(Allegato D-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                      Termini del finanziamento 
 
  1. Le Universita' destinatarie delle borse di dottorato  aggiuntive
dovranno garantire, per ogni borsa  aggiuntiva  (pena  decadenza  del
relativo  finanziamento  assentito),  procedure  di   selezione   dei
dottorandi che assicurino la  massima  trasparenza,  imparzialita'  e
pubblicita' presso i potenziali destinatari, ed il  completamento  di
tutte le attivita' progettuali nei  tempi  previsti  e  nel  rispetto
delle  norme  di  legge  e  regolamentari,   nonche'   del   presente
disciplinare. 
  2.  Nello  svolgimento  delle  attivita'   relative   ai   progetti
finanziati, ogni Universita' operera' in piena autonomia, assumendone
la completa responsabilita'; pertanto il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (MIUR)  restera'  estraneo  ad  ogni
rapporto comunque nascente con terzi in  relazione  allo  svolgimento
del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto. 
  3. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio
della borsa di dottorato. Non sono computati i periodi di sospensione
della borsa previsti per legge. Ai fini del rispetto degli impegni di
spesa e degli obblighi di rendicontazione stabiliti  dai  regolamenti
comunitari in materia di Fondo Sociale  Europeo,  la  rendicontazione
finale dovra' essere presentata entro  30  giorni  dalla  discussione
della tesi di dottorato e non oltre il 30 giugno 2023. 
  4.  In  conformita'  con  l'art.  67,  paragrafo  1,  lettera   b),
Regolamento (UE) n. 1303/2013, le operazioni di cui  all'Avviso  sono
gestite  attraverso  l'applicazione  dell'Unita'  di  Costi  Standard
(UCS). 
  5. Nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, l'importo
mensile della borsa destinata al dottorando  (inclusivo  della  quota
complessiva INPS) e' pari a  1.570,38  euro  mentre,  per  ogni  mese
trascorso  all'estero,  l'importo  (sempre  al  lordo   della   quota
complessiva INPS) e' pari a 2.355,58 euro.  Considerati  tali  valori
della borsa, viene riconosciuto al soggetto proponente il 40% per  "i
restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e  costi  indiretti
in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14,  paragrafo
2 del Regolamento (UE)  n.  1304/2013  del  Fondo  Sociale  Europeo),
determinando cosi' un contributo mensile complessivo pari a  2.198,54
euro per ogni mese trascorso dal dottorando sul territorio nazionale,
e 3.297,81euro per ogni mese trascorso all'estero. Il 40%  dei  costi
ammissibili include anche la quota del 10% dell'importo  della  borsa
percepita dal dottorando e a questo destinata, secondo  la  normativa
vigente, a partire dal secondo  anno  per  sostenere  l'attivita'  di
ricerca in Italia e  all'estero  (es.  spese  legate  a  materiali  o
documentazione attinenti all'attivita' di ricerca svolta).