(Allegato D)
                                                           Allegato D 
 
MODALITA' DI COLLABORAZIONE DEGLI STEWARD CON LE FORZE DI  POLIZIA  E
  DETERMINAZIONE DEI SERVIZI  AUSILIARI  DELL'ATTIVITA'  DI  POLIZIA,
  RELATIVI AI CONTROLLI NELL'AMBITO DELL'IMPIANTO SPORTIVO. 
 
1. Organizzazione dei servizi. 
    1.1.  La  struttura  organizzativa  di  seguito   illustrata   e'
impostata sulla suddivisione delle mansioni tra figure professionali,
le quali assolvono, a diversi livelli di responsabilita',  i  compiti
demandati agli steward. Si basa, dunque, su un rapporto di gerarchia,
nel quale il livello inferiore svolge i propri compiti  coerentemente
con le disposizioni impartite dal livello superiore, lungo una  linea
di comunicazione verticale (catena di comando). 
    1.2. I servizi svolti dagli steward sono  organizzati  su  cinque
figure professionali: 
      1) delegato per la gestione dell'evento (DGE): incaricato della
societa' organizzatrice e componente del GOS (ex art.  19-ter,  comma
1, lettera b, del decreto ministeriale 18 marzo 1996), svolge compiti
di  direzione  e  controllo  dei  servizi  effettuati  dagli  steward
all'interno dell'impianto sportivo; 
      2) responsabile di funzione (RF): in relazione a ciascuna delle
funzioni operative elencate  al  punto  4.2,  lettere  da  A)  a  G),
coerentemente  con  le  direttive  del  delegato  per   la   gestione
dell'evento, impartisce disposizioni ai  dipendenti  coordinatori  di
settore. Risponde direttamente e fornisce supporto al delegato per la
gestione dell'evento; 
      3) coordinatore di settore  (CS):  impartisce  disposizioni  ai
dipendenti capi unita' operanti in  un  determinato  settore  o  area
dell'impianto sportivo.  Risponde  direttamente  ai  responsabili  di
funzione; 
      4) capo unita' (CU):  impartisce  disposizioni  agli  operatori
steward organizzati in unita' operative (composte  da  20  elementi).
Risponde direttamente al coordinatore di settore; 
      5) operatore steward: esegue le disposizioni impartite dal capo
unita' operativa, al quale risponde direttamente. 
 
2. Predisposizione dei servizi. 
    2.1. Il DGE assolve ai propri compiti di  direzione  e  controllo
anche predisponendo il «Piano di  gestione  dell'evento»  (PGE),  che
comprende: 
      il «Piano operativo steward» (POS), riguardante l'impiego degli
steward; 
      le  attivita'  connesse  con   la   manifestazione   calcistica
afferenti alla safety, al ticketing e  alla  accoglienza  all'interno
dell'impianto (incluse le pertinenze). 
    2.2. Il «Piano di gestione dell'evento» e' approvato dal  GOS  in
occasione di ogni competizione calcistica, almeno  tre  giorni  prima
dell'evento. 
    2.3. Il DGE  predispone,  altresi',  l'elenco  degli  steward  da
impiegare  nei  servizi,  abbinando  a   ciascun   nome   un   numero
progressivo,  che  deve  corrispondere  a  quello   riportato   sulla
pettorina di riconoscimento, e specificando la  qualifica,  l'area  o
settore di utilizzo e i compiti assegnati. 
    2.4. In occasione di manifestazioni  calcistiche  internazionali,
nello svolgimento dei servizi deve essere impiegata un'aliquota di CU
e OS pari almeno al 15%, che deve  possedere  un'adeguata  conoscenza
della lingua inglese o della lingua degli spettatori stranieri. 
    2.5. Il conferimento dell'incarico di RF  e  CS  da  parte  della
societa' sportiva organizzatrice e' subordinato al preventivo assenso
del questore. 
    2.6. L'elenco di  cui  al  punto  2.3,  unitamente  al  documento
attestante  la  copertura  assicurativa,  e'  trasmesso  al  questore
almeno cinque ore prima dell'inizio della competizione calcistica. 
 
3. Riconoscimento degli steward. 
    3.1.  Gli  steward,  fatta  eccezione  per  i  DGE,  durante   lo
svolgimento del servizio indossano una pettorina di riconoscimento di
colore giallo o arancione fluorescente  (il  primo  colore  riservato
agli OS, il secondo alle altre figure  professionali)  riportante  la
scritta «STEWARD» e un numero progressivo abbinato al  nome  indicato
nell'elenco degli steward in servizio di cui al punto 2.3, avente  le
caratteristiche indicate all'allegato E. 
    3.1.  Sulla  tasca  per   l'alloggiamento   dell'apparato   radio
portatile, posta sul lato anteriore sinistro della pettorina, possono
essere riportati da uno a tre asterischi, di colore contrastante, che
individuano rispettivamente le qualifiche di CU, CS e RF. 
    3.2. All'interno della tasca in materiale trasparente, posta  sul
lato anteriore  destro  della  pettorina,  e'  inserito  il  libretto
professionale personale dello steward di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto, mostrando il fronte del libretto cartaceo o della card. 
    3.3. Il  libretto  professionale  personale  dello  steward  deve
essere esibito a richiesta del personale appartenente alle  Forze  di
polizia. 
    3.4. Sotto la pettorina di riconoscimento  e'  vietato  indossare
capi di abbigliamento dalla foggia militare. 
    3.5. Per  specifiche  esigenze  di  rappresentanza,  in  limitati
settori o aree  dell'impianto  sportivo  indicate  nel  POS,  gli  OS
possono  indossare,  in  luogo  della  pettorina  di  riconoscimento,
giacche di colore  scuro,  a  condizione  che  tengano  in  vista  il
libretto professionale personale dello steward, esponendo  il  fronte
del libretto cartaceo o della card. 
    3.6.  Restano  ferme  le  disposizionI  in  materia  di  uso  dei
dispositivi  di  protezione   individuale,   previste   dal   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
4. Modalita' di svolgimento dei servizi. 
    4.1. I servizi degli steward all'interno  dell'impianto  sportivo
(incluse  le  pertinenze)  sono  svolti  sotto   la   vigilanza   del
funzionario della Polizia di Stato coordinatore del GOS. Vigilano sui
servizi degli steward  anche  gli  ufficiali  di  pubblica  sicurezza
designati con ordinanza di servizio del questore, i quali  assicurano
gli interventi che richiedono l'esercizio  di  pubbliche  potesta'  o
l'impiego di personale delle Forze di polizia. 
    4.2 I servizi degli steward  sono  svolti  secondo  modalita'  di
seguito   illustrate,   al   fine   di   assicurare   la   necessaria
collaborazione con le Forze di polizia. 
A) Bonifica e verifica dei luoghi. 
    Prima dell'apertura al pubblico,  conformemente  alle  istruzioni
approvate dal GOS, gli  steward  provvedono  a  ispezionare  l'intero
impianto sportivo al fine di: 
      1. verificare la  stabilita'  e  l'ancoraggio  delle  strutture
mobili; 
      2. garantire la  rimozione  di  eventuali  oggetti  illeciti  o
proibiti, nonche' di  qualsiasi  altro  materiale  che  possa  essere
impropriamente utilizzato per mettere in pericolo l'incolumita' delle
persone o per danneggiare l'impianto; 
      3. adottare ogni  iniziativa  necessaria  ad  evitare  che  sia
minimamente ostacolata l'utilizzabilita' delle vie di fuga; 
      4.  verificare  la  perfetta   funzionalita'   degli   impianti
antincendio,  delle  uscite   di   sicurezza   e   del   sistema   di
videosorveglianza. 
    Al termine delle predette attivita',  gli  steward  provvedono  a
presidiare in maniera continuativa l'impianto. 
B) Prefiltraggio. 
    In prossimita' dei varchi di accesso situati lungo  il  perimetro
dell'area  riservata  dell'impianto  (area  di  prefiltraggio),   gli
steward provvedono a: 
      1. accogliere  gli  spettatori,  fornendo  le  informazioni  in
merito alla fruibilita' degli spazi e dei servizi dello stadio; 
      2. indirizzare  gli  spettatori  verso  il  varco  di  ingresso
attrezzato che  adduce  all'area  di  massima  sicurezza  da  cui  il
titolare del biglietto deve accedere allo stadio. 
      3.  presidiare  i  varchi   di   accesso   all'area   riservata
dell'impianto; 
      4. verificare il possesso di  regolare  titolo  di  accesso  da
parte degli spettatori; 
      5. accertare la corrispondenza dell'intestazione del titolo  di
accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede,  richiedendo
l'esibizione di un valido documento di identita' e negando l'ingresso
in caso di difformita' ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona
sia sprovvista del documento di identita'; 
      6. verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti  gratuiti
(previste dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 8 del  2007),  che  i
minori di anni quattordici siano accompagnati da un genitore o da  un
parente fino al quarto grado; 
      7. controllare il rispetto del regolamento d'uso  dell'impianto
al fine di: 
        evitare l'introduzione  di  oggetti,  strumenti  e  materiali
illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi  per  la
pubblica incolumita'; 
        verificare,  presso  l'apposito  varco  dedicato,   bandiere,
striscioni  e  qualsiasi  altro  materiale   coreografico   negandone
l'introduzione se illecite o comunque non consentiti; 
      8. segnalare all'interessato  la  facolta'  di  depositare  gli
oggetti che non possono essere introdotti  all'interno  dell'impianto
sportivo, in appositi contenitori collocati in prossimita' dei varchi
d'ingresso e messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della
competizione sportiva, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se
soggetto diverso. 
C) Filtraggio. 
    In prossimita'  dell'accesso  ai  preselettori  di  incanalamento
antistanti ai varchi attrezzati situati lungo il perimetro  dell'area
di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a: 
      1. controllare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto,
finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite,
proibite,  o  comunque  pericolosi  per  la   pubblica   incolumita',
effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle  borse
od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con  metal
detector portatili, per una percentuale  non  inferiore  al  40%  dei
biglietti venduti; 
      2. segnalare all'interessato la facolta' di depositare  oggetti
che non possono essere introdotti all'interno dell'impianto sportivo,
in  appositi  contenitori  collocati  in   prossimita'   dei   varchi
d'ingresso e messi a disposizione dalla societa' organizzatrice della
competizione, d'intesa con il proprietario dell'impianto, se soggetto
diverso,   in   attuazione   di   apposite   linee   guida   definite
dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ai  sensi  dell'art.
1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003; 
      3. regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento  degli
spettatori verso i  tornelli  attraverso  i  quali  il  titolare  del
biglietto deve accedere  allo  stadio,  ovvero,  per  gli  spettatori
diversamente abili, verso gli appositi varchi. 
    In prossimita' dei tornelli elettronici  e  dei  varchi  per  gli
spettatori diversamente abili, gli steward assicurano: 
      1. il presidio  dei  varchi  di  accesso  all'area  di  massima
sicurezza dell'impianto; 
      2.  l'eventuale  assistenza  alla  verifica   elettronica   del
biglietto; 
      3. l'instradamento al settore dello stadio presso il  quale  e'
ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto. 
D) Instradamento all'interno dell'impianto sportivo. 
    In prossimita' dell'accesso agli spalti, gli  steward  instradano
il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato. 
E) Altre attivita' all'interno dell'impianto sportivo. 
    Durante  la  durata  di  permanenza  del   pubblico   all'interno
dell'impianto sportivo,  gli  steward  assicurano  il  controllo  del
rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso la: 
      1. vigilanza dei luoghi e lungo  il  perimetro  delle  aree  di
sicurezza dell'impianto sportivo (di cui all'art. 8-bis, comma 1  del
decreto ministeriale 18 marzo 1996), finalizzata ad evitare  indebiti
accessi  nell'impianto  medesimo   attraverso   scavalcamento   delle
recinzioni e dei separatori; 
      2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte  le  aree
interessate  dalla  loro  presenza,   inclusa   la   verifica   della
corrispondenza dell'identita' del possessore del biglietto  e  quella
di colui che materialmente  occupa  il  posto,  finalizzati  anche  a
prevenire e rilevare comportamenti illeciti o comunque pericolosi per
la pubblica incolumita'  ed  individuare  situazioni  che  potrebbero
creare  turbative  all'ordine  ed   alla   sicurezza   pubblica   per
l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine; 
      3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone
interdette al pubblico; 
      4.  custodia  degli  oggetti  e  dei  materiali  lasciati,  ove
previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da  parte  degli  utenti
dell'impianto sportivo; 
      5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco; 
      6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di
gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente
sottoposte a divieto di stazionamento e movimento; 
      7. vigilanza e controllo degli  accessi,  dei  percorsi,  delle
aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori; 
      8.  indirizzamento  e  assistenza  a  persone   diverse   dagli
spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei  locali  loro
riservati; 
      9. concorso  attivo  nelle  procedure  inerenti  alla  pubblica
incolumita' ed alle emergenze, nonche' i servizi connessi; 
      10. ogni altro controllo o attivita' disposti  dalle  autorita'
di pubblica sicurezza  per  il  cui  espletamento  non  e'  richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta'   o   l'impiego   operativo   di
appartenenti alle Forze di polizia; 
      11. concorso attivo negli  altri  servizi  previsti  dal  Piano
finalizzato  al  mantenimento  delle  condizioni  di  sicurezza,   al
rispetto  dei  divieti,  delle  limitazioni  e  delle  condizioni  di
esercizio ed a garantire  la  sicurezza  delle  persone  in  caso  di
emergenza. 
F) Assistenza alle persone diversamente abili. 
    Nello svolgimento delle  attivita'  indicate  nei  paragrafi  che
precedono, gli steward assicurano altresi' l'assistenza alle  persone
diversamente abili. 
G) Attivita' in caso di violazione del regolamento d'uso. 
    In caso di trasgressione alle norme di accesso  e  di  permanenza
all'interno dell'impianto  sportivo  o  al  regolamento  d'uso  dello
stesso, gli steward: 
      1.  dopo  aver  richiamato   il   trasgressore   all'osservanza
dell'obbligo o del  divieto,  negano  l'accesso  ovvero  invitano  il
contravventore a lasciare l'impianto; 
      2. in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso  o
allontanamento ovvero in caso di  altre  violazioni  della  normativa
vigente o del regolamento d'uso che  prevedano  l'applicazione  della
sola sanzione amministrativa  pecuniaria,  dopo  aver  richiamato  il
trasgressore all'osservanza dell'obbligo  o  del  divieto,  accertano
l'identita' del trasgressore attraverso la  richiesta  di  esibizione
del titolo d'accesso e di un valido documento d'identita'; 
      3.  curano  la  successiva  segnalazione  delle  infrazioni  ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e
secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
      4. segnalano al personale delle Forze di  polizia  in  servizio
presso l'impianto sportivo, per  i  successivi  accertamenti,  coloro
che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei
servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento
d'identita'. 
H) Documentazione delle attivita'. 
    L'attivita' svolta dagli steward ai sensi della lettera E), n.  4
e 8 e ai  sensi  della  lettera  G)  e'  documentata  su  modulistica
predisposta  dal  DGE  e  trasmessa  al  coordinatore  del  GOS   per
l'attivita' di competenza. 
    Le attivita' di  prefiltraggio  e  di  filtraggio,  di  cui  alle
lettere B) e  C),  sono  svolte  sotto  la  diretta  vigilanza  degli
ufficiali e agenti di  pubblica  sicurezza  preposti  agli  specifici
servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio
di pubbliche potesta' o  l'impiego  di  appartenenti  alle  Forze  di
polizia. 
I) Ulteriori servizi ausiliari dell'attivita' di polizia. 
    Fermo restando quanto previsto al punto 4.1, agli steward possono
essere affidati i seguenti ulteriori servizi ausiliari dell'attivita'
di polizia per il cui espletamento non e'  richiesto  l'esercizio  di
pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti  alle  Forze
di polizia: 
      1. controllo di cui alla lettera C),  n.  1,  anche  attraverso
verifiche manuali a campione dell'abbigliamento e delle cose  portate
indosso dai soggetti che accedono all'impianto sportivo (tecnica  del
pat-down), quando tale modalita' di controllo si rende necessaria  al
fine di evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo  di
oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad  offendere
o comunque pericolosi per la pubblica incolumita'; 
      2. attivita' di prefiltraggio e filtraggio, di cui alle lettere
B) e C), anche  attraverso  il  concorso  nelle  procedure  di  primo
intervento che non  comporti  l'esposizione  a  profili  di  rischio,
quando tale modalita' di intervento si renda necessaria  per  evitare
indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso  lo  scavalcamento
dei varchi d'ingresso, ovvero per prevenire o interrompere condotte o
situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumita'  o  la  salute
delle persone, fermo restando  l'obbligo  di  immediata  segnalazione
alle Forze di polizia cui,  a  richiesta,  deve  essere  prestata  la
massima collaborazione. 
    I servizi di cui ai precedenti n. 1 e  2  possono  essere  svolti
dagli steward, preventivamente individuati, che hanno  acquisito  una
specifica attestazione nell'ambito dei corsi  di  formazione  di  cui
all'allegato C, previo assenso  del  Questore  e  sotto  la  costante
supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza  preposti
agli specifici servizi. 
 
5. Impiego di steward esterni. 
    5.1. Le societa' calcistiche organizzatrici, per  lo  svolgimento
dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto  ad  integrazione
del proprio contingente, possono  impiegare  un'aliquota  di  steward
individuata dalla societa' calcistica ospite. Tale aliquota non  puo'
superare il 50% del numero degli steward previsti  per  lo  specifico
impianto sportivo, in base alla proporzione  di  almeno  1/250  della
capienza. 
    5.2. L'impiego di steward a integrazione  del  contingente  della
societa' calcistica organizzatrice deve essere  indicato  nel  «Piano
operativo steward» (POS). 
    5.3.  Gli  steward  inviati  a  integrare  il  contingente  della
societa' calcistica organizzatrice sono inseriti, in  modo  da  poter
essere distinti, nell'elenco nominativo degli steward di cui al punto
2.3, che il DGE e'  tenuto  a  comunicare  al  questore.  Gli  stessi
partecipano a un briefing  di  ambientamento  nell'impianto  sportivo
dove saranno impiegati, curato  dal  DGE  della  societa'  calcistica
organizzatrice,  da  tenersi  almeno un'ora  prima  dell'inizio   dei
servizi,  che  dovranno  essere  svolti  esclusivamente   all'interno
dell'impianto sportivo (incluse le pertinenze).