Art. 2. Termini del finanziamento 1. Le Universita' destinatarie delle borse di dottorato aggiuntive dovranno garantire, per ogni borsa aggiuntiva (pena decadenza del relativo finanziamento assentito), procedure di selezione dei dottorandi che assicurino la massima trasparenza, imparzialita' e pubblicita' presso i potenziali destinatari, ed il completamento di tutte le attivita' progettuali nei tempi previsti e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonche' del presente disciplinare. 2. Nello svolgimento delle attivita' relative ai progetti finanziati, ogni Universita' operera' in piena autonomia, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 3. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio della borsa di dottorato. Non sono computati i periodi di sospensione della borsa previsti per legge. Ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi di rendicontazione stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di Fondo Sociale Europeo, la rendicontazione finale dovra' essere presentata entro 30 giorni dalla discussione della tesi di dottorato e non oltre il 30 giugno 2023. 4. In conformita' con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni di cui all'Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unita' di Costi Standard (UCS). 5. Nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l'importo mensile della borsa destinata al dottorando (inclusivo della quota complessiva INPS) e' pari a 1.570,38 euro mentre, per ogni mese trascorso all'estero, l'importo (sempre al lordo della quota complessiva INPS) e' pari a 2.355,58 euro. Considerati tali valori della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per "i restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), determinando cosi' un contributo mensile complessivo pari a 2.198,54 euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale, e 3.297,81euro per ogni mese trascorso all'estero. Il 40% dei costi ammissibili include anche la quota del 10% dell'importo della borsa percepita dal dottorando e a questo destinata, secondo la normativa vigente, a partire dal secondo anno per sostenere l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero (es. spese legate a materiali o documentazione attinenti all'attivita' di ricerca svolta).