(Allegato D-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                  Obblighi dei soggetti beneficiari 
 
  1. Il soggetto beneficiario,  in  ogni  fase  della  procedura,  e'
tenuto a garantire  modalita'  di  comunicazione  e  pubblicizzazione
trasparenti, e parita' di accesso a tutte le potenziali categorie  di
destinatari. 
  2. Il soggetto beneficiario,  dopo  l'avvenuta  assegnazione,  deve
inserire,  nella  apposita   piattaforma   on   line   (all'indirizzo
http://dottorati.miur.it), per  ogni  borsa  aggiuntiva,  i  seguenti
documenti: 
    a) il bando di attivazione del dottorato; 
    b)  gli   atti   di   selezione   (verbali   delle   commissioni,
provvedimenti  di  approvazione  della  graduatoria,   documentazione
relativa ad eventuali rinunce); 
    c) i provvedimenti  di  assegnazione  delle  borse  aggiuntive  a
valere sul PON R&I 2014- 2020 e sul POC R&I 2014- 2020; 
    d) la sede amministrativa in  cui  sono  conservati  i  documenti
relativi alla borsa; 
  3. E' fatto  altresi'  obbligo  per  il  soggetto  beneficiario  di
inserire  nell'apposita  piattaforma  on   line,   per   ogni   borsa
aggiuntiva, la dichiarazione del destinatario con cui, accettando  la
borsa: 
    a) si impegni formalmente ad effettuare  i  previsti  periodi  di
ricerca (minimo 6 mesi, massimo 18 mesi)  in  impresa  e  all'estero,
contestualmente attestando  di  essere  consapevole  che  il  mancato
rispetto di entrambi i termini minimi  comportera'  la  revoca  della
borsa di studio; 
    b) attesti di essere consapevole che la modifica degli  obiettivi
di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente
autorizzata dal MIUR) comportera' la revoca della borsa di  studio  e
la restituzione totale degli importi eventualmente gia' versati; 
    c)  attesti  di  essere  consapevole  che  l'eventuale   giudizio
negativo del Collegio dei docenti e  la  conseguente  non  ammissione
all'anno successivo del  percorso  dottorale  comportera'  la  revoca
delle somme gia' erogate per  l'anno  in  corso,  e  che  il  mancato
conseguimento del titolo  comportera'  la  revoca  delle  somme  gia'
erogate per l'ultimo anno di corso. 
    d) attesti di non beneficiare al momento di altre borse di studio
a qualsiasi titolo conferite, e si impegni, per tutta la durata della
borsa aggiuntiva,  a  non  usufruire  di  altre  borse  di  studio  a
qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai
sensi della normativa nazionale vigente. 
  4. Ogni soggetto ammesso  al  finanziamento  non  potra'  apportare
autonomamente al progetto varianti  tecnico-scientifiche  sostanziali
che comportino modifiche degli obiettivi originari  e  dei  risultati
attesi. 
  5. Tutte  le  varianti  tecnico-scientifiche  sostanziali  dovranno
essere preventivamente sottoposte alla valutazione  della  competente
Commissione ANVUR che sara' attivata dal MIUR all'avvenuta  ricezione
di  apposita  richiesta  trasmessa   attraverso   PEC   all'indirizzo
dgric@postacert.istruzione.it che ne  evidenzi  le  necessita'  e  le
motivazioni  di   carattere   tecnico-scientifico,   da   parte   del
Coordinatore  del  corso  di  dottorato.  Con   apposito   successivo
provvedimento il MIUR informera'  il  Coordinatore  dell'accoglimento
della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto. 
  6.  La  rendicontazione  delle  attivita'  svolte   dovra'   essere
effettuata dal beneficiario con cadenza bimestrale. Nello  specifico,
attraverso l'apposita piattaforma on line http://dottorati.miur.it  e
utilizzando la modulistica ivi presente,  ciascun  dottorando  dovra'
produrre  un  report  recante  l'indicazione  dell'impegno  temporale
(articolato in mesi in impresa, in sede, all'estero)  e  una  sintesi
delle principali attivita' svolte. Sara' cura  del  Coordinatore  del
corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare  e
validare quanto indicato dal  dottorando.  La  rendicontazione  cosi'
validata costituira' la base per il calcolo, da parte del MIUR, delle
spese ammissibili (mediante applicazione del costo standard)  per  il
bimestre di riferimento. 
  7.  Il  Coordinatore  del  corso  di   dottorato   dovra'   inoltre
trasmettere  annualmente,  sempre  per  via  telematica  mediante  la
piattaforma  on  line  dedicata,   fatta   eccezione   per   l'ultima
annualita', la seguente documentazione: 
    a) la relazione annuale  del  dottorando  sull'attivita'  svolta,
redatta secondo la modulistica predisposta dal MIUR; 
    b) il verbale del Collegio dei  Docenti  contenente  il  giudizio
sull'attivita' annuale svolta dal dottorando e l'eventuale ammissione
all'anno successivo. 
  8. Il  Coordinatore  del  corso  di  dottorato  dovra'  trasmettere
infine, al termine del corso ed entro  30  giorni  dalla  discussione
della tesi di dottorato,  esclusivamente  per  via  telematica  sulla
piattaforma on line dedicata all'avviso: 
    a) la relazione annuale  del  dottorando  sull'attivita'  svolta,
redatta secondo la modulistica predisposta dal MIUR; 
    b) ove previsto, il verbale del Collegio dei  Docenti  contenente
il giudizio  sull'attivita'  complessivamente  svolta  dal  dottorato
durante i tre anni di dottorato e  l'eventuale  ammissione  all'esame
finale; 
    c) la copia della tesi finale di  dottorando,  integrata  con  la
modulistica predisposta dal MIUR; 
    d) il verbale della Commissione dell'esame finale.