(Allegato 3-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    5.1. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra  del
Sole le operazioni di vinificazione devono  avvenire  nel  territorio
delimitato all'art. 3 del presente allegato. Tuttavia,  limitatamente
ai produttori delle  uve  in  forma  singola  od  associata  (cantine
sociali), le predette  operazioni  di  vinificazione  possono  essere
effettuate nell'intero territorio delle province di Bologna, Ravenna,
Forli-Cesena e Rimini. 
    5.2. Le operazioni di imbottigliamento  dei  vini  DOC  «Romagna»
Sangiovese Castrocaro Terme e Terra del Sole, anche  riserva,  devono
essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di  cui  al
precedente comma 5.1. 
    5.3. La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di
vino per ettaro sono le seguenti: 
    
=================================================================
  |                     |                 |   Produzione massima  |
  |                     |Resa uva/vino (%)|        (l/ha)         |
  +=====================+=================+=======================+
  |«Romagna» Sangiovese |                 |                       |
  | Castrocaro e Terra  |                 |                       |
  |      del Sole       |       65        |         5850          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
  |«Romagna» Sangiovese |                 |                       |
  | Castrocaro e Terra  |                 |                       |
  |  del Sole riserva   |       65        |         5200          |
  +---------------------+-----------------+-----------------------+
    
    5.4. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole
non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1°  settembre
dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. 
    5.5. Il vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole
riserva non puo' essere immesso al consumo in data  anteriore  al  1°
settembre del terzo anno successivo all'anno di raccolta delle uve ed
inoltre e' obbligatorio documentare  l'affinamento  in  bottiglia  di
almeno sei mesi; la sua idoneita' chimico fisica ed organolettica non
potra'  essere  valutata  prima  del  1°  febbraio  del  terzo   anno
successivo alla raccolta delle uve. 
    5.6. Per il vino DOC «Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra  del
Sole, anche riserva, e' consentito l'utilizzo di contenitori in legno
nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento. 
    5.7. Nel vino DOC «Romagna Sangiovese»  Castrocaro  e  Terra  del
Sole, anche riserva, e' vietata qualunque forma di arricchimento. 
    5.8. Fatto salvo  quanto  previsto  ai  commi  5.6  e  5.7  sopra
indicati,  per  la  vinificazione  e  l'elaborazione  del  vino   DOC
«Romagna» Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole, anche riserva, sono
consentite tutte  le  pratiche  enologiche  ammesse  dalla  normativa
vigente all'atto della produzione dei vini medesimi.