(Allegato 3-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    2.1. La denominazione di origine controllata «Romagna» Sangiovese
Castrocaro e Terra del Sole, anche  riserva,  e'  riservata  ai  vini
derivanti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti   aventi,   nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      Sangiovese (anche riserva): 
      Sangiovese: minimo il 95%; 
    possono  concorre  altri  vitigni  a  bacca  nera,  idonei   alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad  un  massimo  del
5%.