(Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
                         Clausola antimafia 
 
Contenuti della clausola antimafia da inserire nel bando di gara 
    La  normativa  vigente  prevede  l'acquisizione  di  informazioni
antimafia, oltre che per i contratti di importo pari  o  superiore  a
quello determinato  in  attuazione  delle  direttive  comunitarie  in
materia  di  opere  e  lavori  pubblici,  anche  nei  confronti   dei
subcontraenti quando l'importo del subappalto superi detti limiti  di
valore e pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla
stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. 
    La necessita' di estensione delle verifiche preventive  antimafia
a tutte  le  imprese  e  fornitori  partecipanti  alla  realizzazione
dell'opera, ad esse applicando  le  piu'  rigorose  informazioni  del
Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita',
sotto  il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,   dei
sub-appalti e dei cottimi,  nonche'  di  talune  tipologie  esecutive
attinenti a una serie di prestazioni (trasporto  e  movimento  terra,
noli a caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti  nella  fase
realizzativa a prescindere dalla finalizzazione  dell'intervento  (di
tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.). 
    Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei  lavori  di  cui  al
progetto definitivo approvato con la presente delibera dovra'  essere
inserita apposita clausola che - oltre  all'obbligo  di  conferimento
dei dati relativi a tutti i sub-contratti - preveda che: 
      1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale
siano subordinati all'espletamento  delle  informazioni  antimafia  e
sottoposti a clausola risolutiva espressa, in  maniera  da  procedere
alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e  alla  automatica
risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione  dell'impresa,
in caso di informazioni positive.  A  fini  di  accelerazione  potra'
prevedersi  che   per   i   sub-contratti   oggetto   dell'estensione
l'autorizzazione alla stipula  possa  essere  rilasciata  sulla  base
dell'informazione  antimafia  che  consiste  nell'attestazione  della
insussistenza di una delle cause di decadenza, di  sospensione  o  di
divieto previste dalla normativa vigente  e  nell'attestazione  della
insussistenza  di  eventuali  tentativi  di   infiltrazione   mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi  delle  societa'  o
imprese interessate. Tenuto conto dell'ulteriore estensione  di  tali
verifiche anche a  tipologie  di  prestazioni  non  inquadrabili  nel
sub-appalto, ai sensi della  normativa  vigente,  si  potra'  inoltre
prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento  delle  verifiche
antimafia per gli acquisti di materiale di  pronto  reperimento  fino
all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di  conferimento
dei dati del fornitore); 
      2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva  espressa,
l'appaltatore principale applichi, quale  ulteriore  deterrente,  una
penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, non superiore
al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno; 
      3) il soggetto aggiudicatore valuti  le  comunicazioni  di  cui
all'art. 1-septies  del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,
convertito  nella  legge  12  ottobre  1982,  n.  726,  e  successive
integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria  per
gli effetti di cui al Codice degli appalti; 
      4) vengano previste apposite misure  di  monitoraggio  relative
alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a: 
    a)   controllare   gli   assetti    societari    delle    imprese
sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera
stessa, fermo restando che, in caso di  variazioni,  dovranno  essere
aggiornati  i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo   di
comunicazione di cui si e' detto; 
    b) assicurare, anche attraverso  apposite  sanzioni  che  possono
arrivare fino alla revoca degli  affidamenti  e  clausole  risolutive
espresse,  che  i  tentativi  di  pressione  criminale   sull'impresa
affidataria   e   su   quelle   sub-affidatarie,   nella   fase    di
cantierizzazione  (illecite  richieste   di   denaro,   «offerta   di
protezione»,   ecc.),   vengano   immediatamente   comunicati    alla
Prefettura, fermo  restando  l'obbligo  di  denuncia  alla  Autorita'
giudiziaria.