Art. 3. Obblighi dei soggetti beneficiari 1. Il soggetto beneficiario, in ogni fase della procedura, e' tenuto a garantire modalita' di comunicazione e pubblicizzazione trasparenti, e parita' di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. 2. Il soggetto beneficiario, dopo l'avvenuta assegnazione, deve inserire, nella apposita piattaforma on line (all'indirizzo http://dottorati.miur.it), per ogni borsa aggiuntiva, i seguenti documenti: a) il bando di attivazione del dottorato; b) gli atti di selezione (verbali delle commissioni, provvedimenti di approvazione della graduatoria, documentazione relativa ad eventuali rinunce); c) i provvedimenti di assegnazione delle borse aggiuntive a valere sul PON R&I 2014- 2020 e sul POC R&I 2014- 2020; d) la sede amministrativa in cui sono conservati i documenti relativi alla borsa; 3. E' fatto altresi' obbligo per il soggetto beneficiario di inserire nell'apposita piattaforma on line, per ogni borsa aggiuntiva, la dichiarazione del destinatario con cui, accettando la borsa: a) si impegni formalmente ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi) in impresa e all'estero, contestualmente attestando di essere consapevole che il mancato rispetto di entrambi i termini minimi comportera' la revoca della borsa di studio; b) attesti di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comportera' la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli importi eventualmente gia' versati; c) attesti di essere consapevole che l'eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non ammissione all'anno successivo del percorso dottorale comportera' la revoca delle somme gia' erogate per l'anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comportera' la revoca delle somme gia' erogate per l'ultimo anno di corso. d) attesti di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, e si impegni, per tutta la durata della borsa aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della normativa nazionale vigente. 4. Ogni soggetto ammesso al finanziamento non potra' apportare autonomamente al progetto varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi. 5. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione ANVUR che sara' attivata dal MIUR all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso PEC all'indirizzo dgric@postacert.istruzione.it che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico, da parte del Coordinatore del corso di dottorato. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera' il Coordinatore dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto. 6. La rendicontazione delle attivita' svolte dovra' essere effettuata dal beneficiario con cadenza bimestrale. Nello specifico, attraverso l'apposita piattaforma on line http://dottorati.miur.it e utilizzando la modulistica ivi presente, ciascun dottorando dovra' produrre un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero) e una sintesi delle principali attivita' svolte. Sara' cura del Coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando. La rendicontazione cosi' validata costituira' la base per il calcolo, da parte del MIUR, delle spese ammissibili (mediante applicazione del costo standard) per il bimestre di riferimento. 7. Il Coordinatore del corso di dottorato dovra' inoltre trasmettere annualmente, sempre per via telematica mediante la piattaforma on line dedicata, fatta eccezione per l'ultima annualita', la seguente documentazione: a) la relazione annuale del dottorando sull'attivita' svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MIUR; b) il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attivita' annuale svolta dal dottorando e l'eventuale ammissione all'anno successivo. 8. Il Coordinatore del corso di dottorato dovra' trasmettere infine, al termine del corso ed entro 30 giorni dalla discussione della tesi di dottorato, esclusivamente per via telematica sulla piattaforma on line dedicata all'avviso: a) la relazione annuale del dottorando sull'attivita' svolta, redatta secondo la modulistica predisposta dal MIUR; b) ove previsto, il verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attivita' complessivamente svolta dal dottorato durante i tre anni di dottorato e l'eventuale ammissione all'esame finale; c) la copia della tesi finale di dottorando, integrata con la modulistica predisposta dal MIUR; d) il verbale della Commissione dell'esame finale.