Allegato IV
(articolo 14)
Modulo A1
Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del
prodotto
1. Il controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto
sotto controllo ufficiale, e' la procedura di valutazione della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti
ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva
responsabilita', che i prodotti interessati soddisfano le
prescrizioni del presente decreto.
2. Documentazione tecnica
Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione
deve permettere di valutare la conformita' del prodotto alle
prescrizioni pertinenti e comprendera' un'analisi e una valutazione
adeguate dei rischi.
La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni
applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione,
il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La
documentazione tecnica deve contenere, laddove applicabile, almeno
gli elementi seguenti:
- una descrizione generale del prodotto,
- disegni relativi alla progettazione di massima e alla
fabbricazione, schemi delle componenti, dei sottosistemi, dei
circuiti, ecc.,
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali
disegni e schemi e del funzionamento del prodotto,
- un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti
specificazioni tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, applicate completamente
o in parte, e delle descrizioni delle soluzioni approvate per
soddisfare le prescrizioni fondamentali del presente decreto, se tali
norme armonizzate non siano state applicate. In caso di applicazione
parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica
le parti che sono state applicate,
- risultati dei calcoli di progettazione effettuati, delle analisi
svolte, ecc., e
- verbali delle prove.
3. Fabbricazione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinche' i processi
di fabbricazione e di controllo garantiscano la conformita' dei
prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle
prescrizioni degli strumenti legislativi che ad essi si applicano.
4. Controlli sul prodotto
4.1 Progettazione e costruzione
Su una o piu' unita' da diporto rappresentanti la produzione del
fabbricante sono eseguite una o piu' delle seguenti prove, calcoli
equivalenti o controlli da parte del fabbricante o a suo nome:
a) prova di stabilita' conformemente all'allegato II, parte A, punto
3.2, del decreto legislativo n. 171 del 2005 come sostituito
dall'allegato I del presente decreto;
b) prova delle caratteristiche di galleggiabilita' conformemente
all'allegato II, parte A, punto 3.3 del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall'allegato I del presente decreto.
Le prove sono effettuate da o sotto la responsabilita' di un
organismo notificato scelto dal produttore.
4.2 Emissioni acustiche
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore
entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e
per le moto d'acqua, in una o piu' unita' da diporto rappresentanti
la produzione del fabbricante delle unita' da diporto, le prove di
emissione sonora definite nell'allegato II, parte C, del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del
presente decreto.
sono effettuate dal fabbricante delle unita' da diporto, o per suo
conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal
fabbricante.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico
integrato, in uno o piu' motori di ciascuna famiglia di motori
rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di
emissione sonora definite nell'allegato II, parte C del decreto
legislativo n. 171 del 2005 come sostituito dall'allegato I del
presente decreto, sono effettuate dal fabbricante del motore, o per
suo conto, sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto
dal fabbricante.
Qualora siano testati piu' motori di un'unica famiglia di motori, per
assicurare la conformita' del campione si applica il metodo
statistico descritto nell'allegato XIII del presente decreto.)
5. Marcatura di conformita' e dichiarazione di conformita'
5.1. Il fabbricante appone la necessaria marcatura di conformita'
quale prevista dal presente decreto a ogni singolo prodotto che
soddisfa le prescrizioni applicabili dello presente decreto.
5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita'
per ogni prodotto che, insieme alla documentazione tecnica, lascia a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in
cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di
conformita' identifica il prodotto per il quale e' stata compilata.
Una copia di tale dichiarazione e' messa a disposizione delle
autorita' competenti su richiesta.
6. Rappresentante autorizzato
Gli obblighi di cui al punto 5 spettanti al fabbricante possono
essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato.