(Allegato D)
                                                           Allegato D 
 
 TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO 
             UN  TRATTAMENTO IDROTERMICO (non parboiled) 
 
    

Grani spuntati                 5,00%
Grani striati rossi            3,00%
  
Disformita' naturali e impurita'
  varietali                   10,00% massimo impurita' varietali 5,00%
Grani gessati                  4,50%
 
Grani danneggiati              2,50%
  
Grani danneggiati da
   calore (*)                  0,05%
  
Grani di riso che hanno subito
   un trattamento idrotermico
   (parboiled)                 0,10%
  
Rotture                        5,00%
  
    
    (*) Per le varieta' Basmati e  Jasmin/Jasmine  la  tolleranza  di
grani danneggiati da calore e' elevata a 0,50% 
 
    TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO 
               UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (parboiled) 
 
    

Grani striati rossi                                 1,00%

Impurita' varietali                                 5,00%
  
Grani di riso che non hanno subito un trattamento
   idrotermico (non parboiled)                      0,10%
  
Grani non completamente gelatinizzati                         4,00%

Grani danneggiati                                   2,00%
  
Pecks                                               1,00%
  
Rotture                                             5,00%

    
 
                            NOTE GENERALI 
 
    1) Per tutte le varieta' sono consentite le  seguenti  tolleranze
di corpi estranei: 
      a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a  condizione
che esse non siano tossiche: 0,01% 
      b) presenza di semi (incluso il risone), parte di semi  e  loro
derivati commestibili: 0,10% 
    Nelle varieta' vendute come «sottotipo» le tolleranze  dei  corpi
estranei di cui al precedente punto  b)  sono  consentite  fino  allo
0,40%. 
    2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore
al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza  che  tale
fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione  di
riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in  aggiunta
alle  diciture  obbligatorie  e  con   le   stesse   dimensioni.   La
dichiarazione di riso «Ostigliato» viene tuttavia omessa per  i  risi
integrali a pericarpo rosso; in questo caso la dichiarazione di «riso
integrale rosso» deve essere riportata sulle confezioni  in  aggiunta
alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni. 
    3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato  da  particolari
varieta', che per le  sue  caratteristiche  ereditarie,  presenta  il
granello  di  colore  bianco  -  latte,  opaco  e  non  farinoso.  La
dichiarazione  di  riso  «destrinoso»  deve  essere  riportata  sulle
confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie  e  con  le  stesse
dimensioni. 
    4) Nei risi «sottotipo» e' consentita una tolleranza di due punti
sulla percentuale di rotture, quando dichiarata. 
    5)  Le  varieta'  di  risone  e  dei  corrispondenti   risi   non
classificati nell'allegato A) o B) possono essere vendute  unicamente
quali appartenenti al Gruppo «Comune o Originario». 
    6) Risetti: sono le granelle disformi, anche se  spuntate,  e  le
granelle gessate o comunque difettate con rotture  massime  del  10%.
Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o
a varieta' dello stesso. 
    7) Le tolleranze sono determinate secondo le modalita' analitiche
di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1994.