(Allegato IV)
 
 
                                                          Allegato IV 
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) 
MODULO D: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA  GARANZIA  DELLA  QUALITA'
  DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 
    1. La conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
nel  processo  di  produzione  e'  la  parte  di  una  procedura   di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la  sua
esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati  sono  conformi
al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo  e  rispondono
ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
    2. Produzione 
    Il fabbricante deve adottare un sistema qualita' riconosciuto per
la produzione,  l'ispezione  del  prodotto  finale  e  la  prova  dei
prodotti interessati, come specificato al punto  3,  ed  e'  soggetto
alla sorveglianza di cui al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1.  Il  fabbricante  deve  presentare  una   domanda   per   la
valutazione del suo  sistema  qualita'  per  i  prodotti  interessati
all'organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda
sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c) tutte le informazioni  utili  sulla  categoria  di  prodotti
considerata; 
      d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo. 
    3.2. Il  sistema  qualita'  deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e  ai
requisiti del presente decreto a essi applicabili. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti; 
      b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
      c) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
      d) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc. 
      e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che
sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se  il  sistema  di
qualita' funziona efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
    Esso presume la conformita' a tali requisiti degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. 
    Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. Il gruppo incaricato delle ispezioni deve  esaminare
la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verificare
la capacita' del fabbricante di individuare i requisiti del  presente
decreto applicabili nonche' di effettuare esami atti a  garantire  la
conformita' del prodotto a tali requisiti. 
    La decisione viene notificata al fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato continui a soddisfare i  requisiti  di  cui  al
punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      a) la documentazione relativa alla qualita'; 
      b) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tali  occasioni,  l'organismo
notificato puo' effettuare, o far effettuare, prove sul prodotto  per
verificare  il   corretto   funzionamento   del   sistema   qualita'.
L'organismo notificato deve  fornire  al  fabbricante  una  relazione
sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  una  relazione  sulle
stesse. 
    5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita'. 
    5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e  conforme
al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e  rispondente
ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante
appone la marcatura CE e,  sotto  la  responsabilita'  dell'organismo
notificato di cui  al  punto  3.1,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo. 
    5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita'  UE  per  ciascun  modello  di  prodotto  diverso  da  un
componente e deve tenerla a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da
un componente e' stato  immesso  sul  mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui  e'
stata compilata. 
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente. 
    5.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle
autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il
componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato  di  conformita'
deve  identificare  il  modello  di  componente  per  cui  e'   stato
compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve  accompagnare
ogni componente. 
    6. Il fabbricante deve  tenere  a  disposizione  delle  autorita'
nazionali per dieci anni dalla data  in  cui  il  prodotto  e'  stato
immesso sul mercato: 
      a) la documentazione di cui al punto 3.1; 
      b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  3.5
e la relativa approvazione; 
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
    7. Ciascun organismo notificato informa la propria  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso  rifiutate,
sospese,  ritirate  o  altrimenti  sottoposte  a  restrizioni  e,  su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5
e 6 possono essere adempiuti dal suo  rappresentante  autorizzato,  a
nome del fabbricante e sotto la sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato.