Allegato IV
(articolo 6, comma 1)
Metodologie per elaborazione e aggiornamento di inventari e
proiezioni nazionali delle emissioni, relazioni di inventario e
inventari nazionali rettificati
Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali
delle emissioni, le proiezioni nazionali delle emissioni, gli
inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli
inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali delle
emissioni rettificati e le relazioni di inventario sono elaborati
avvalendosi dei metodi individuati nell'ambito della convenzione
LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce
inoltre un riferimento la Guida EMEP/EEA per gli inventari delle
emissioni di inquinanti atmosferici (Guida EMEP/EEA). Tali
orientamenti richiedono di fornire anche informazioni ulteriori
rispetto a quelle indicate nel presente allegato, in particolare i
dati relativi alle attivita', indispensabili per la valutazione degli
inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni.
L'applicazione degli orientamenti EMEP non pregiudica, in tutti i
casi, le modalita' previste nel presente allegato e le prescrizioni
dell'allegato I relative alla nomenclatura per la comunicazione dei
dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione.
PARTE 1
Inventari nazionali delle emissioni annue
1. Gli inventari nazionali delle emissioni sono trasparenti,
coerenti, comparabili, completi e accurati.
2. Le emissioni dalle principali categorie individuate sono
calcolate in conformita' ai metodi definiti nella Guida EMEP/AEA ed
in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di livello
piu' elevato (piu' dettagliato). Possono essere utilizzati altri
metodi scientificamente validi e compatibili per istituire gli
inventari nazionali delle emissioni qualora tali metodi forniscano
stime piu' precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.
3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni sono
calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali
trasmessi a Eurostat.
4. Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate e
comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti.
5. Le emissioni nazionali annue sono comunicate come espresse
nell'unita' applicabile specificata nel modello NFR della convenzione
LRTAP.
PARTE 2
Proiezioni nazionali delle emissioni
1. Le proiezioni nazionali delle emissioni sono trasparenti,
coerenti, comparabili, complete e accurate e le informazioni
comunicate comprendono almeno: a) una chiara individuazione delle
politiche e delle misure adottate e previste che sono utilizzate
nelle proiezioni; b) se ne ricorre il caso, i risultati dell'analisi
di sensibilita' effettuata; c) la descrizione delle metodologie, dei
modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input e
output.
2. Le proiezioni delle emissioni sono stimate e aggregate in
relazione ai settori cui appartengono le fonti. La proiezione e'
fornita «con misure» (misure adottate) e, se ne ricorre il caso, «con
misure aggiuntive» (misure previste) per ogni inquinante in
conformita' agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.
3. Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti
con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con
le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.
PARTE 3
Relazioni di inventario
1. Le relazioni di inventario devono essere elaborate in
conformita' agli orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati e
devono essere comunicate utilizzando il relativo modello per le
relazioni di inventario. Tale relazione deve contenere quantomeno: a)
la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito a
metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione e dati sulle
attivita', nonche' i motivi della relativa scelta; b) la descrizione
delle principali categorie nazionali di fonti di emissione; c)
informazioni su incertezze, garanzia della qualita' e verifica; d)
una descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli
inventari; e) ricalcoli e miglioramenti pianificati; f) se ne ricorre
il caso, informazioni sulle procedure dell'articolo 3, commi 4, 5 e
6; g) se ne ricorre il caso, le informazioni previste dall'articolo
3, comma 2; h) una sintesi.
PARTE 4
Rettifica degli inventari delle emissioni nazionali
1. La proposta di rettifica di un inventario nazionale delle
emissioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, inviata ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, contiene quantomeno i seguenti documenti:
a) la prova che uno o piu' impegni nazionali di riduzione delle
emissioni non sono rispettati;
b) la prova della misura in cui la rettifica riduce il
superamento dei livelli e contribuisce al rispetto dell'impegno o
degli impegni in esame;
c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni in esame
sarebbero rispettati in base alle proiezioni delle emissioni
nazionali prima della rettifica;
d) la prova che la rettifica e' coerente con una o piu' delle
seguenti circostanze, potendosi fare riferimento alle pertinenti
rettifiche effettuate in precedenza:
1) in caso di nuove categorie di fonti di emissione:
1.1 la prova che la nuova categoria di fonti di emissione
e' riconosciuta nella letteratura scientifica e/o nella Guida
EMEP/EEA;
1.2 la prova che tale categoria di fonti non era inclusa
nel pertinente inventario nazionale delle emissioni storiche nel
momento in cui e' stato stabilito l'impegno di riduzione delle
emissioni;
1.3 la prova che le emissioni provenienti da una nuova
categoria di fonte impediscono di rispettare gli impegni di riduzione
delle emissioni, accompagnata da una descrizione dettagliata della
metodologia, dei dati e dei fattori di emissione su cui si fonda la
conclusione;
2) in caso di fattori di emissione molto diversi per la
determinazione delle emissioni provenienti da categorie di fonti
specifiche: 1.1 una descrizione dei fattori di emissione iniziali,
comprendente una descrizione dettagliata della base scientifica
utilizzata per determinare tali fattori di emissione; 1.2 la prova
che i fattori di emissione iniziali sono stati utilizzati per
determinare le riduzioni delle emissioni nel momento in cui queste
sono state stabilite; 1.3 una descrizione dei fattori di emissione
aggiornati, compresa una descrizione dettagliata della base
scientifica utilizzata per determinare il fattore di emissione; 1.4
un confronto delle stime delle emissioni effettuate utilizzando i
fattori di emissione iniziali e aggiornati, da cui risulti che il
cambiamento dei fattori di emissione impedisce di rispettare gli
impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni dei
fattori di emissione sono significative;
3) in caso di metodologie molto diverse per la determinazione
delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una
descrizione della metodologia iniziale utilizzata, comprendente una
descrizione dettagliata della base scientifica utilizzata per
determinare i fattori di emissione; 1.2 la prova che la metodologia
iniziale e' stata utilizzata per determinare le riduzioni delle
emissioni nel momento in cui sono state stabilite; 1.3 una
descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, comprendente una
descrizione dettagliata della base scientifica o di riferimento
utilizzata per la sua elaborazione; 1.4 un confronto delle stime
delle emissioni effettuate utilizzando le metodologie iniziali e
aggiornate, da cui risulti che il cambiamento di metodologia
impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i criteri per
decidere se le variazioni della metodologia sono significative.
2. Le emissioni, a seguito delle rettifiche, sono ricalcolate al
fine di assicurare, per quanto possibile, la coerenza delle serie
temporali per ciascun anno in cui le rettifiche sono applicate.