alienazione di immobilizzazioni; 
    f) le accensioni di prestiti; 
    g)  i  contributi  agli  investimenti,  a  meno  che  non   siano
espressamente definitivi "continuativi"  dal  provvedimento  o  dalla
norma che ne autorizza l'erogazione. 
    Sono, in ogni caso, da  considerarsi  non  ricorrenti,  le  spese
riguardanti: 
    a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, 
    b) i ripiani disavanzi pregressi di  aziende  e  societa'  e  gli
altri trasferimenti in c/capitale, 
    c) gli eventi calamitosi, 
    d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, 
    e) gli investimenti diretti, 
    f) i contributi agli investimenti.