(Allegato D)
                                                           Allegato D 
 
Pomodoro concentrato: tipologie e relativi requisiti 
 
    Le tipologie di pomodoro concentrato sono cosi' definite: 
      a) «semi-concentrato di pomodoro»  e'  riservata  al  succo  di
pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed  il  cui  residuo
secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 12 per cento; 
      b) «concentrato semplice di pomodoro», e' riservata al succo di
pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed  il  cui  residuo
secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 18 per cento; 
      c) «doppio concentrato di pomodoro», e' riservata al  succo  di
pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed  il  cui  residuo
secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 28 per cento; 
      d) «triplo concentrato di pomodoro», e' riservata al  succo  di
pomodoro sottoposto a processo di concentrazione ed  il  cui  residuo
secco, al netto di sale aggiunto, non sia inferiore al 36 per cento; 
    I prodotti di cui alle lettere a) b), c), e d), debbono  avere  i
seguenti requisiti minimi: 
      1) colore rosso, odore e  sapore  caratteristici  del  prodotto
ottenuto da pomodoro sano e maturo ed essere privi di odore e  sapore
estranei, in particolare dal gusto di bruciato o di caramello; 
      2) esenti  da  ogni  presenza  visibile  di  sostanze  vegetali
estranee, ad eccezione dei residui  di  semi  e  bucce  del  pomodoro
stesso; 
      3) un'acidita' totale, espressa  in  acido  citrico  monoidrato
cristallizzato, non superiore al 10 per cento in  peso,  del  residuo
secco, diminuito del sale da tavola addizionato; 
      4)  un'acidita'  volatile,  espressa  in  acido  acetico,   non
superiore allo 0,4 per cento, in peso, del residuo  secco,  diminuito
del sale da tavola addizionato; 
      5) impurita' minerali in misura non superiore a 0,10 per  cento
di residuo secco al netto di sale aggiunto; 
      6) tenore di zucchero,  espresso  in  zucchero  invertito  pari
almeno al 42 per cento, in peso, del  residuo  secco,  diminuito  del
sale da tavola addizionato e comunque non inferiore al 40  per  cento
in peso, qualora il rapporto acidita' non sia superiore a 8,5; 
      7) muffe (determinate con il metodo  microscopico  Howard)  nei
limiti non superiori al 70 per cento di  campi  positivi  determinato
nel prodotto diluito a 8 °Brix; 
      8) valore di pH non superiore a 4,5; 
      9) il valore di acido lattico non deve essere  superiore  all'1
per cento del residuo secco al netto del sale aggiunto. 
    Nel caso in cui la presenza di bucce e/o di semi supera il 4  per
cento del peso del prodotto finito, i prodotti di  cui  alle  lettere
a),  b),  c)  e  d)   devono   riportare   denominazioni   specifiche
conformemente a quanto previsto all'art. 24, par. 1, lett.  b)  della
legge 28 luglio 2016, n. 154. 
    La quantita' di sale da tavola addizionato non deve superare il 2
per cento, del peso netto. 
    Per determinare la quantita' di sale da  tavola  addizionato,  il
tenore naturale di cloruri va considerato pari al  2  per  cento  del
residuo secco. 
    Gli unici ingredienti che possono essere aggiunti al  concentrato
di pomodoro sono i seguenti: 
      a. sale da tavola (cloruro di sodio), anche iodato; 
      b. spezie naturali, erbe aromatiche e relativi estratti,  aromi
naturali; 
      c. gli additivi autorizzati di  cui  all'art.  5  del  presente
decreto.