Allegato D
Allegato n. 7
al D.Lgs 118/2011
CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE
(Articolo 6, comma 1)
1) La struttura della codifica della transazione elementare di cui
agli articoli 5 e 6 e' costituita da:
a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le
spese), come definito dagli allegati n. 9 concernenti gli schemi di
bilancio;
b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei
conti integrato come definito dagli allegati n. 6 concernenti il
piano dei conti integrato, a decorrere dall'esercizio 2016;
c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo
livello, per le spese;
d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di
cui al punto 2;
e) codice SIOPE. Nei titoli di incasso e di pagamento al codice
SIOPE e' destinato un apposito campo;
f) codice unico di progetto, identificativo del progetto
d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le
spese di investimento);
g) codice identificativo dell'entrata ricorrente e non
ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a
regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi, e della spesa
ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a
regime o limitata ad uno o piu' esercizi, costituiti da:
a) 1 per le entrate ricorrenti.
b) 2 per le entrate non ricorrenti.
c) 3 per le spese ricorrenti.
d) 4 perle spese non ricorrenti.
h) codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di
cui all'articolo 20, comma 1, solo per le regioni tenute
all'applicazione di tale articolo.
i) codice che identifica il programma cui si riferiscono le spese
imputate ai programmi riguardanti la politica regionale unitaria a
partire dalla nuova programmazione comunitaria 2014, solo per le
regioni.
2) Il codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse
dell'Unione europea e' costituito da:
a) 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al
finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni
pubbliche e da altri soggetti;
b) 2 per le altre entrate
c) 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi
compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla
nuova programmazione comunitaria 2014;
d) 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti dell'Unione europea;
e) 5 per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati
ai finanziamenti dell'Unione europea. Le regioni adottano tale codice
solo in caso di trasferimenti da altre regioni;
f) 6 per le spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;
g) 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
finanziati da risorse dell'ente;
h) 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione
europea.
3) Il codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario,
di cui all'articolo 20, comma 1, e' costituito da:
a. 1 per le entrate delle gestione ordinaria della regione;
b. 2 per le entrate della gestione sanitaria della regione,;
c. 3 per le spese delle gestione ordinaria della regione;
d. 4 per le spese della gestione sanitaria della regione.
4) Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi
per missioni prevista dall'articolo 14, comma 3, del presente
decreto, la codifica di cui al punto 1), lettera a), e' attribuita
anche alle scritture di assestamento della contabilita'
economico-patrimoniale.
5) Ai fini dell'attribuzione della codifica di cui al punto1),
lettera g) sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le
entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano
espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla
norma che ne autorizza l'erogazione.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese
riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e societa' e gli
altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.